A Catania, i giudici del TAR non hanno alcun dubbio sulla presenza abusiva dell’Istituto internazionale di cultura ebraica all’interno del Castello di via Leucatia, proprietà del Comune di Catania: si tratta di “una situazione di illegalità che deve essere rimossa nell’interesse pubblico”.
Dall’assegnazione allo sfratto annunciato
– Il 26 giugno 2017, il Comune di Catania concedeva all’Istituto Internazionale di Cultura Ebraica l’utilizzo, a titolo gratuito e per sei anni, del secondo piano del Castello di Leucatia con lo scopo di “pervenire alla migliore integrazione sociale dei cittadini di fede ebraica“.
– Il 17 ottobre 2018 veniva ufficializzata la concessione del bene che da quella data, oltre ad ospitare eventi culturali organizzati dall’associazione della comunità ebraica catanese, diventava anche la sede della sinagoga (nella foto il giorno dell’inaugurazione).
L’autorizzazione per l’attivazione della sinagoga arrivava direttamente dallo Stato di Israele e dal Comitato rabbinico centrale, perché l’Istituto Internazionale di Cultura Ebraica di Catania non è riconosciuto all’Ucei (Unione delle comunità ebraiche italiane) e quindi non ha accesso all’Ari (Assemblea rabbinica italiana).
– Il 24 ottobre 2024 scadevano i 6 anni della concessione, ma il Comune di Catania non ha chiesto la restituzione dell’immobile e il centro ebraico ha ignorato la scadenza.
La sinagoga si oppone alla richiesta del comune
– Il primo marzo 2026, la Direzione Patrimonio del Comune di Catania ha chiesto all’Istituto ebraico l’immediato rilascio l’immobile, un bene da restituire alla fruizione dei cittadini. Ma, l’associazione ebraica si è opposta. Adesso, il Comune potrebbe ricorrere alla richiesta di sgombero dell’area che ufficialmente, da 2 anni, risulta occupata.
L’Istituto ebraico si oppone sostenendo che a chiedere il rilascio dell’immobile non dovrebbe essere l’ufficio Patrimonio comunale, bensì la giunta comunale.
E in ogni caso, è chiaro che non intende rilasciare l’immobile. Infatti, cita la legge che regola i rapporti tra lo Stato italiano e le comunità ebraiche: “Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente“.
Il TAR di Catania dichiara legittima la richiesta del comune
– Il 24 luglio scorso il TAR di Catania ha ritenuto legittima l’ordinanza del Comune e ha rimandato al mittente le accuse di infondatezza e di vizio di forma di tale ordinanza.
Per il TAR si tratta di un “provvedimento privo di contenuto politico” e, quindi, non c’entra la giunta comunale, sono gli uffici amministrativi competenti a decidere e ad agire.
Oltretutto, sottolineano i giudici, “L’edificio risulta già destinato, nelle sue ulteriori porzioni, alla Biblioteca Centro Culturale Comunale ‘Rosario Livatino’ nonché ad uffici della delegazione comunale“.
E ancora: “Non può ritenersi che la disciplina di favor riservata dalla legge ordinaria agli ‘edifici destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico’ privi l’ente pubblico titolare della proprietà di un bene immobile di riappropriarsi dello stesso alla scadenza del periodo di durata del rapporto di concessione mediante cui un istituto religioso ha goduto del bene per il perseguimento delle proprie finalità“.
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