Durante l’Inquisizione spagnola si tenevano delle solenni cerimonie pubbliche nel corso delle quali si dava lettura delle sentenze di condanna e si celebravano le abiure. Vi partecipavano i giudici, i funzionari, gli ordini religiosi, i rei e il pubblico radunato in una piazza dove era stato eretto un palco. Gli esiti di questi autodafé potevano essere fausti o infausti, ed anche nel caso peggiore l’aver avuto salva l’anima obbligava il colpevole a dover ringraziare i propri carnefici.
L’autodafé di Cesare Battisti si è tenuto, come si conviene in tempi ultramoderni e di postdemocrazia, in una sala del tribunale di Milano davanti ad un pubblico di giornalisti e televisioni. C’erano i giudici ma mancava il reo che aveva reso confessione nel carcere di Oristano due giorni prima. Per Battisti il supplizio pubblico era già avvenuto al momento del suo arrivo in Italia.
Nei processi attuali il reo entra solo nominalmente in tribunale poiché il suo luogo predestinato è la prigione, ben prima della condanna, da dove può collegarsi – se ritiene – in videoconferenza. Una residua presenza virtuale per impedire che si possa gridare alla cancellazione definitiva dei diritti della difesa. Per Battisti le cose sono state ancora più semplici: durante il processo non era presente, lo hanno condannato al massimo della pena e quarant’anni dopo ha confessato dal fondo di quel pozzo di 3 metri per 4 che è la sua cella isolata del carcere di Oristano. Così il cerchio della giustizia si è chiuso!
Lo ha scritto per Repubblica, con grande soddisfazione, il procuratore Armando Spataro, titolare alla fine degli anni 70 dell’inchiesta contro i Pac, gruppo nel quale militava Battisti, secondo cui sarebbe falso «che il sistema giudiziario non sia stato in grado di garantire i diritti degli accusati di terrorismo», tanto che «il sistema italiano è studiato come modello verso cui tendere». Quest’ultima affermazione è senza dubbio è vera: la «lezione italiana», infatti, è stata un laboratorio che ha insegnato al mondo come costituzionalizzare l’eccezione, rendendola regola permanente e non più sospensione nello spazio e nel tempo della norma.
Discorso questo, ripreso anche da Laurent Joffrin, su Libération, che senza riuscire ad evitare una prosa accidentata da ossimori continui ha riconosciuto alla democrazia italiana di aver «traversato la prova senza rinunciare, nella sostanza, ai principi dello Stato di diritto. Gli appartenenti alle formazioni terroristiche sono stati perseguiti con energia, ma condannati nella gran parte dei casi alla fine di processi condotti secondo le regole». In realtà, a fronte di mantenimento delle «forme» è proprio la «sostanza» dello Stato di diritto che ha subito delle modifiche.
Se è vero che non sono state introdotte giurisdizioni speciali, ma i processi, seppur devenuti «maxi», sono stati condotti dalle normali corti d’Assise, è altresì vero che queste si sono avvalse di leggi speciali, eccezioni procedurali, criteri premiali e differenziali: insomma un ampio arsenale d’eccezione che ha raddoppiato le pene, esteso a dismisura l’uso del concorso fino a formule ellittiche come quello «morale o psichico», inesistente negli altri codici europei, e ripetutamente censurato dalle Chambres francesi, moltiplicato la custodia preventiva, capovolto l’onere della prova, eretto la parola remunerata dei pentiti a fondamento delle accuse. Senza dimenticare le torture del professor De Tormentis, ormai accertate anche dai tribunali. Ma l’ossimoro alla fine travolge la prosa del direttore di Libération che aggiunge: «La “guerra” innescata dagli attivisti dell’estrema sinistra si fondava su un’analisi giusta, ma alla fine dei conti falsa, della democrazia in Italia».
Nel 1990 fu la magistratura francese non la dottrina Mitterrand ha dichiarare inestradabile Battisti
Non è vero quel che si racconta sulla stampa italo-francese: Battisti non si è dichiarato sempre innocente. Nel 1990, quando fu oggetto della prima domanda di estradizione proveniente dall’Italia, la magistratura francese ritenne irricevibile la richiesta italiana poiché il processo e la condanna nei suoi confronti, come di altri suoi coimputati, si erano tenuti in contumacia. A differenza dell’Italia, quando in Francia un imputato è stato condannato in sua assenza ha diritto ad essere riprocessato una volta presente. Fu dunque la corte d’appello di Parigi a ritenere inestradabile Battisti. Decisione giuridica che rafforzava la politica di asilo di fatto riassunta nella formula della «dottrina Mitterrand».
Per 23 anni, dal momento della sua fuga dall’Italia fino al suo secondo arresto del 2004, realizzato in violazione del ne bis in idem, Battisti non aveva mai fatto ricorso alla strategia innocentista. La svolta avviene quando, sotto la pressione di alcuni ambienti intellettuali e editoriali francesi che lo avevano adottato, decise di mollare lo studio legale De Félice-Terrel, che aveva storicamente difeso gran parte dei fuoriusciti italiani.
La campagna innocentista
Presentata come una radicale svolta dopo la scarcerazione del marzo 2004, la decisione repentina e brutale di fare ricorso alla categoria dell’innocenza venne assunta fin da subito a discapito dei suoi compagni di destino, quasi a sottolineare che la distanza frapposta con la sua vecchia comunità fosse d’improvviso divenuta un valore aggiunto. Il resto dei fuoriusciti fu accusato di averlo condizionato, addirittura imbavagliato, il tutto senza risparmiare giudizi denigratori nei confronti di altre formazioni politiche armate degli anni Settanta diverse dal suo piccolo gruppo d’appartenenza.
Mentre i suoi vecchi legali e compagni di esilio lo mettevano sull’avviso, di fronte al rischio che rappresentava quella scelta, ricordandogli che la procedura d’estradizione non era un’anticipazione del giudizio processuale, né un ulteriore grado del processo, ma una sede giuridica dove le richieste provenienti dall’Italia venivano valutate sotto il profilo della conformità con le norme internazionali e interne, alcuni suoi sostenitori lasciavano intendere che la difesa di merito non era stata intrapresa in precedenza perché avrebbe potuto «nuocere alla protezione collettiva accordata senza distinzione degli atti commessi», alla «piccola comunità dei rifugiati italiani, protetta da oltre vent’anni dalla parola della Francia» (Le Monde del 23 novembre 2004). Oltre a insinuare, di fronte all’opinione pubblica, che quella dei fuoriusciti fosse una comunità di “colpevoli” che impedivano all’unico “innocente” di difendersi, veniva attribuito loro un ruolo censorio fino a designare i fuoriusciti come una combriccola di cinici inquisitori che lanciavano scomuniche.
Anche la massiccia offensiva mediatica condotta dai molti e autorevoli sostenitori della sua innocenza in punto di fatto offrì pretesti insperati e sponde oggettive ai sostenitori dell’emergenza giudiziaria, il più delle volte con argomenti impropri, superficiali e caricaturali, nonostante le procure antiterrorismo avessero solo argomenti mistificatori della realtà storica e delle vicissitudini giudiziarie di quegli anni (ricordiamo come lo stesso Spataro, contraddicendo la stesse sentenze, sostenne per lungo tempo che Battisti fosse direttamente coinvolto nell’uccisione di Torregiani).
L’esilio brasiliano
Rifugiatosi in Brasile, dopo che il governo francese aveva concesso l’estradizione, l’affaire Battisti proseguì su due binari: mentre la campagna pubblica reiterava la linea innocentista, lo scontro giuridico davanti al Tribunale supremo federale e in sede politica si incentrò sull’emergenza giudiziaria che aveva contraddistinto le inchieste e i processi in Italia e sulla pena dell’ergastolo, sanzione assente nel codice penale brasiliano, fino al rifiuto dell’estradizione firmato dal presidente Lula alla scadenza de suo mandato, il 31 dicembre 2010.
Una volta spodestata Dijlma Roussef, succeduta a Lula alla presidenza del Brasile, e dopo il golpe giudiziario del duo Moro-Bolsonaro, il primo procuratore e il secondo candidato presidenziale, concretizzatosi con l’arresto dello stesso Lula, il destino di Battisti appariva segnato. Arrestato, dopo essere riparato in Bolivia, è stato condotto in Italia nel più totale vuoto giuridico, con un puro atto di forza, senza una regolare misura di espulsione da quel Paese, come testimonia il fatto che fu inizialmente preso in consegna dalla polizia brasiliana e successivamente fermato sulle scalette dell’aereo che doveva ricondurlo a São Paulo, per essere consegnato ad una squadra italiana giunta in tutta fretta sul posto. Artificio congegnato per impedire l’applicazione della clausola di commutazione della pena dell’ergastolo a 30 anni, concordata con l’Italia nell’ottobre 2017, e indicata nel provvedimento di estradizione firmato dal presidente Michel Temer, succeduto a Dijlma Roussef.
Consegna straordinaria e reclusione speciale
Giunto in Italia, dopo l’oscena cerimonia di Ciampino Battisti è stato sottoposto ad un regime detentivo straordinario che esula dalla stessa pena dell’isolamento diurno di sei mesi previsto in sentenza. Isolamento che la corte d’Assise di Milano, nel frattempo, non ha ritenuto prescritto, nonostante l’evidenza dei decenni trascorsi, perché – a suo dire – l’imprescrittibilità dell’ergastolo «si riverbera» sul segmento di pena autonoma dell’isolamento diurno, che – ricordiamo – non è una modalità di esecuzione della detenzione ma è ulteriore pena a tutti gli effetti.
Nonostante le sue imputazioni non rientrino per ragioni cronologiche nella fascia dei reati ostativi, Battisti è rinchiuso in una cella all’interno di una sezione del carcere di Oristano adibita per lui e di cui resterà l’unico ospite una volta terminato il periodo di isolamento diurno. Una sorta di “area riservata del 41 bis” del tutto abusiva, realizzata aggirando le norme dell’ordinamento penitenziario. Un regime detentivo concepito per estorcere dichiarazioni al pari del 41 bis ufficiale e che ha spinto Battisti a confessare dei reati senza aver mai preso parte al proprio processo.
La confessione
Nel sistema giudiziario italiano la nozione di colpa è stata stravolta dall’imponente arsenale legislativo premiale. Il discrimine essenziale è divenuto infatti il comportamento tenuto dal reo, la sua prova di sottomissione, il grado di ravvedimento o collaborazione. A parità di reato e responsabilità penale vengono emesse sentenze e offerti trattamenti penitenziari molto diversi. La logica della premialità ha modificato i confini della colpa e dell’innocenza. Si può esser colpevoli e premiati, innocenti e puniti. Conta più ciò che si è di quel che si è fatto. Battisti, purtroppo, non ha avuto la forza di battersi contro questa situazione.
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