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	Commenti a: L&#8217;emergenza carceri, al di là di Riina. Intervista ad Antigone	</title>
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	<description>Giornale comunista online</description>
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		<title>
		Di: Roberto Angelone		</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Roberto Angelone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 12:59:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Scusate il refuso]]></description>
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		Di: Roberto Angelone		</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Roberto Angelone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 12:57:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Alla redazione: quale credibilità e spazio dareste ad una associazione finanziata da Soros?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla redazione: quale credibilità e spazio dareste ad una associazione finanziata da Soros?</p>
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		Di: Olino Sciarada		</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Olino Sciarada]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 10:12:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Note a margine di questo dibattito.
 Né il regime di carcere duro 41bis né l&#039;art 4bis ordinamento penitenziario (che rende ostativi i reati e al comma primo  li esclude da ogni misura alternativa in assenza di &quot;collaborazione&quot;) riguardano l&#039;efferatezza del reato. Si tratta di classificazione per tipologia (ad es. mafia, terrorismo ecc.). Se dunque il reo ha avuto un ruolo del tutto secondario (che normalmente potrebbe essere un favoreggiamento) ma pesa su di lui il reato associativo (che esiste solo in Italia e spesso viene usato a sproposito) può prendere il massimo della pena, o comunque una condanna ostativa privata cioè della possibilità di misure alternative e di quanto stabilisce l&#039;art.27 della Costituzione. L&#039;art 4bis fu appesantito dopo 11 settembre 2001 e grazie ad esso ad esempio i condannati per sovversione per reati a partire dal 2001, i prigionieri politici,  sono esclusi dalle misure alternative. Non c&#039;è un nesso con l&#039;efferatezza, il reo può essere condannato in quanto &quot;associato&quot; e non aver avuto alcun ruolo in fatti eclatanti o specifici. In questa ottica invece il &quot;collaboratore&quot; anche se ha preso parte a terribili azioni di sangue  in pochi mesi sarà libero. Dov&#039;è la giustizia? E in tal caso non si ascoltano le vittime. L&#039;autore invece di un terribile crimine di tipo privato, al di fuori di una dimensione associativa, è ammesso alle misure alternative (dopo metà pena, 2/3 di pena ecc.) e dopo un certo numero di anni inizia a vedere la luce (anche se i familiari della vittima non ne saranno felici).  
Il carcere duro serve solo per costruire collaboratori addomesticati  o portarti all&#039;annientamento e alla morte, è tortura e non serve ad indebolire il potere delle organizzazioni criminali perché non ammette un futuro diverso, un percorso cosi come indicato dall&#039;art.27 della Costituzione, il più inapplicato assieme all&#039;art.3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Note a margine di questo dibattito.<br />
 Né il regime di carcere duro 41bis né l&#8217;art 4bis ordinamento penitenziario (che rende ostativi i reati e al comma primo  li esclude da ogni misura alternativa in assenza di &#8220;collaborazione&#8221;) riguardano l&#8217;efferatezza del reato. Si tratta di classificazione per tipologia (ad es. mafia, terrorismo ecc.). Se dunque il reo ha avuto un ruolo del tutto secondario (che normalmente potrebbe essere un favoreggiamento) ma pesa su di lui il reato associativo (che esiste solo in Italia e spesso viene usato a sproposito) può prendere il massimo della pena, o comunque una condanna ostativa privata cioè della possibilità di misure alternative e di quanto stabilisce l&#8217;art.27 della Costituzione. L&#8217;art 4bis fu appesantito dopo 11 settembre 2001 e grazie ad esso ad esempio i condannati per sovversione per reati a partire dal 2001, i prigionieri politici,  sono esclusi dalle misure alternative. Non c&#8217;è un nesso con l&#8217;efferatezza, il reo può essere condannato in quanto &#8220;associato&#8221; e non aver avuto alcun ruolo in fatti eclatanti o specifici. In questa ottica invece il &#8220;collaboratore&#8221; anche se ha preso parte a terribili azioni di sangue  in pochi mesi sarà libero. Dov&#8217;è la giustizia? E in tal caso non si ascoltano le vittime. L&#8217;autore invece di un terribile crimine di tipo privato, al di fuori di una dimensione associativa, è ammesso alle misure alternative (dopo metà pena, 2/3 di pena ecc.) e dopo un certo numero di anni inizia a vedere la luce (anche se i familiari della vittima non ne saranno felici).<br />
Il carcere duro serve solo per costruire collaboratori addomesticati  o portarti all&#8217;annientamento e alla morte, è tortura e non serve ad indebolire il potere delle organizzazioni criminali perché non ammette un futuro diverso, un percorso cosi come indicato dall&#8217;art.27 della Costituzione, il più inapplicato assieme all&#8217;art.3.</p>
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