Giovedì scorso si è tenuta a Bologna la seconda udienza del processo in cui il presidente di Assotrattenimento 2007, Massimiliano Pucci, era imputato di diffamazione per alcune sue dichiarazioni del 2013 contro Senza Slot: prima dell’inizio del processo, abbiamo ricostruito la vicenda per il nostro blog sul Fatto Quotidiano.
La diffamazione è un reato per cui non si procede d’ufficio, ma a querela della persona offesa: tecnicamente si dice che la querela è una condizione di procedibilità del reato. In questo caso era stato Pietro Pace, cioè il proprietario del nostro sito senzaslot.it, a sporgere la querela a nome del collettivo. Alla prima udienza, i difensori di Pucci hanno sostenuto che Pietro non avrebbe potuto querelare, perché secondo loro non è il legale rappresentante di Senza Slot. Giovedì il giudice ha emesso sentenza di non doversi procedere, per difetto di una condizione di procedibilità.
A quanto pare, il tribunale si è allineato alla tesi della difesa di Pucci. Però, però: il giudice si è riservato sessanta giorni per redigere le motivazioni, segno che il caso è tutto tranne che semplice. Di solito le motivazioni a questo tipo di sentenze sono contestuali, cioè vengono redatte immediatamente. Siccome noi siamo abituati a riferirci ai fatti e alle fonti, e siccome abbiamo anche un certo stile, prima di fare commenti aspettiamo di leggerle. Lette le motivazioni, decideremo anche come proseguire in questa vicenda.
Per ora ci limitiamo a far notare una cosa. As.Tro ha subito pubblicato un comunicato sulla sentenza, in cui scrive: «aggiungiamo noi che, in assenza di un soggetto che possa ritenersi leso dalle dichiarazioni di Pucci, le medesime […] non potrebbero aver avuto alcun carattere diffamatorio.» Ecco, appunto, questo lo aggiungono loro: nel dispositivo della sentenza è detto che manca una condizione di procedibilità, non che non c’è il reato. Pucci è avvocato e sa bene che tra le due cose c’è una grossa differenza. Non è affatto detto che il giudice motiverà nel senso che le dichiarazioni di Pucci non hanno leso la reputazione di nessuno. Lo stesso comunicato si chiude così: «L’Associazione ed il suo Presidente si riservano di intraprendere le iniziative opportune a tutela della loro immagine nei confronti di coloro che in questi mesi si sono prodigati ad infangarla, sfruttando l’occasione di questa iniziativa giudiziaria rivelatasi improvvida.» È notevole che un regolare processo sia definito «iniziativa giudiziaria rivelatasi improvvida». Pietro ha presentato una querela, questa querela è stata presa in carico da una Procura della Repubblica, che ha svolto le sue indagini, e ha ritenuto che la doglianza di Pietro meritasse di essere sostenuta in un processo. È la procedura penale: funziona così. Quanto alle iniziative opportune a tutela dell’immagine infangata, sappiamo che per alcuni queste sono frasi di prammatica, buttate lì quasi in automatico. Tra di noi c’è chi questi meccanismi comunicativi li ha studiati. Del resto, contro di noi As.Tro ha già intrapreso un’iniziativa opportuna nel 2013, che si è risolta in un colossale buco nell’acqua.
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