Menu

Unicoop Firenze. Reintegrata lavoratrice licenziata ingiustamente

Con sentenza n° 832/2019 la sezione del lavoro di Firenze respinge il ricorso di Unicoop e condanna definitivamente la Cooperativa per attività antisindacale nei confronti di  Usb per avere negato i diritti d’informazione che il sindacato di base era invece legittimato ad avere e obbligando l’azienda al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 5131.

 Con la sentenza n° 26608/2019 è invece la Suprema Corte di Cassazione che conferma le sentenze di primo grado e corte d’appello di Firenze sulla ex festività del 4 novembre che circa 110 lavoratori avevano chiesto e ottenuto il risarcimento,  per la omessa retribuzione in busta paga e per la quale le OO.SS. Filcams Cgil-Fisascat Cisl-Uiltucs Uil regionali toscane avevano di fatto ceduto  nell’ integrativo Cia 2013 in cambio di niente e che adesso dovranno spiegare ai lavoratori come è stato possibile visto che anche la Cassazione si è espressa a favore della retribuzione in busta paga.

 Si tratta ovviamente di una cifra considerevole se si pensa che la omessa retribuzione di Unicoop andrebbe dal 1990 ad oggi, se non fosse stata ceduta nell’accordo quindi circa 60/70 euro a lavoratore full-time moltiplicato  29 anni.

 Ma la sentenza alla quale teniamo di più riguarda una lavoratrice licenziata circa un anno fa mentre faceva la spesa al Superstore di Sesto Fiorentino.

 S.G. sono le iniziali della lavoratrice dipendente del supermercato Coop-Fi di Novoli che circa un anno  fa,  mentre faceva la spesa alla ex Ipercoop di Sesto Fiorentino, veniva fermata da alcune colleghe che le avrebbero contestato un comportamento non corretto in fase di pagamento, che le avrebbe comportato successivamente una contestazione disciplinare con conseguente provvedimento di licenziamento per omesso pagamento di due prodotti prelevati nel punto di vendita.

 E’ con la  sentenza n°6860/2019 che il Giudice Tommaso Maria Gualano dichiara l’insussistenza del fatto dichiarato da Unicoop e annulla il licenziamento ai sensi dell’art.18 co.4 L.300/70 ordinando  la immediata reintegra della dipendente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore della lavoratrice in una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità alle quali vanno aggiunti  gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e condannando inoltre la Cooperativa al pagamento delle spese processuali nella misura di 4000 euro circa.

Fondamentale è stata la testimonianza rilasciata dal dipendente addetto alla cassa che nella propria ricostruzione ha chiaramente affermato  che la cliente/dipendente al momento della contestazione dell’addebito si trovava davanti a lui e non aveva ancora incominciato ad imbustare la spesa, contrariamente a quanto affermato da Unicoop che invece sosteneva che S.G. avesse oltrepassato la barriera casse e incominciato ad imbustare la spesa.

 Una sentenza che riabilita la lavoratrice da punto di vista morale e personale, ma che getta ombre inquietanti sul comportamento che alcuni dirigenti di  Unicoop Firenze stanno tenendo negli ultimi anni nei confronti dei dipendenti e colleghi, sempre più spesso  vessati e sottoposti a provvedimenti disciplinari continui, carichi di lavoro eccessivi, turni massacranti e che celerebbero a nostro avviso numerose difficoltà dal punto di vista dirigenziale nell’affrontare la crisi  che il  settore della cooperazione sta attraversando negli ultimi anni.

In conclusione questa di S.G. è una sentenza importante perché riguarda la rintegra di un dipendente nel proprio posto di lavoro, operazione sempre più rara e complessa da portare a termine, dopo l’ingresso della legge Fornero e il Job Act.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *