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Sicurezza sul lavoro, un decreto criminogeno

Nel decreto legge per le semplificazioni che verrà approvato il 19 Giugno dal CdM (all’inizio doveva essere approvato come ddl), ci sono molte modifiche peggiorative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Come se bastasse diminuire le norme per la sicurezza sul lavoro ( tra l’altro sulla pelle dei lavoratori): per far ripartire le imprese italiane ed il Paese ci vorrà ben altro!
Evidentemente non deve essere bastato il Dlgs 106 del 3 Agosto 2009 (decreto correttivo per la sicurezza sul lavoro), che ha stravolto il TU per la sicurezza sul lavoro voluto dal Governo Prodi (Dlgs 81/08), con sanzioni dimezzate ai datori di lavoro, dirigenti e preposti, norma salva.manager, ecc.
Non deve essere bastata la procedura d’infrazione che il nostro Paese ha in corso (procedura 2010/4227), fatta aprire grazie alla mia denuncia.
Tra poco saremo anche deriti alla Corte di Giustizia Europea, visto che l’Italia non si è adeguata al parere motivato emesso il 21 Novembre 2012.
Nella bozza del ddl semplificazioni, pubblicata al seguente link:

http://www.roars.it/online/wp-content/uploads/2013/06/Ddl-semplificazioni-diramato-ai-Ministeri-11-giugno-2013-3.pdf

che adesso il Governo Letta dice di aver ridotto a 39 articoli, perchè diverse norme sono state recepite dal Decreto “del fare”, ci sono le seguenti riduzioni per la sicurezza sul lavoro (vi faccio una sintesi della relazione tecnica dell’Ing Marco Spezia che ringrazio molto, in modo che la relazione sia chiara anche a non addetti ai lavori):

 L’articolo 6 del DDL propone una “semplificazione”, cioè una riduzione, degli adempimenti relativi alla informazione e formazione e alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori che nell’arco dell’anno solare non superano le 50 giornate lavorative.
L’idea è quella che se un lavoratore che esegue lavorazioni di breve durata ha già svolto formazione e sorveglianza sanitaria presso un altro datore di lavoro nel corso dell’anno, ne possa essere esonerato.
Innanzitutto lascia perplessi che la formazione e la sorveglianza sanitaria pregresse vengano verificate “mediante idonee attestazioni”. Di cosa si tratta di autocertificazioni del datore di lavoro??? Sappiamo bene che valore abbiano le autocertificazioni, basta guardare cosa hanno prodotto in questi anni (vedi ad esempio autocerficazione del Dvr per le aziende fino a 10 dipendenti)
 L’articolo 7 del DDL prevede l’eliminazione dell’obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) da parte del datore di lavoro committente per le attività in appalto, nel caso di “settori di attività a basso rischio infortunistico” (da definire con successivo Decreto Ministeriale).
Sempre l’articolo 7 del DDL prevede la possibilità di non redigere il DUVRI per attività appaltate “la cui durata non sia a superiore ai dieci uomini-giorno”, innalzando il limite attuale di due giorni, senza considerare che non è la durata temporale del lavoro appaltato che richiede una valutazione dei rischi da interferenze, ma la gravità dei rischi da interferenze stessi.
L’articolo 8 del DDL aumenta i casi di non applicabilità del Titolo IV del D.Lgs.81/08 relativo alle “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, aggiungendo anche i “piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi”.
Anche in questo caso si permette il mancato adempimento di obblighi di tutela della sicurezza solo sulla base della durata dei lavori, senza considerare il loro reale pericolo
L’articolo 9 del DDL prevede l’abrogazione dell’articolo 54 del TU 1124/65 (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) e di conseguenza cancella l’obbligo da parte del datore di lavoro (nel termine di due giorni), di dare notizia alle autorità di pubblica sicurezza delle morti sul lavoro e degli infortuni sul lavoro, che abbiano comportato l’assenza da lavoro per più di 3 giorni lavorativi.
In questo modo si toglie alle autorità di pubblica sicurezza ogni informazione e controllo su eventi infortunistici (anche mortali), che hanno invece  evidente rilevanza penale.
Inoltre l’articolo 9 del DDL sostituisce l’ articolo 56 del D.P.R.1124/65, stravolgendolo completamente.
Si toglie così alla Pretura ogni informazione relativa a infortuni gravi e con rilevanza penale e la possibilità di avviare inchieste relativi agli infortuni stessi.
Inoltre, modificando in tal modo l’articolo 56 del D.P.R 1124/65, viene meno anche la facoltà per l’infortunato o i suoi superstiti di richiedere, direttamente al Pretore, che sia eseguita l’inchiesta per gli infortuni per i quali l’inchiesta non è stata eseguita.
Nell’articolo 9, ci sono i presupposti per una violazione dell’articolo 9, comma 1d (Vari obblighi del datore di lavoro), della direttiva europea quadro 89/391/CEE.
Inoltre l’articolo 9 del DDL consente di eseguire le notifiche previste dal D.Lgs.81/08 nei seguenti casi:

– superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate
– eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni e le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose
– inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto (manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifica delle aree interessate)
–  incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico pericoloso, cause che li hanno determinati e misure da adottare

anche “in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.

L’articolo 15 del DDL permette che la consultazione dei RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), prevista dal D.Lgs.81/08, possa avvenire anche “anche in via telematica” per tutte le attribuzioni dell’articolo 50 del Dlgs 81/08, tra le quali ci sono:

– valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
– sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
– in merito all’organizzazione della formazione.

Con la consultazione  per via telematica il datore di lavoro assolve agli obblighi di legge.
Anche con questa “semplificazione” gli obblighi di consultazione dei RLS, che dovrebbe rivestire un ruolo fondamentale nel rapporto tra datore di lavoro e dirigenti e lavoratori, si riduce a una mera formalità burocratica, senza peraltro una valida attestazione (verbale di riunione) dell’avvenuta ed efficace consultazione.
Anche nell’articolo 15 del ddl, ci sono i presupposti per una violazione dell’articolo 11 (Consultazione e partecipazione dei lavoratori) della direttiva europea quadro 89/391/CEE.

* Marco Bazzoni-Operaio metalmeccanico e Rappresentante per la sicurezza-Firenze

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1 Commento


  • Antonio Gullotta

    togliete l’autorizzazione dell’art. 18 L. 64/1974 il deposito art. 4 L. 1086/1971, poi sostituiteli con deposito al comune interessato….toglierete il malaffare e la corruzione negli uffici del genio civile e darete uno slancio notevole all’edilizia, snellendo molto la burocrazia edilizia !

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