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Le pericolose alchimie di Napolitano


Allora, cominciamo con il chiamare con il loro vero nome le cose: “l’operatività del Governo tuttora in carica, benché dimissionario e peraltro non sfiduciato dal Parlamento”, nonché l’istituzione di “due gruppi ristretti di personalità tra loro diverse per collocazione e per competenze” a cui chiedere di “formulare – su essenziali temi di carattere istituzionale e di carattere economico-sociale ed europeo – precise proposte programmatiche”, rappresentano un grave atto eversivo di commissariamento del Parlamento di cui ieri si è macchiato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
 
Riguardo ai due comitati di saggi, è sin troppo evidente il forte valore simbolico che gli si è voluto attribuire.
Il Presidente ha infatti comunicato al Paese che ritiene inutile rivolgersi al Parlamento, ma che è anzi necessario fare affidamento alla capacità di uomini (in tutti i sensi, vista la mancata presenza di una donna) che lui, poco importa cosa hanno deciso gli elettori, avrà cura di selezionare. Un atto gravissimo, di svilimento delle prerogative del Parlamento, compiuto non alla fine di una legislatura difficile, bensì al suo nascere.
 
Vi è poi da fare chiarezza sull’ampiezza del senso da attribuire all’inciso, riferito al Governo Monti, che “benché dimissionario non è sfiduciato dal Parlamento”.
A quale Parlamento si riferisce, di grazia, il Presidente Napolitano?
Non di certo l’attuale, quello appena eletto, visto che non ha ancora avuto la possibilità di accordare o revocare la fiducia così come previsto dall’art. 94 della Costituzione.
Anzi, è proprio a causa dell’omissione compiuta dal Presidente Napolitano, con la mancata nomina di un Presidente del Consiglio, che oggi non vi è la possibilità, per il Parlamento, di far valere il rapporto fiduciario che lega le sorti del Governo ai voleri del Parlamento.
 
Si dirà che il Presidente non aveva altre possibilità visti i difficili equilibri presenti al Senato.
Ma può bastare un unico tentativo per arrivare ad una conclusione che, vista peraltro l’impossibilità di sciogliere le Camere in pieno semestre bianco, automaticamente comporta il nulla? O meglio, che automaticamente comporta il “mantenimento dell’operatività” di un Governo al quale il nuovo Parlamento non ha mai accordato la fiducia?
 
Proviamo soltanto ad immaginare cosa potrebbe succedere nel caso che anche il prossimo Presidente possa ritenere di omettere, a proprio piacimento, la ricerca di una soluzione di Governo così come la Costituzione impone. E che, per motivi di opportunità, decida pure di omettere di sciogliere le Camere.
Che si fa, ci si tiene il Governo Monti prorogato in eterno? E si continuerà con un Parlamento al quale con facilità si può impedire di esercitare una delle sue funzioni principali, cioè esprimere, attraverso il rapporto fiduciario, un Governo?
 
Certo, al momento si tratta soltanto un’ipotesi di scuola. Ma se tanto ci dà tanto, laddove si accettasse senza battere ciglio l’omissione eversiva compiuta ieri dal Presidente Napolitano, ciò che oggi potrebbe sembrare un’ipotesi scarsamente realizzabile, domani potrebbe divenire una drammatica realtà.
Rimanere pertanto immobili e limitarsi a guardare, potrebbe farci ritrovare, a breve, in una crisi istituzionale ben più grave e dagli strascichi imprevedibili.
Ma è proprio per questo che la Costituzione italiana, per frenare le eccessive pulsioni presidenzialiste, ha in sé gli anticorpi necessari per impedire il dilagare di comportamenti lesivi del Parlamento.
 
Il Presidente Napolitano non è la prima volta che utilizza in maniera impropria le prerogative costituzionali per imporre un “suo” Governo.
Lo ha già fatto nel novembre del 2011, con esiti peraltro disastrosi per la tenuta politico-economica del Paese. Così come anche fece durante il Governo Prodi, imponendo continui e sfiancanti passaggi parlamentari sulle questioni di politica estera, in ossequio al principio non costituzionale dell’autosufficienza della maggioranza parlamentare uscita vincitrice dalle elezioni, sino a determinarne, in buona misura, la fine prematura.
Ce n’è quindi abbastanza per decidere di attivare gli anticorpi previsti dall’art. 90 della Costituzione: “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.”
Si tratterebbe, a fine mandato, di un gesto più che altro simbolico, se riferito allo specifico della persona; ma fortemente significativo per i Presidenti a venire.

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