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Quirra: il poligono militare non inquina?

Quirra, superperizia del tribunale: risultati ampiamente previsti, metodologia inadeguata come in Kosovo

Sul caso Quirra le conclusioni del perito del Tribunale, prof.  Mariani, non confermano e non smentiscono la contaminazione ambientale, rinviano a ulteriori ricerche. I risultati non stupiscono. Gettiamo le Basi li aveva annunciati con largo anticipo (si veda comunicato 17 marzo 2013 riproposto il 18 novembre) e adesso è costretto a ripetersi: la metodologia di ricerca utilizzata dal superperito incaricato dal giudice Clivio si è rivelata da tempo inadeguata. E’ la stessa usata nel 2001 dall’UNEP (United Nations Environment Program) in Kosovo dove sono state sparate dieci tonnellate di uranio impoverito, stando alle documentazioni Nato corredate dalle mappe dei punti d’impatto. La “classica” analisi geochimica delle matrici ambientali (suolo, acqua ecc.) in quella situazione ha rilevato: “Non esiste alcuna contaminazione diffusa e misurabile”. L’UNEP, però, ha concluso con l’ ammissione di avere usato una tecnica non idonea e ha indicato metodologie più consone. 

Scienza a parte, però, basta un briciolo di buon senso per capire che sostanze tossiche e nocive, se sparate o fatte brillare, si frantumano in un aerosol di polveri sottili e sottilissime, si disperdono a grandi distanze, non restano strette strette appollaiate su un albero o una roccia nel punto d’impatto, non resistono immobili per anni e anni alla forza dei venti, al dilavamento delle piogge, alla voracità di capre, api e pesci, ma in gran parte sono trasferite nel corpo di chi l’aerosol respirò, di chi quel formaggio, quel miele, quel pesce mangiò e si ammalò. 

Dopo i risultati ottenuti dalla perizia la patata bollente torna al giudice Clivio, il 18 giugno dovrà decidere se affossare l’inchiesta del pm Fiordalisi o rinviare a processo gli imputati eccellenti o avviare l’ennesima puntata della telenovela “Ricerca scientifica infinita” come suggerisce il superperito prof. Mariani. 

Ricordiamo la valenza del principio di precauzione:

“L’assenza di certezze scientifiche non deve servire da pretesto per ritardare l’adozione di misure” (ONU, art 15 protocollo di Rio 1992).

“L’interesse nazionale cede di fronte al superiore interesse pubblico costituito dalla tutela della salute (…) che va protetta contro ogni iniziativa ostile da chiunque provenga e con la conseguenza che ha anche una valenza incondizionata. La tutela comprende le ipotesi in cui i rilievi scientifici non hanno raggiunto una chiara prova di nocività” (6/10/011 sentenza del TAR Sardegna di sospensiva all’installazione dei radar).

Comitato sardo Gettiamo le Basi

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