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Art. 18. Licenziate in 12 perché non accettano il cambio di turno

Non hanno accettato la modifica dei rispettivi turni part-time nelle casse del supermercato e, per questa ragione, sono state licenziate. Undici donne ed un uomo che lavoravano negli ingrossi Carrefour e Auchan di Quartucciu e Pirri, nel cagliaritano,si sono rivolti al Tribunale del Lavoro chiedendo di essere reintegrate al proprio posto.

«Se al momento del licenziamento fosse stata in vigore la riforma attualmente in discussione – ha spiegato al quotidiano l’Unione Sarda l’avvocato Gianni Benevole, esperto in diritto del lavoro che le tutela – non sarebbe stato possibile agire in giudizio per riottenere il posto di lavoro, ma solo un indennizzo economico, peraltro allo stato già previsto».

La notizia, riportata dal quotidiano sardo nei giorni in cui si discute la riforma dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, racconta del licenziamento di un gruppo di cassiere che, dopo aver concordato con le due aziende degli orari part-time non hanno accettato per ragioni familiari di modificare le rispettive turnazioni con altre più flessibili.

Per uno dei dodici licenziamenti, quello dell’Auchan di Pirri, il giudice esaminerà il caso il 17 aprile, le altre del Carrefour avevano già vinto la causa tre anni fa, ma poi non avrebbero accettato di firmare il nuovo contratto con un orario più flessibile e sarebbero state licenziate nell’ambito di una procedura di mobilità che ha coinvolto 28 persone per «la necessità aziendale di far fronte a una situazione di esubero strutturale presso il settore casse nella fascia antimeridiana, a fronte di carenze di organico nella fascia pomeridiana e serale». In seguito – riporta ancora il quotidiano – sono entrati in servizio altri lavoratori con le agenzie interinali.

«Con l’ipotesi di riforma in relazione ai licenziamenti fondati su ragioni economiche verrebbe eliminata la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori – ha concluso l’avvocato Benevole – Al dipendente verrebbe riconosciuta unicamente una somma di denaro che, peraltro, è già prevista dall’attuale formulazione dell’articolo 18: il lavoratore può scegliere tra il pagamento di 15 mensilità in luogo delle reintegrazione, oltre il risarcimento del danno nella misura di tutte le mensilità maturate dalla data del licenziamento alla data della reintegra, e comunque in misura non inferiore alle 5 mensilità.

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