Il Tar della Liguria ha annullato i Daspo disposti dalla questura del capoluogo ligure nei confronti di due antifascisti accusati di atti di violenza durante una protesta nel quartiere di Sturla, organizzata per impedire il raduno di esponenti di Forza Nuova nel febbraio del 2017.
Secondo quanto spiegato dal tribunale Amministrativo, «in un’occasione connotata dalla politica e dalla libertà di manifestazione non è possibile dedurre dal comportamento violento la possibilità di effetti pregiudizievoli nel settore del tifo sportivo: la condotta dei ricorrenti potrà ricevere, se del caso, la sottolineatura penale da cui potranno derivare le eventuali misure di polizia previste dalla legge».
In questo modo, il Tar ha risposto al quesito relativo alle possibili conseguenze di una protesta politica violenta sulla libertà di accedere alle manifestazioni sportive: il tribunale di Genova aveva ritenuto di «riscontrare positivamente il quesito posto», ma quello Amministrativo della Liguria si è orientato diversamente.
Nei casi in questione, i due antifascisti avevano ricevuto un Daspo (la sigla sta per Divieto di Accedere a Manifestazioni sportive) ciascuno per 5 anni, con restrizioni molto dure per lo stadio Ferraris di Genova: «La polizia appurò che i ricorrenti erano stato ripresi in diversi momenti della manifestazione antifascista mentre compivano atti di violenza, cercando di accedere al luogo presidiato dalle forze dell’ordine, travisandosi con un casco e brandendo una cintura alla testa di un corteo che affrontava la polizia – ha ricordato il Tar, spiegando che uno dei due aveva anche lanciato un fumogeno – Si tratta di comportamenti denotanti violenza e scarsa considerazione dell’ordine costituito che hanno comportato la denuncia degli interessati per diversi reati». E però, è la conclusione del Tar, anche se «la legge prevede la possibilità di applicare il Daspo anche a condotte esulanti dall’ambito sportivo», è «solo in caso di condanna già pronunciata, un’ipotesi che non ricorre nei casi trattati».
da IlSecolo XIX
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