Non c’è precettazione, ma il garante obietta ed i sindacati impugnano: in sintesi la sollevazione è confermata dai sindacati che la hanno convocata e non potranno esserci sanzioni o multe per i lavoratori che hanno aderito alla protesta. Questa la sintesi delle diverse notizie anti-sciopero che si succedono dalla giornata di ieri.
Tra l’altro la lesione di diritti costituzionali non prevede preavviso.
Deve essere chiaro a tuttu che il nome completo originario del Garante di cui parlano i mass-media è “Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali”: dunque quando parlano di legittimità dello sciopero sarebbe un tema che riguarderebbe solamente una platea estremamente ristretta di persone.
Per la precettazione avrebbero dovuto precisare a chi ci si rivolge, mentre così la presentano come se riguardasse tutte le persone che lavorano in qualunque luogo. NON è COSI’: i giornalisti lo sanno ma qualcuno di loro ha VOLUTAMENTE nascosto questa verità.
Tuttavia la questione centrale è che la comunicazione di sciopero generale convocato dal SICobas, presentata da tempo e nei tempi richiesti, non è stata contestata, ma accompagnata da indicazioni piuttosto consuete in questi casi.
Anche volendo la precettazione era impossibile e, dunque, lo sciopero incontestabile.
Citiamo dunque un piccolo pro-memoria in 10 punti:
1. Diritto costituzionale
Lo sciopero è garantito dall’art. 40 della Costituzione ed è un diritto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori.
2. Chi può scioperare
– Lavoratori e lavoratrici dipendenti, pubblici e privati. Inclusi quelli della cura e dei servizi.
– Anche i lavoratori non iscritti a un sindacato.
3. Motivazione dello sciopero
Lo sciopero del 3 ottobre è indetto come protesta contro il genocidio, l’attacco illegale alla Flottilla e in solidarietà con Gaza e con il popolo palestinese. È un’azione collettiva a difesa della pace, dei diritti umani e della sicurezza delle popolazioni civili.
4. Come si partecipa
È sufficiente astenersi dal lavoro per l’intera giornata. Non è obbligatorio avvisare individualmente il datore di lavoro.
5. Servizi essenziali (sanità, trasporti, scuola, ecc.)
Devono garantire le prestazioni indispensabili: urgenze ospedaliere, assistenza minima, servizi di sicurezza. Il diritto di sciopero resta valido ma bilanciato con la tutela della collettività.
6. Lavori di cura
Infermieri, psicologi e altri operatori possono aderire, rispettando i servizi minimi. Lo sciopero non annulla la responsabilità verso pazienti e persone fragili, ma rivendica condizioni di giustizia che tutelano la dignità di chi cura e di chi è curato.
7. Liberi professionisti
Essendo lavoratori autonomi, i liberi professioni possono:
– Aderire ad astensioni collettive proclamate da ordini/associazioni professionali.
– Sospendere la propria attività per protesta, garantendo però urgenze e continuità minima.
– In caso di impossibilità di sospensione di un servizio dedicare gli introiti giornalieri o parte di essi alle associazioni umanitarie che operano a Gaza o in Cisgiordania
8. Pensionati
Chi è in pensione può sostenere uno sciopero partecipando a manifestazioni e altre forme di protesta organizzate per sensibilizzare l’opinione pubblica e fare pressione sui destinatari delle rivendicazioni
9. Tutela dei lavoratori
Nessun datore di lavoro può sanzionare o discriminare chi partecipa allo sciopero.
10. Finalità sociale e politica
Questo sciopero non riguarda solo il lavoro: è un atto di solidarietà e di coscienza civile, per affermare che la pace e la difesa dei diritti umani sono parte integrante della dignità del lavoro e della Costituzione.
* La foto è di Patrizia Cortellessa
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