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Accordo sulla rappresentanza. Analisi del testo

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UN SISTEMA AUTORITARIO BUROCRATICO E CENTRALIZZATO DI CONTROLLO SUL LAVORO

COMMENTO AL PROTOCOLLO D’INTESA CGIL CISL UIL CONFINDUSTRIA

TESTO DELL’ACCORDO:

Con la presente intesa le parti intendono dare applicazione all’accordo del 28 giugno 2011 in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, fissando i principi ai quali ispirare la regolamentazione attuativa e le necessarie convenzioni con gli enti interessati.

Le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni firmatarie e sono inscindibili in ogni parte.

Commento:

L’accordo del 28 giugno 2011 autorizza le deroghe, cioè i peggioramenti, dei contratti nazionali ed è bene ricordare che l’articolo 8 della legge Sacconi autorizza anche a fare accordi che peggiorano la legge, compreso lo Statuto dei lavoratori. Questa intesa non mette alcun limite a ciò che imprese e maggioranze sindacali possono concordare.

Le convenzioni con gli enti pubblici coinvolti, INPS e CNEL, implicano soldi pubblici e quindi leggi che ne autorizzino la spesa. Quindi l’accordo vale solo per i firmatari, ma la legge usa i soldi di tutti per finanziarlo.

In sintesi il trucco di fondo è che questo è un accordo che dovrebbe impegnare solo CGIL CISL UIL e Confindustria , ma si applica a tutti e vincola tutti. Anche sulle deroghe a leggi e contratti. Questo non è un accordo sul diritto dei lavoratori a decidere liberamente chi li rappresenta e cosa deve fare, ma un patto tra CGIL CISL UIL e Confindustria per dirigere insieme e dall’alto tutto il sistema dei rapporti di lavoro e impedire ogni dissenso.

TESTO DELL’ACCORDO:

Misurazione della rappresentatività.

  1. Come definito al punto 1 dell’accordo 28 giugno 2011, la certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai fini della contrattazione collettiva di categoria, assume i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori e i consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU.
  2. Il numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall’INPS, tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di convenzione fra Inps e le parti stipulanti il presente accordo. L’INPS, una volta elaborato il dato di rappresentatività relativo ad ogni organizzazione sindacale per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza, lo trasmetterà al CNEL.

Commento:

Qui c’è il comma 22, clausola assurda inventata in un famoso film. Per essere al tavolo dei contratti devi contare le deleghe certificate presso l’INPS, ma per avere il diritto a raccogliere le deleghe devi essere già firmatario di contratti. Quindi i non firmatari di contratti e di questo accordo sono esclusi in partenza dal tavolo. Tutti i riferimenti successivi al 5% per essi non valgono, perché non possono neanche partecipare alla conta.

Domanda. Cosa succede alla FIOM, che non è firmataria degli ultimi contratti nazionali e quindi oggi non ha il diritto alle deleghe certificate, ma attraverso la CGIL è firmataria di questo accordo? Ci vorrà chiaramente un accordo specifico, che probabilmente FIM UILM e Federmeccanica esigeranno, con cui la FIOM dichiara di accettare i contratti nazionali che finora non ha firmato. A meno che non valga il principio del silenzio assenso, cioè la firma della CGIL vale come firma della FIOM ai contratti separati e la FIOM tace e acconsente.

È bene sottolineare che questo sistema di registrazione delle deleghe è lento e richiede adempimenti burocratici autorizzati dalla legge. Ci vorrà tempo e nel frattempo chi fa i contratti che scadono? CGIL CISL UIL firmatarie di questo accordo e eventualmente UGL e sindacati padronali.

TESTO DELL’ACCORDO:

  1. Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa. Lo stesso criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la misurazione. Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale.

Commento:

L’accordo legittima la presenza delle RSA, non elette su base proporzionale, ma divise un terzo per uno tra i tre firmatari e nominate senza voto. Dove ci sono restano, non c’è alcun impegno al loro superamento e infatti si contano gli iscritti e non i voti, in piena applicazione del 28 giugno 2011 che ha rilanciato il ruolo delle RSA.

TESTO DELL’ACCORDO :

I dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione delle RSU, saranno raccolti, se possibile, tramite i Comitati Provinciali dei Garanti di cui all’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, o analogo organismo , e trasmessi al CNEL. Il CNEL raccoglierà i dati relativi ai voti per ambito contrattuale e per organizzazione e, unitamente ai dati relativi agli iscritti ricevuti dall’INPS, ne effettuerà la ponderazione al fine di determinare la rappresentanza per ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa e per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro.

Commento:

I voti se possibile vengono raccolti dai comitati provinciali, se non possibile non si sa da chi…. Chi raccogli i voti poi li manda al CNEL, dunque i firmatari dell’accordo sono anche quelli che raccolgono i risultati elettorali…i controllati fanno anche i controllori..

Poi i firmatari si misurano contratto per contratto, non categoria per categoria. Siccome i contratti della industria sono decine e decine avremo una miriade burocratica di rappresentanze, che serviranno a far pesare ancora di più il ruolo accentratore di CGIL CISL UIL.

TESTO DELL ‘ACCORDO:
4.
La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, così come definita nell’intesa del 28/6/2011 (ossia il 5%), sarà determinata come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati.

Commento:

Qui torna il comma 22. Per firmare i contratti devi andare al tavolo, ma per andare al tavolo devi già aver firmato questo accordo.

In ogni caso poi la conta si fa per metà sulle deleghe e metà sugli iscritti. Questo vuol dire che chi non ha iscritti certificati, e per averli deve essere firmatario di contratti, deve prendere il doppio dei voti. In questo caso per accedere al tavolo ci vorrebbe non il 5 ma il 10 %. E viceversa chi ha il 50, ma non ha iscritti certificati, al tavolo pesa per il 25%. Cosa significa tutto questo?Tante cose, ad esempio che la FIOM o firma i contratti che finora non ha firmato, per farsi certificare le deleghe da padroni e INPS, oppure sarà di partenza in netta minoranza ad ogni tavolo di trattativa.

TESTO DELL’ACCORDO:

  1. Fermo restando quanto già sopra definito in materia di RSU, nonché quanto previsto dall’accordo del 28/6/2011, le parti convengono che:
  • viene confermato il principio stabilito nell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, ossia che le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300/70;
  • le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui siano state o vengano costituite le RSU, si impegnano a non costituire RSA;
  • In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente accordo.
  • le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;
  • le RSU saranno elette con voto proporzionale;
  • il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

Commento:

Prima di tutto si afferma il principio che anche per partecipare alle elezioni delle RSU bisogna aderire alla intesa e quindi accettare i vincoli di esigibilità che poi sono definiti. Dove ci sono già le RSU si continua in generale a rieleggerle, ma dove ci sono le RSA nominate si può passare alle RSU solo con l ‘accordo di tutti e tre i firmatari, basta un veto, ad esempio della UIL, e non si vota mai. In una fase di ristrutturazione industriale di esternalizzazione e di chiusura di aziende è molto probabile che le RSA si diffondano. Se poi si pensa che nelle aziende Confindustria le RSU sono più diffuse, mentre nei servizi e nel commercio ci sono soprattutto RSA, con questo accordo CGIL CISL UIL rinunciano definitivamente ad estendere le RSU in tutti i luoghi di lavoro.

Infine c’è la vergognosa clausola capestro sui delegati eletti. Se cambiano appartenenza sindacale decadono e vengono sostituiti con i primi dei non eletti nella lista sindacale di vecchia appartenenza. Se un delegato diventa scomodo per la sua organizzazione questa lo caccia e lo sostituisce. Se poi è anche scomodo per il padrone…diventa un semplice lavoratore senza più le tutele sindacali…

Il tanto esaltato sistema proporzionale puro, senza il terzo di nominati, nasconde la realtà opposta: i delegati sono tutti nominati dalle segreterie e se sgarrano sono fuori. Questo è il PORCELLUM SINDACALE.

TESTO DELL’ACCORDO:

7. Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si impegnano a rendere coerenti le regole dell’accordo interconfederale del dicembre 1993, con i suddetti principi, anche con riferimento all’esercizio dei diritti sindacali e, segnatamente, con quelli in tema di diritto di assemblea in capo alle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa, titolarità della contrattazione di secondo livello e diritto di voto per l’insieme dei lavoratori dipendenti.

Commento:

È una clausola di rinvio a futuri accordi e di solito queste clausole portano guai.

Pare di capire che si vorrà togliere alle RSU il diritto di convocare assemblee retribuite, che sulla base dell’accordo del 93, spetta a loro per 7 su 10 ore all’anno, inoltre si devono definire i meccanismi di controllo su chi sta e cosa si fa al tavolo aziendale, e ci si riserva ancora di decidere sul diritto di voto dei lavoratori. Quindi vale il più volte richiamato accordo 28 giugno 2011, che non prescrive il voto dei lavoratori sugli accordi aziendali, ma affida la decisione alla maggioranza delle RSU.

In sintesi le rappresentanze aziendali sono semplicemente commissariate dai sindacati firmatari e la contrattazione aziendale è solo un sottoprodotto del contratto nazionale, che viene regolato nei commi seguenti. È parte del sistema della esigibilità e delle deroghe. E i lavoratori non hanno il diritto al voto.

TESTO DELL’ACCORDO :

Titolarità ed efficacia della contrattazione

  1. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo che abbiano, nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).
  2. Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le Federazioni di categoria – per ogni singolo CCNL – decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio regolamento.

In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa, le Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.

Commento:

I sindacati di categoria di CGIL CISL UIL decidono le regole per e tra di loro. Si raccomanda la piattaforma unitaria, ma se non ci si mette d’accordo vale solo la piattaforma dei sindacati che sono la maggioranza e la minoranza deve accettarla. Sulla presentazione della piattaforma non sono previsti consultazione e voto dei lavoratori, decidono tutto le organizzazioni.È bene sottolineare che CISL e UIL, con questo metodo di calcolo della rappresentanza, assieme sono maggioranza rispetto alla CGIL quasi dappertutto. Forse la FIOM è maggioranza, ma solo se certifica tutte le deleghe, cioè se firma i contratti separati che sinora ha rifiutato. Quindi nella presentazione delle piattaforme CISL e UIL hanno il pallino in mano e i lavoratori non giocano.

TESTO DELL’ACCORDO:

4.I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice – le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto – saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti.

5.Il rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre l’applicazione degli accordi all’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa. Conseguentemente le Parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.

Commento:

Qui c’è quello che viene considerato il maggiore successo di CGIL e FIOM, il voto dei lavoratori. In realtà qui non c’è nulla di positivo per i lavoratori, mentre si definisce ciò che i padroni considerano il loro grande risultato: l’esigibilità degli accordi.

Il contratto è valido quando lo sottoscrive la maggioranza dei sindacati di CGIL CISL UIL e viene confermato dalla maggioranza semplice dei lavoratori. I lavoratori sono consultati secondo regole diverse tra categoria e categoria, concordate tra loro tra i sindacati.

La consultazione certificata di solito non è il referendum, ma il voto in assemblea registrato su verbale. Basta la maggioranza semplice, quindi in una categoria di centomila addetti se votano solo diecimila persone vale la maggioranza tra queste. Il voto certificato ha come problema che sono i dirigenti sindacali che certificano, nessun criterio di trasparenza e controllo della correttezza del voto è annunciato, anzi ancora una volta i controllati sono anche i controllori. Una volta così approvato, l’accordo è esigibile, cioè vincolante per tutti i firmatari e si applica anche a chi non è iscritto a CGIL CISL UIL. I firmatari non possono fare azioni di contrasto, cioè provare in qualche azienda a migliorare le parti negative di un contratto.

TESTO DELL’ACCORDO:

  1. I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con la presente intesa.
  2. Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare i principi qui concordati e si impegnano, altresì, affinché le rispettive strutture ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale si attengano a quanto concordato nel presente accordo.
  3. Le parti sono impegnate, nel rispetto di quanto definito, a monitorare la puntuale attuazione dei principi qui concordati, nonché a concordare modalità di definizione di eventuali controversie sorte come conseguenza della loro concreta applicazione.

CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL

ROMA 31 MAGGIO. 2013

Commento e conclusioni:

L’accordo si conclude con l’annuncio del sistema di polizia che sarà realizzato per rendere effettiva la esigibilità.

Dirigenti della FIOM della CGIL hanno detto che non ci sono le sanzioni, È FALSO.

I contratti nazionali di categoria DOVRANNO definire clausole di raffreddamento, cioè che impediscano lo sciopero e l’azione legale. Se non fai queste clausole non c’è il contratto.

Con queste clausole si definiscono anche le conseguenze, cioè le sanzioni, cioè le punizioni per chi non rispetta la esigibilità. CGIL CISL UIL hanno il compito di esercitare il controllo politico e la funzione di polizia sulle strutture nazionali di categoria, che controlleranno allo stesso modo le strutture sindacali territoriali, che faranno lo stesso con i delegati di fabbrica. Mai un sistema autoritario e centralizzato è stato definito con tanta chiarezza. Una volta si diceva i lavoratori devono decidere tutto, con questo accordo decidono tutto CGIL CISL UIL dopo aver tutto concordato con i padroni.

Come è stato scritto da più parti, se tre anni fa fosse stato in vigore questo accordo, la FIOM avrebbe dovuto firmare l’accordo FIAT a Pomigliano. Per questo oggi il SI all’accordo del gruppo dirigente FIOM e di quello della CGIL è una resa.

Questo accordo viola la Costituzione in quanto toglie ai lavoratori la libertà di scegliere chi li rappresenta. Prima si accetta di non scioperare e di obbedire e poi si hanno i diritti sindacali. La maggioranza dei sindacati firmatari decide sui contratti e la minoranza può solo piegarsi.

Questo accordo è fatto per imporre la flessibilità totale, il peggioramento delle condizioni di lavoro e la obbedienza dei lavoratori a qualsiasi comando del padrone. Altrimenti perché la Confindustria dovrebbe mostrarsi così felice di aver ottenuto la esigibilità degli accordi?

Se i lavoratori vorranno fermare la devastazione delle loro condizioni e ricominciare ad avere salario, diritti e potere, per prima cosa dovranno rovesciare questo vergognoso accordo.

Ci vuole una legge che cancelli questo accordo e che garantisca la democrazia sindacale come diritto delle lavoratrici e dei lavoratori.i.

Rete 28 Aprile

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