Probabilmente nessuno meglio di Crispi ha mai spiegato il rapporto organico tra dissenso e legalità nell’Italia dell’emergenza. Accusato di aver calpestato la legge, proclamando lo stato d’assedio in Sicilia, l’ex mazziniano, passato dall’opposizione democratica ai monarchici e diventato più realista del re, nel marzo del 1894 non esitò a replicare: “Ai miei avversari, che mi hanno accusato di aver violato lo Statuto e le leggi dello Stato, potrei rispondere che di fronte allo Statuto c’è una legge eterna, quella che impone di garantire l’esistenza delle nazioni; questa legge è nata prima dello Statuto”.
Un principio inequivocabile quanto eversivo, che non solo ispirava e ispira da sempre in Italia il legislatore sui temi dell’ordine pubblico e del conflitto sociale, ma dimostra come, a voler leggere la nostra storia dal punto di vista delle classi subalterne, il capitolo giustizia può essere illuminante.
A parte la Toscana, dove il codice locale rimase operante perché non consentiva la pena di morte, alla sua nascita il Regno d’Italia estese all’intero territorio nazionale il codice penale del Regno di Sardegna. Di lì a poco, nel 1862, all’alba della nostra storia, l’approvazione della legge Pica sul cosiddetto “brigantaggio”, descritta come “mezzo eccezionale e temporaneo di difesa” ma prorogata più volte e tenuta in vita fino al 31 dicembre 1865, aprì l’eterna stagione delle leggi speciali nella gestione e nella regolamentazione del conflitto sociale: l’alibi della crisi, la normativa emergenziale, l’indeterminatezza e la strumentale confusione tra reato comune, meglio se confuso col malaffare organizzato, e manifestazione di dissenso politico. In archivio, a Napoli, è conservato un documento inedito che, in questo senso, è molto significativo. In una desolata riflessione scritta a matita nella cella d’un carcere, Luigi Felicò, un tipografo internazionalista che aveva sperimentato i rigori della repressione borbonica e parlava perciò con cognizione di causa, non aveva dubbi: la condizione del dissidente politico nell’Italia unita era diventata di gran lunga più dura.
Con grande ritardo – entrò in vigore il 1° gennaio del 1890 – il codice Zanardelli segnò l’effettiva unificazione legislativa dell’Italia nata dal Risorgimento. Per il giurista liberale, la legge penale non poteva essere in contrasto coi diritti dell’uomo e del cittadino e non si applicava al criminale per nascita inventato da Lombroso. La repressione, quindi, doveva abbinarsi alla correzione e all’educazione. Zanardelli abolì perciò la pena di morte, introdusse la libertà condizionale, adottò il principio rieducativo della sanzione e accrebbe la discrezionalità del giudice, consentendogli di adeguare la pena all’effettiva colpevolezza dell’imputato. Egli, tuttavia, non affrontò direttamente il tema della tutela dello Stato nei momenti di crisi sociale; la spinosa materia finì così per essere affidata a un “Testo unico” di Polizia, cui il giurista assicurò però la copertura d’una base teorica e strumenti efficaci quanto pericolosi. Egli, infatti, non solo introdusse un nuovo reato – il vilipendio delle istituzioni costituzionali e legislative – ma previde anche l’incitamento all’odio di classe e l’apologia di reato, crimini applicati a «chiunque pubblicamente fa apologia di un fatto che la legge prevede come delitto o incita alla disobbedienza della legge, ovvero incita all’odio tra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità». La definizione volutamente vaga e indeterminata del reato consentiva a forza pubblica e magistrati di colpire agevolmente i movimenti sociali e la dissidenza politica ogni qualvolta lo sfruttamento capitalistico produceva dissenso e proteste.
Uno Stato deciso a non dare risposte positive al crescente malessere delle classi subalterne, poteva infine colpire agevolmente le nascenti organizzazioni dei lavoratori, criminalizzando il dissenso in virtù di norme vaghe, contenitori vuoti, pronti ad accogliere le “narrazioni” strumentali di forze dell’ordine che non distinguevano tra generico malcontento e pratica sovversiva. Indeterminatezza, crisi e natura emergenziale della regola – un’emergenza non di rado costruita ad arte e più spesso figlia legittima della reazione allo sfruttamento – diventavano così dato storicamente caratterizzante di una giustizia fondata su una “legalità ingiusta”, opposta alla giustizia sociale grazie ad apparati normativi che consentivano di adattare gli strumenti repressivi alle necessità delle classi dominanti.
Giunto al potere, il fascismo inizialmente si limitò a rendere inattive molte delle norme introdotte da Zanardelli, ma nel 1930 varò il nuovo codice firmato da Alfredo Rocco e destinato a sopravvivere al regime. Con la nascita della repubblica, infatti, si pensò inizialmente di tornare a Zanardelli, poi, in nome di una perniciosa continuità dello Stato, si volle confermare quello fascista, certamente più autoritario, ma “tecnicamente” più moderno. Eliminate le sue disposizioni più liberticide, si andò avanti così, in attesa di un nuovo codice che non s’è mai scritto. Se oggi Cancellieri, guarda caso, “tecnico” come Rocco, può tornare al reato di “devastazione e saccheggio”, si capisce il perché: la repubblica antifascista ha confermato l’apparato normativo fascista. Il problema di fondo, tuttavia, non è solo nel codice. Ci sono, infatti, “caratteri permanenti”, che attraversano trasversalmente le età della nostra storia e riguardano la natura classista dello Stato nato dal cosiddetto Risorgimento, le logiche di potere che tutelano l’ordine costituito e il salvacondotto che storicamente consente e assolve a priori condotte che non sono “deviate”, come si vorrebbe far credere, ma generate dalla indeterminatezza di norme consapevolmente discrezionali e consapevolmente madri di gravi abusi. Un meccanismo che procede su due linee parallele e complementari, un filo rosso che non si spezza nemmeno quando mutano le fasi della vicenda storica, e impedisce cambiamenti radicali anche quando di passa dalla monarchia alla repubblica e dalla dittatura alla democrazia. Un filo rosso che non ha soluzione di continuità: liberale, fascista o repubblicana, sul terreno dell’ordine pubblico l’Italia ha una identità che non muta col mutare dei tempi. Da un lato, infatti, l’uso indiscriminato, intimidatorio e per certi versi terroristico dell’emergenza legittima la ferocia delle misure repressive presso l’opinione pubblica; dall’altro l’indeterminatezza della norma lascia mano libera a forze dell’ordine e magistratura. E’ una sorta di “stato di polizia invisibile”, di “Cile dormiente”, che il potere ridesta appena una contingenza economica negativa fa sì che per il capitale la mediazione e le regole della democrazia siano merci costose che non trova mercato. Su questo sfondo vanno inserite sia l’esplosione programmata di più o meno lunghe fasi repressive – lo stato d’assedio nel 1894, le cannonate a mitraglia nel maggio ‘98, la furia omicida nelle piazza durante i moti della Settimana Rossa, il fascismo, Avola, e, per giungere ai nostri giorni, Genova 2001. In questo quadro si inseriscono l’indifferenza complice verso la tortura, la morte per “polizia” e ogni più efferata violenza: l’innocente muratore Frezzi ammazzato di botte in una caserma di Pubblica Sicurezza, Acciarito torturato, Bresci sparito, Anteo Zamboni, linciato dopo un oscuro attentato a Mussolini che consente il ripristino della pena di morte, e via via, fino ai nostri giorni, Cucchi, Aldovandi, Uva e i tanti morti di polizia.
Non si tratta di età della storia. Se a Napoli Crispi nel 1894, per sciogliere il partito socialista, fa affidamento sull’esperienza del prefetto per imbastire un processo che non lasci scampo – e il processo truccato va in porto – la repubblica fa di peggio: cancella la verità col segreto di Stato. Sempre e in ogni tempo la vaghezza e la discrezionalità della legge consentono di colpire il dissenso come e quando si vuole. A soggiorno obbligato in età liberale ti spedisce la polizia, il confino negli anni del fascismo è un provvedimento di polizia e alla discrezione delle forze dell’ordine sono affidati in piena repubblica il fermo, la decisione di sparare in piazza; il “Daspo” che la Cancellieri e Maroni, due ministri dell’Interno, vorrebbero estendere oggi ai manifestanti, è un provvedimento amministrativo. Quale sia il criterio vero che regola qui da noi il rapporto tra legalità, tribunali e dissenso è scritto in numeri che non riguardano solo l’età liberale o fascista, ma anche e soprattutto quella repubblicana: dal 1948 al 1952, mentre nei grandi Paesi europei si contarono da tre a sei manifestanti uccisi, nelle piazze italiane la polizia fece sessantacinque vittime. E non si chiuse lì: nove furono poi i morti nel 1960, due caddero ad Avola nel 1968 e via, senza soluzione di continuità. Nel 1968, quando una legge poté deciderlo, l’Italia scoprì che con la repubblica si erano avuti quindicimila perseguitati politici con pene carcerarie che facevano invidia ai persecutori in camicia nera. E non era finita: di lì a poco, l’ennesima emergenza – il cosiddetto terrorismo – consentì la legge Reale, i morti dei quali la polizia di Stato non è stata mai chiamata a render conto e barbare leggi speciali che dovevano essere eccezionali e sono lì a dimostrare che qui da noi di eccezionale c’è stata probabilmente solo la parentesi democratica nata con la Resistenza.
Così stando le cose, non fa meraviglia se un’auto incendiata può costare a un ragazzo fino a otto anni di galera, mentre un poliziotto che uccide per strada un giovane inerme, si fa pochi mesi di prigione, esce, rimane in divisa e trova persino la vergognosa solidarietà dei colleghi. Pochi mesi sembrano infatti troppi a questi galantuomini che, dal loro punto di vista, hanno addirittura ragione: per una volta s’è rotto un patto scellerato. Lo Stato non ha garantito al suo fedele “servitore” il tradizionale diritto di uccidere a discrezione e impunemente.
* storico, docente dell’Università di Napoli
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