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Scheda. Cosa prevede la Legge di Stabilità sulla mobilità dei lavoratori di Province e Città Metropolitane

Dal 1 gennaio 2015 è ridotta del 30% la dotazione organica delle Città metropolitane e del 50% delle Province;

Entro il 30 gennaio 2015 i predetti Enti possono deliberare una riduzione superiore;

Entro il 1 aprile 2015 gli Enti devono individuare, secondo i criteri stabiliti dagli osservatori, il personale che rimane assegnato e quello da destinare alle procedure di mobilità;

Il 1 aprile 2015 il Dipartimento della Funzione Pubblica avvia una ricognizione dei posti disponibili nelle varie Amministrazioni Statali. Il Dipartimento pubblica l’elenco dei posti disponibili nel proprio sito dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari. Le Regioni e gli Enti locali destinano risorse, per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla legge, fermo restando il patto di stabilità. Il 60% delle cessazioni degli anni 2015 e 2016 verrà rimpiazzato con i vincitori di concorso ed il restante 40% con il personale inserito nelle liste di mobilità:

Il 31 dicembre 2016 scade il termine della procedura di mobilità;

1 gennaio 2017 avvio del confronto con le OO.SS per individuare forme contrattuali a tempo parziali per il personale con maggiore anzianità contributiva non ricollocato;

1 febbraio 2017 per il personale ancora non ricollocato scattano le misure della mobilità prevista dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 ( l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E’ riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

30 aprile 2017 messa in mobilità effettiva, dichiarazione di esuberi;

30 aprile 2019 termine della mobilità e cessazione del rapporto di lavoro.

Come dire… la destrutturazione è servita. I diktat della Bce sono stati soddisfatti

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