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Vietato lo sciopero generale dell’Usb del 12 aprile. Leonardi: “Non se ne parla proprio”

La Commissione nazionale di Garanzia sugli Scioperi ha emanato giovedì 28 febbraio una “indicazione immediata” con cui si invita la Confederazione Unione Sindacale di Base a revocare lo sciopero generale proclamato per il 12 aprile e a darne ricevuta entro cinque giorni.

La motivazione di questa stupefacente decisione sarebbe il mancato rispetto dell’“intervallo minimo” – ai sensi di una “rarefazione soggettiva” prevista nel comma 2 dell’articolo 2 della Legge 146/90 – che dovrebbe intercorrere tra uno sciopero e l’altro, avendo USB proclamato anche lo sciopero generale dell’8 marzo.

Sorvolando sulla singolarità di un intervallo di 34 giorni, cioè più di un mese, cioè quasi un decimo dell’anno solare, che non sarebbe congruo, USB ha risposto all’intimazione firmata dal professor Giuseppe Santoro Passarelli chiedendo un incontro urgente alla Commissione.

Un incontro necessario a fornire lumi sulla asserita “rarefazione soggettiva” di cui con tutta la buona volontà l’Unione Sindacale di Base non ha trovato traccia nel citato comma 2 articolo 2 Legge 146/90.

Soltanto dopo tale incontro USB assumerà decisioni al riguardo.

Unione Sindacale di Base

La lettera di risposta dell’Usb ai diktat della Commissione di Garanzia

Sciopero generale 12 aprile 2019 proclamato dalla Confederazione USB in data 11 febbraio e vostra indicazione immediata – Richiesta incontro urgente

La scrivente Confederazione USB, in merito all’indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d) della Legge n° 146 del 1990, come modificata dalla legge n° 83 del 2000, precisa quanto segue:

la norma citata nell’indicazione, il comma 2 dell’articolo 2 della Legge 146/90 e successive modificazioni non cita in alcuna sua parte “la rarefazione soggettiva…, ai sensi del quale, tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, deve essere osservato un intervallo minimo” bensì testualmente recita “…Tali misure…. devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici…” Quindi non solo si identifica la fattispecie di scioperi (mai citato lo sciopero generale) proclamati da soggetti sindacali diversi, quindi non viene espressamente citata la fattispecie che a proclamare gli scioperi “in successione” sia lo stesso soggetto sindacale, ma la previsione secondo cui venga “…oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici.” non si addice alla proclamazione in questione per i seguenti motivi:

la distanza tra il primo sciopero proclamato per il giorno 8 marzo e il secondo proclamato per il 12 aprile è tale, ben 34 giorni, da non compromettere in alcun modo la continuità dei servizi pubblici;

lo sciopero generale dell’8 marzo, proclamato da oltre 15 tra organizzazioni e confederazioni sindacali, ha caratteristiche assolutamente particolari e peculiari essendo stato convocato in occasione dello sciopero mondiale delle donne promosso da Non Una Di Meno, la mancata proclamazione da parte di USB di questo sciopero non avrebbe minimamente influito sulla sua effettuazione, semmai sul volume dei/delle partecipanti;pur nella ipotesi che la USB, in adesione alla richiesta della Commissione,  revocasse la proclamazione dello sciopero del 12 aprile e lo riproclamasse dopo l’effettuazione dello sciopero generale dell’8 marzo, questo verrebbe comunque collocato, essendocene i termini temporali, nella stessa giornata del 12 aprile rendendo così evidente la irragionevolezza della richiesta di revoca avanzata dalla Commissione in quanto questa non produrrebbe alcun sostanziale effetto diverso per i cittadini  e per la garanzia della continuità dei servizi pubblici, invocati a sostegno della richiesta della Commissione.

Per quanto sopra esposto, e tenendo conto del ritardo con cui l’indicazione in oggetto è stata inviata alla scrivente, la confederazione USB dichiara che assumerà decisioni al riguardo solo dopo aver valutato i risultati di un urgente incontro che, con la presente, si richiede alla Commissione.

Roma, 5 marzo 2019                                                         

p/Esecutivo nazionale Usb

(Pierpaolo LEONARDI)

La lettera con cui la Commissione di Garanzia intende vietare lo sciopero generale del 12 aprile

https://www.usb.it/fileadmin/archivio/usb/lettera_garante.pdf

 

 

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