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Diritti democratici e di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori

 

Art. 1 Diritto personale alla democrazia

Ogni lavoratrice e lavoratore, senza distinzione di dimensione dell’azienda ove opera, durata del contratto, tipologia contrattuale, età, genere ed orientamento sessuale, opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa ha diritto nei luoghi ove presta la propria opera:

  1. di aderire a organizzazioni sindacali, o costituirle, o comunque conferire mandato ad essere rappresentata nella contrattazione di lavoro e comunque svolgere attività sindacale sul posto di lavoro;

  2. di indire e partecipare sia con elettorato attivo che passivo alle regolari e periodiche votazioni per l’elezione proporzionale dei rappresentanti sindacali con scrutinio universale, libero e segreto sia a livello aziendale sia a livello nazionale, di conferire ad essi mandato così come a revocarlo, nonché di esprimersi con consultazione vincolante su qualsivoglia accordo collettivo da essi stipulato in forza di tale mandato;

  3. di manifestare liberamente il proprio pensiero sul posto di lavoro verbalmente nonché in ogni altra forma purché senza rilevante pregiudizio per l’attività produttiva;

  4. di riunirsi in assemblea indetta ai sensi dei successivi articoli 5 lett. c e art. 10 comma 12 con uno o più persone che lavorano nell’unità produttiva ove presta la propria opera, o in altro spazio di pertinenza aziendale in caso di produzione decentrata o a rete, fuori dall’orario di lavoro, purché senza pregiudizio per l’attività, nonché durante l’orario di lavoro per almeno 10 ore annue per ciascun lavoratore al quale verrà corrisposta l’ordinaria retribuzione;

  5. di disporre che una parte della propria retribuzione venga direttamente erogata dal datore in favore di un’organizzazione, associazione, comitato o movimento sindacale da essa liberamente scelto e di parimenti poter revocare con effetto immediato tale mandato;

 

Art.2 Divieto di atti discriminatori

 

E’ nullo qualsiasi patto od atto teso

  1. a subordinare prerogative, facoltà, diritti o guarentigie dei rappresentanti sindacali eletti alla sottoscrizione da parte degli stessi o delle organizzazioni sindacali a cui appartengono di accordi collettivi applicati all‘unità produttiva;

  2. a discriminare tra lavoratori in base all’adesione degli stessi a differenti organizzazioni sindacali imponendo condizioni differenti nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 1 e all’art.5 della presente legge;

 

Art. 3 Anagrafe delle Associazioni Sindacali Nazionali

 

  1. E’ istituita presso il CNEL l’anagrafe delle Associazioni Sindacali Nazionali. L’ufficio e’ funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari sono assegnati dall’ente presso cui l’ufficio e’ ubicato, nell’ambito delle risorse che verranno trasferite ai sensi del comma 4 del successivo articolo.

  2. Compito dell’Anagrafe è

  1. Registrare le associazioni sindacali nazionali che ne faranno richiesta previa dimostrazione della propria effettiva diffusione nazionale. Si considera associazione sindacale nazionale l’associazione presente con proprie sedi in almeno un terzo delle regioni e delle province.

  2. Censire il numero di lavoratori a cui ciascun contratto collettivo nazionale è applicato, il risultato delle liste nelle lezioni delle RSE ai sensi del successivo art. 10, le deleghe per il versamento dei contributi sindacali di cui al punto f dell’art. 1 suddiviso per organizzazione sindacale in base alle periodiche comunicazioni a cui saranno tenuti i datori di lavoro con le modalità di cui al seguente articolo comma 4, e i dati elettorali di cui all’art. 11 della presente legge anche al fine di censire i voti per identificare la rappresentanza relativa agli ambiti di riferimento della contrattazione sia di primo che di secondo livello.

 

Art. 4 Comitati paritetici per la democrazia sindacale

 

  1. Presso l’Anagrafe è altresì costituito un Comitato Paritetico Nazionale composto da un membro per ciascuna organizzazione sindacale sufficientemente rappresentativa di cui al successivo art. 12 presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato.

  2. Sono costituiti, presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, Comitati paritetici provinciali a cui ha diritto a partecipare un membro per ciascuna organizzazione sindacale sufficientemente rappresentativa nell’ambito provinciale di riferimento e un membro per ciascuna organizzazione sindacale sufficientemente rappresentativa sul piano nazionale.

  3. Compito dei Comitati paritetici è la vigilanza sulla corretta comunicazione e aggregazione dei dati ai sensi dell’art. 3 e 11 della presente legge oltre che quello previsto dall’art. 19 della presente legge.

  4. Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana il regolamento per assicurare il funzionamento dell’Anagrafe e dei Comitati Paritetici nonché prevede le concrete modalità con cui i datori di lavoro pubblici e privati debbano effettuare le comunicazioni di cui al precedente art. 3 comma 6 e le relative sanzioni in caso di omessa o insufficiente comunicazione.

 

Art. 5 Sulla libertà sindacale

 

Ciascuna organizzazione sindacale, anche se non registrata presso l’anagrafe e priva dei requisiti di sufficiente (adeguata?) rappresentatività di cui al successivo art. 13, può costituirsi all’interno di ogni unità produttiva in cui vi siano lavoratori che aderiscono ad essa e conseguentemente

  1. nominare un proprio rappresentante;

  2. utilizzare la bacheca aziendale e gli ulteriori strumenti di comunicazione interna concessi alle altre organizzazioni sindacali;

  3. indire le assemblee di cui all’art. 1 lett. e;

  4. partecipare con una propria lista alle elezione ai sensi dell’art. 10 della presente legge;

  5. stipulare contratti collettivi di lavoro aziendali nonché di secondo livello ai sensi dell’art. 16 della presente legge.

 

Art. 6 Pubblicità legale degli accordi

 

Condizione di validità di qualsivoglia accordo sindacale, indipendentemente dal livello e dalla natura giuridica dei soggetti stipulanti, è che esso abbia forma scritta e sia pubblicato sul sito del Cnel prima della sua entrata in vigore. Gli effetti della mancata pubblicità possono essere eccepiti solo dai lavoratori a cui non è stata effettuata la dovuta comunicazione.

 

Art. 7 Repressione della condotta antisindacale

 

Il procedimento di repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 è azionabile su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali registrate nonché da ciascun singolo rappresentante sindacale eletto a livello aziendale.

 

Art. 8 Contratti di primo livello

 

  1. Sono definiti di primo livello i contratti collettivi di lavoro di categoria o comparto che non abbiano alcuna delimitazione dell’ambito di applicabilità territoriale o aziendale o con riferimento a specifiche tipologie contrattuali.

  2. Solo ai contratti di primo livello stipulati con organizzazioni sufficientemente rappresentative ai sensi del successivo art. 12 può essere delegata dalla legge funzione normativa integrativa delle leggi.

 

Art. 9 Contratti di secondo livello

 

  1. Sono definiti di secondo livello i contratti che presentano una delimitazione dell’ambito di applicabilità territoriale o aziendale o con riferimento a specifiche tipologie contrattuali.

  2. I contratti di secondo livello non possono derogare in senso meno favorevole ai lavoratori le materie già disciplinate dai contratti di primo livello applicati nelle unità produttive.

 

art. 10. Rappresentanze Sindacali Elettive aziendali (RSE)

 

  1. Ogni lavoratrice e lavoratore può promuovere – di seguito alla individuazione della data elettorale di cui all’art. 12 della presente legge – una lista elettorale, anche non connessa ad organizzazione sindacale stabilmente costituita, e raccogliere per essa il 5 % delle firme degli addetti alla sua unità produttiva o, nel caso presso essa operino meno di 15 addetti, anche eventualmente presso altre unità produttive del medesimo datore, promuovendo il percorso elettorale.

  2. Le liste elettorali devono essere rappresentative della proporzione tra i generi presente tra i lavoratori chiamati al voto nell’unità produttiva.

  3. Per unità produttiva si intende ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo;

  4. Nelle unità produttive, o nella unione di più unità produttive comprese nella medesima procedura elettorale, in cui operino oltre duecento addetti il numero di firme necessario verrà ridotto di un punto percentuale per ogni ulteriori cento addetti o frazione di essi sino ad un minimo del due per cento di firme necessarie per la presentazione di liste in caso di numero degli elettori pari o superiore a 500;

  5. Raccolte le firme i proponenti ne danno comunicazione al datore di lavoro, alle organizzazioni sindacali presenti nelle unità produttive coinvolte ed a tutti le persone che lavorano tramite l’utilizzo della bacheca e del sistema informatico. I lavoratori interessati hanno l’onere, entro sessanta giorni dall’effettuazione delle suddette comunicazioni, di raccogliere il medesimo numero di firme a sostegno di proprie eventuali ulteriori liste e di darne dare comunicazione con le medesime modalità.

  6. Decorso tale periodo, a iniziativa della lista presentata per prima, viene costituito un comitato elettorale composto da un lavoratore aderente a ciascuna lista presentata e, ove ne sia fatta richiesta, da un rappresentante di ognuna delle organizzazioni sindacali nazionali registrate presso l’Anagrafe di cui al precedente art. 3 e non presentatrici di lista.

  7. La commissione elettorale indice le elezioni entro giorni trenta dal suo insediamento e comunque nel rispetto dei termini di cui all’art. 12 della presente legge e provvede allo spoglio e alla proclamazione del risultato entro giorni sette, ripartendo le nomine in base al numero di voti ricevuto da ciascuna lista, provvedendo quindi alla proclamazione degli eletti in base alle preferenze individuali ricevute dai candidati di ciascuna lista.

  8. Il datore di lavoro deve consentire ai membri della commissione elettorale, nel periodo di campagna elettorale intercorrente tra la costituzione della stessa e la proclamazione del risultato, lo svolgimento delle proprie funzioni presso la sede aziendale anche durante l’orario di lavoro per il tempo strettamente necessario senza alcun impedimento o decurtazione della retribuzione nonché consentire agli stessi accesso agli strumenti di informazione dei lavoratori;

  9. Durante la campagna elettorale a ciascun lavoratore sono riconosciute ulteriori quattro ore per lo svolgimento di assemblee retribuite durante l’orario di lavoro, che possono essere indette da ciascuno dei componenti della commissione.

  10. Il datore di lavoro dovrà collaborare lealmente al regolare svolgimento delle elezioni, consegnando alla commissione elettorale la lista completa dei lavoratori aventi diritto al voto. mettendo a disposizione idonei locali anche per la conservazione delle urne durante le fasi di voto e scrutinio, consentendo l’utilizzo delle attrezzature aziendali necessarie e non ostacolando le modalità di svolgimento della campagna elettorale e delle procedure elettorali.

  11. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, la rappresentanza sindacale elettiva è composta nelle unità produttive:

a) fino a 15 dipendenti, da un componente;

b) da sedici a cinquanta addetti, da tre componenti;

c) da cinquantuno addetti a duecento, da cinque componenti;

d) nelle unità produttive con più di duecento addetti, al numero di componenti di cui alla lettera che precede si aggiunge un componente ogni 100 addetti.

  1. I rappresentanti sindacali eletti durano in carica tre anni e a ciascuno di essi sono riferite tutte le prerogative e i diritti di cui al titolo III della Legge n.300 del 10 maggio 1970 nonché essi subentrano alle Rsa e/o Rsu in qualsivoglia ulteriore diritto, prerogativa o guarentigia previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva vigente o dalla prassi aziendale;

  2. In caso di morte, dimissioni o altre ragioni di decadenza di un RSE, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista. La decadenza dell’intera struttura eletta è prevista a seguito della mancanza di sostituti o della richiesta sottoscritta da almeno il 60% dei lavoratori dell’unità produttiva (con contestuale presentazione di una o più nuove liste elettorali).In tal caso si procede al completo rinnovo delle RSE

  3. Ai rappresentanti sindacali elettivi è comunque conferito il diritto a ricevere periodiche informazioni in ordine allo svolgimento dell’ attività aziendale, ad essere preventivamente informati in caso di esercizio,da parte del datore, del diritto di modifica di mansioni, reparto, sede o articolazione dell’orario, ed il potere di partecipare alle negoziazioni su ogni questione attinente all’attività lavorativa presso l’unità produttiva.

 

Art. 11 Rappresentanze sindacali nazionali

 

  1. Nella medesima scheda utilizzata per l’elezione del rappresentante aziendale viene inserito un apposito spazio per indicare la preferenza ad una delle organizzazioni sindacali nazionali registrate presso l’Anagrafe di cui al precedente art. 3.

  2. Le schede raccolte da ciascuna di tali organizzazioni nazionali verranno inviati nella loro integralità, unitamente all’indicazione del contratto collettivo di primo livello applicato presso le unità produttive coinvolte, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio che provvederà quindi ad aggregare il dato per contratto collettivo applicato nella provincia e ad inviarlo trimestralmente all’Anagrafe di cui all’art. 3.

 

Art. 12. Election day

 

  1. Le elezioni di cui all’art.10 si terranno nel mese di novembre dell’anno successivo alla promulgazione della presente legge in tutte le unità produttive ove i lavoratori vi abbiano dato impulso ai sensi dell’art. 10.

  2. Nel pubblico impiego le elezioni vengono fissate con decreto del Ministro della Funzione Pubblica nel periodo indicato ai punti 1 e 4 del presente articolo;

  3. Sino alla celebrazione delle elezioni di cui al comma precedente si intendono prorogate tutte le rappresentanze sindacali attualmente in vigore in base alla vigente normative e che, decorso tale termine, decadono definitivamente.

  4. Le elezioni successive si terranno ogni tre anni sempre nel mese di novembre.

  5. Qualora presso determinate unità produttive le elezioni vengano indette successivamente, o comunque le rappresentanze elettive siano anticipatamente rinnovate ai sensi dell’art. 10 comma 13, il mandato dei rappresentanti eletti cesserà in ogni caso nella medesima data delle rappresentanze elette nelle consultazioni tenutesi nei termini di cui al comma 1 e contemporaneamente ad esse andrà rinnovato.

 

 

Art. 13 Organizzazioni sindacali sufficientemente rappresentative

 

  1. Sono Organizzazioni Sindacali sufficientemente rappresentative le organizzazioni sindacali nazionali registrate presso l’Anagrafe di cui al precedente art. 3 che abbiano ottenuto una percentuale superiore al quattro per cento (4%) considerando la media tra la percentuale dei voti ottenuti nella categoria o nel comparto e la percentuale delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al punto f dell’art. 1 in favore della propria organizzazione sindacale sul totale delle deleghe riferite ai luoghi di lavoro in cui trovano applicazione i contratti di primo livello.

  2. In tutte le norme vigenti, le locuzioni «organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa» e «organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «organizzazione sindacale sufficientemente rappresentativa» e «organizzazioni sindacali sufficientemente rappresentative».

  3. Le organizzazione sufficientemente rappresentative hanno diritto

a) alla piena rappresentatività sindacale;

b) al diritto a partecipare alle trattative per la contrattazione di primo livello e a quelle di secondo livello con le specifiche di cui al successivo art. 16;

c) all’assistenza ai rappresentanti sindacali aziendali eletti nelle liste da esse presentate e alla partecipazione con essi agli incontri con la controparte datoriale qualora gli stessi ne facciano richiesta;

d) al diritto ai permessi e alle aspettative annue retribuiti;

e) al diritto all’informazione e alla consultazione;

f) nonché ai benefici generali accordati alle organizzazioni sindacali.

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e quanto previsto come migliore trattamento dalla contrattazione, è stabilito, per le categorie del settore privato nonché per i comparti di contrattazione del pubblico impiego, un ulteriore numero di distacchi annuali retribuiti di livello nazionale in proporzione al numero dei dipendenti, nella misura di uno ogni cinquemila addetti, da assegnare alle organizzazioni sindacali o alle liste riconosciute sufficientemente rappresentative ai sensi del presente articolo, ripartiti in proporzione ai voti riportati nelle elezioni di categoria per la rappresentatività sindacale svolte ai sensi della presente legge.

  2. Il godimento dei distacchi sindacali di cui al precedente comma, sotto forma di aspettative annue retribuite o di monte ore di permessi, è deciso autonomamente dalle organizzazioni sindacali cui sono assegnati.

  3. Le organizzazioni sindacali sufficientemente rappresentative in almeno due comparti della pubblica amministrazione e/o categorie disciplinate da un contratto collettivo di primo livello o le Confederazioni sindacali cui aderiscono organizzazioni sindacali sufficientemente rappresentative in almeno due comparti e/o categorie hanno diritto alla convocazione in occasione di trattative nazionali tra Governo e sindacati sulle questioni rilevanti per il mondo del lavoro.

 

 

Art. 14. Democrazia di mandato

 

  1. I lavoratori hanno diritto ad essere informati, da parte delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti eletti su ogni trattativa ed in particolare sui contenuti delle piattaforme sindacali proposte dai soggetti legittimati alla trattativa e le eventuali richieste datoriali.. Nel caso di piattaforma unitaria i lavoratori hanno diritto ad esprimersi attraverso preventiva consultazione con voto vincolante e palese da tenersi entro 90 giorni dalla scadenza del contratto.

  2. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, quale condizione di efficacia del contratto, a pronunciarsi ai sensi dei successivi articoli su qualsiasi contratto stipulato in relazione alle condizioni economiche e normative del proprio rapporto di lavoro;

  3. Le organizzazioni sindacali e i rappresentanti elettivi devono tenere conto nel corso delle trattative del mandato ricevuto e sono tenuti a consentire l’accesso dei loro rappresentati a qualsivoglia comunicazione scritta da essi ricevuta o inoltrata con la sola esclusione di quelle attinenti l’organizzazione interna del sindacato.

 

 

Art. 15 Contrattazione per il primo livello

 

  1. Le trattative per il rinnovo o comunque la sottoscrizione dei contratti collettivi di primo livello vengono svolte con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali sufficientemente rappresentative nel comparto o nella categoria.

  2. Dopo la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo collettivo di primo livello lo stesso dovrà essere sottoposto nei 30 giorni successivi al giudizio delle assemblee nelle unità produttive ove è applicato tale contratto nonché ai sensi dell’art. 17 lettera b della presente legge;

  3. All’esito delle assemblee si provvederà al voto segreto sul contratto con modalità – in termini di durata della consultazione e di distribuzione dei seggi sul territorio nazionale – che consentano l’effettiva partecipazione al voto dei lavoratori coinvolti anche nel caso essi non abbiano partecipato all’assemblea di cui al precedente comma 2;

  4. Le consultazioni di cui ai precedenti commi verranno celebrate nella data e con le modalità decise dalla Commissione Elettorale Nazionale costituita da un membro per ciascuna organizzazione sindacale sufficientemente rappresentativa nel comparto e/o categoria di cui al contratto e ad esso si applica in quanto compatibile la disciplina di cui al precedente art. 10 commi 3, 4, 5, 6, e 7 , art. 11 comma 2 e art. 17 lett. b;

  5. Solo in caso di approvazione dell’ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali sufficientemente rappresentative possono poi sottoscrivere il contratto collettivo di lavoro;

 

Art. 16 Contrattazione per il secondo livello

 

  1. Le trattative per il rinnovo o comunque la sottoscrizione dei contratti collettivi di secondo livello, ad eccezione di quelli aziendali, vengono svolte con la partecipazione delle organizzazioni sufficientemente rappresentative a livello nazionale, di quelle sufficientemente rappresentative nell’ambito di riferimento in base ai risultati del voto per l’elezione degli RSE nelle unità produttive interessate, nonché delle RSE se i contratti riguardano un definito gruppo di aziende.

  2. Le trattative per il rinnovo o comunque la sottoscrizione dei contratti aziendali vengono svolte con i rappresentanti sindacali eletti, cui possono aggiungersi i rappresentanti delle organizzazioni sufficientemente rappresentative su richiesta di un rappresentante sindacale eletto nella lista promossa da una di esse.

  3. I contratti di secondo livello, anche aziendali, possono essere applicati presso l’unità produttiva solo dopo che i lavoratori ad essa addetti lo abbiano ratificato a maggioranza in assemblea o con altre forme di consultazione.

  4. Sono escluse dalle trattative per la contrattazione aziendale le organizzazione sindacali che non abbiano neppure un iscritto nell’unità produttiva.

 

 

17. Diritti generali di democrazia

 

  1. Le lavoratrici e i lavoratori godono dei diritti di cui alla presente legge anche nel caso in cui non si tengano presso l’unità produttiva a cui sono addetti le elezioni del rappresentante sindacale elettivo, le assemblee confermative degli accordi di primo livello e il successivo voto a scrutinio segreto.

  2. Relativamente alla contrattazione di primo livello essi hanno comunque diritto:

  1. a votare per l’elezione della rappresentanza sindacale elettiva nazionale inviando per posta entro il mese di novembre di cui al precedente articolo comma 1 e 3 una dichiarazione di voto con indicazione del contratto collettivo applicato e copia della busta paga alla direzione provinciale del lavoro competente che provvederà a trasmettere all’Anagrafe il dato con le modalità di cui al precedente art. 9;

  2. ad esprimersi nelle assemblee e comunque nel conseguente voto segreto sui contratti di primo livello di cui all’art. 14; al riguardo la Commissione Elettorale Nazionale dovrà prevedere e rendere in anticipo noti i luoghi ove si terranno le assemblee e verranno quindi situati i seggi e ciò anche in luoghi pubblici e diffusi sul territorio nazionale con modalità in termini di durata della consultazione che consentano l’effettiva partecipazione al voto dei lavoratori coinvolti anche nel caso essi non abbiano partecipato all’assemblea, previa registrazione del nome, del codice fiscale e della matricola Inps del proprio datore che dovranno essere inviati unitamente al dato finale alla direzione provinciale del lavoro competente che provvederà a trasmetterlo all’Anagrafe con le modalità di cui al precedente art. 11 a cui spetta di certificare il risultato;

  1. Quanto alla contrattazione di secondo livello i lavoratori hanno comunque diritto a ratificare a maggioranza gli accordi di secondo livello di cui il datore di lavoro chiede l’applicazione.

 

 

18. Lavoratori economicamente subordinati

 

  1. Tutti i lavoratori che svolgano la propria attività con contratto a progetto o comunque coordinato e continuativo o a tempo determinato hanno diritto a partecipare con elettorato attivo e passivo alle consultazioni previste dalla presente legge e vanno computati nella relativa base elettorale.

  2. In caso di recesso o mancato rinnovo del contratto conseguente all’esercizio dei diritti previsti dalla presente legge ai lavoratori si applica il rimedio previsto dall’art. 18 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati presso l’unità produttiva e dalla tipologia contrattuale prescelta.

 

19. Controversie

 

  1. Tutte le controversie relative all’applicazione della presente legge sono di competenza del Giudice del lavoro.

  2. La domanda relativa al risultato elettorale per la consultazione di cui agli art. 10 e 11 non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimento innanzi al Comitato paritetico nazionale o a quello provinciale competente presieduto dal Responsabile della Direzione Provinciale del Lavoro o da un suo delegato, o siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza al comitato. L’istanza al comitato paritetico è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. Il comitato paritetico si pronuncia sull’istanza adottando deliberazioni motivate. Ove ritenga infondata l’istanza, la rigetta. Ove la ritenga fondata, la accoglie, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all’annullamento delle operazioni elettorali.

  3. Su tutti i provvedimenti dell’Anagrafe può essere proposto ricorso dalle organizzazioni sindacali interessate nel termine di giorni venti dalla comunicazione del provvedimento avanti al Giudice del lavoro di Roma che decide a seguito di ricorso nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni; se ritiene sussistente la violazione di cui al ricorso ordina all’Anagrafe la corretta registrazione, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo.

  4. L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

  5. Contro il decreto e’ ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

  6. Una nuova domanda di registrazione all’Anagrafe potrà essere effettuata non prima di un anno dal rigetto della precedente.

 

20. False comunicazioni

 

Chi dolosamente alteri il risultato elettorale o comunichi e/o attesti dolosamente dati falsi in ordine al risultato delle votazioni o al numero degli iscritti o delle deleghe sindacali o alle altre informazioni da comunicare ai sensi della presente legge è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni se il fatto non costituisce più grave reato.

 

21. Abrogazioni

 

Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Sono espressamente abrogati gli art. 1, 19, 20, 25 e 35 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. L’art.30 della medesima legge è modificato come segue: “I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni sufficientemente rappresentative hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti” Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

 

22. Disposizioni transitorie

 

L’art. 13 e l’art. 5 della presente legge entrano in vigore decorsi 12 mesi dallo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1 del presente articolo. Sino a tale data i Comitati Paritetici per la Democrazia Sindacale sono composti da un membro per ciascuna organizzazione sindacale nazionale registrata presso l’Anagrafe di cui al precedente art. 3. Il Comitato Paritetico Nazionale per la Democrazia Sindacale provvede entro sei mesi dal suo primo insediamento alla emanazione di un regolamento attuativo per l’effettivo esercizio dei diritti di cui agli art. 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge.

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