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L’Enasarco dice menzogne: oppure non ha letto bene l’ordinanza del TAR del Lazio.

L’Enasarco in un comunicato diffonde alcune affermazioni che non sono assolutamente menzionate nell’ordinanza del TAR. L’Asia/Usb in un comunicato replica e puntualizza all’Ente

Forse è opportuno riassumere i punti principali per aiutare lo stesso Ente a comprendere meglio cosa esattamente asseriscono i Giudici.

I Giudici amministrativi,  è vero che non hanno accolto l’istanza cautelare ma, è altresì vero che contrariamente a quanto richiesto dall’Enasarco:

1) ha rigettato le richieste di inammissibilità del ricorso;

2) quindi, ha ritenuto la propria competenza e giurisdizione in materia di dismissione di un ente privatizzato (non esistono precedenti simili);

3) ha qualificato l’Enasarco come Ente previdenziale di indubbia rilevanza pubblicistica;

4) non considera la dismissione dell’Ente “…una mera compravendita tra soggetti privati…”, infatti, la vendita avviene sotto la supervisione delle Amministrazioni pubbliche vigilanti; (cfr. ordinanza pag. 3);

5) qualifica la funzione di Enasarco  “ …nella specie previdenziale …la cui rilevanza pubblicistica è di immediata evidenza …”(cfr. ordinanza pag. 3);

6) non sospende la vendita perché tale evenienza per il TAR potrebbe rappresentare un palese pregiudizio per gli iscritti beneficiari del trattamento pensionistico “…ove non si garantissero le condizioni perché l’ente in questione possa continuare ad operare…”  (cfr. ordinanza pag. 3);

7) conclude il TAR nell’ordinanza in merito all’illegittimità della legge che ha privatizzato l’Ente che : “… considerato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare dovendo la questione di legittimità costituzionale della norma e la richiesta di rimessione degli atti, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia Europea essere esaminate nella più approfondita fase di merito…”.

Ebbene, basta leggere l’ordinanza per poter accertare che in nessuna parte del provvedimento si legge quanto affermato dall’Ente “Pubblico Enasarco”  e cioè che:  “…ad Enasarco non si può applicare la disciplina adottata in passato dagli Enti pubblici per la dismissione del proprio patrimonio immobiliare…”.

Forse, ora, l’Enasarco potrà meglio comprendere il provvedimento così da permettere a tutti gli inquilini una sana informazione.

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