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Bozza legge di stabilità 2015 e Società Partecipate: “tanto tuonò che piovve”

Breve commento con prime proposte.

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Dopo un’ asfissiante campagna di stampa sui “carrozzoni” e gli sprechi delle Partecipate – molto spesso fatta dalle medesime forze che per anni hanno tratto vantaggi proprio da quei “carrozzoni” e quegli sprechi – è arrivato l’ art. 43 della bozza di ddl  della legge di stabilità 2015. – Il testo attualmente in circolazione è sulla “razionalizzazione delle società partecipate locali”.

Qui due prime osservazioni:

  1. i tagli negli ultimi anni vengono definiti dai vari Governi che si sono succeduti come “riforme” o, per l’ appunto, “razionalizzazioni”. – In questo modo, il suono è molto più “eufemistico” di quello più brutale, ma molto più veritiero, di “tagli”;

  2. la rubrica dell’ articolo fa riferimento alle Società Partecipate “locali” e, invece, nel corpo dell’ articolo scopriamo una “sorpresina”, anche se siamo lontani dalle festività pasquali…Infatti le disposizioni si riferiscono anche alle Aziende delle Università (si pensi, ad es., ai Policlinici) e alle Regioni. – In quest’ ultimo caso ci può essere qualche problema di costituzionalità vista la caratteristica di organi costituzionali delle stesse su cui la Corte Costituzionale ha espresso il proprio orientamento con una sentenza dello scorso anno proprio in materia di spending review1.

Inoltre, nella “razionalizzazione” vengono coinvolte le Autorità Portuali e le Aziende Speciali delle Camere di Commercio i cui Enti di riferimento, com’è noto, sono soggetti a disegni di soppressione soprattutto nel caso degli enti camerali delle Province più piccole.

Insomma, ci troviamo di fronte ad una sorta di “Piano Cottarelli allargato” e, conseguentemente, anche la nostra attività d’ informazione e coordinamento deve avere un respiro più vasto.

Altro aspetto che si esplicita nel corpo della bozza di norma in commento è quello relativo all’ attività di riduzione delle Partecipate da portare a termine entro il 31/12/2015 (ma Cottarelli non parlava di tre anni?) seguendo anche quattro criteri che vanno dall’ eliminazione di società “non indispensabili” (questa definizione richiama la restrizione delle aree d’ intervento delle Partecipate contenuta nel Piano del citato Commissario) all’ aggregazione di società di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Sulla questione delle “aggregazioni” dobbiamo avere un atteggiamento di vigilanza di tipo attivo preparando, ove necessario, delle controproposte come parte di una difesa che non sia di tipo “statico” del sistema delle Partecipate cercando di privilegiare, ove possibile, eventuali aggregazioni “orizzontali” che mantengono il proprio legame con il territorio invece di quelle “verticali” miranti a creare situazioni oligopolistiche a favore dei grandi gruppi.

All’interno del processo di riduzione è prevista una scadenza intermedia al 31-3-2015 con la stesura di un “piano operativo” da parte dei Presidenti delle Regioni, delle Province, dei Sindaci e degli organi di vertice delle Camere di Commercio e delle Università. – “Naturalmente”, in perfetto stile renziano, non ci sono richiami a forme di partecipazione sindacale e, quindi, bisognerà sfruttare al massimo le disposizioni contrattuali e quelle normative che prevedono forme di consultazione e confronto sui processi di mobilità e dichiarazione di esuberi partendo dalla mobilitazione dei lavoratori e coinvolgendo anche le rappresentanze politiche elettive. – Il piano, corredato da una relazione tecnica, è “comunicato” alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio e pubblicato sul sito istituzionale dell’ Amministrazione. – Entro il 31/12/2016  (un anno dopo la stesura del piano) gli organi di vertice delle varie Amministrazioni coinvolte “trasmettono” una relazione sui risultati conseguiti alla Sezione Regionale di controllo. – Il coinvolgimento della Corte dei conti è un indurimento di quanto previsto da Cottarelli che faceva qualche riferimento all’ Autorità per la Concorrenza ma non alla magistratura contabile.

Le deliberazioni di scioglimento, liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate sono disciplinate “unicamente” dal codice civile. – Ciò significa che non ci sarà alcun riferimento alla “specialità” delle Società Partecipate soprattutto per quelle che forniscono servizi pubblici e, quindi, se si riterrà di portare al fallimento altre Partecipate – come già avvenuto negli ultimi anni – si procederà anche in tal senso.

L’ attuazione dei “piani operativi”, sarà fatto sulla base delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 sulla mobilità e gli esuberi del personale delle Partecipate. – Qui è appena il caso di ricordare che si tratta di disposizioni peggiori di quelle previste nel d-l n. 90/2014 per il pubblico impiego.

L’art. 43 si chiude con una serie di modifiche ed integrazioni ad una norma del 20112 su gli “ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”. – Con le modifiche, da un lato, si cerca di rendere più difficili gli affidamenti in house (presupposto indispensabile per procedere alle privatizzazioni sostanziali) dall’ altro, si confermano alcune notizie di stampa relative all’ esclusione dal Patto di stabilità delle spese in conto capitale effettuate dagli Enti locali con i proventi derivanti dalle dismissioni totali o parziali di partecipazioni (quando ci sono profitti da conseguire “spariscono” d’ incanto i vincoli europei) – Il fatto ulteriormente grave è che una delle modifiche è molto ambigua e fa riferimento, in maniera generica, a “deroghe espresse” per non applicare le disposizioni contenute nell’ articolo in commento. – Uno degli aspetti dell’ ambiguità è costituito dal fatto che si cercherà di applicare integralmente le disposizioni anche al settore dell’ Acqua in quanto facente parte di “settori sottoposti alla regolazione ad opera di un’ Autorità indipendente”; inoltre, per evitare “equivoci”  sull’ applicazione delle norme, si richiama espressamente il settore dei rifiuti urbani che, invece, allo stato, non ha un’ Autorità indipendente di riferimento.

Quello, invece, di forzare la sostanziale “neutralità” della normativa europea sulla scelta dei modelli gestionali viene incontro ad una delle proposte conclusive del Rapporto del Commissario alla spending review dello scorso agosto dove, tra l’ altro, si richiedeva di limitare ulteriormente, anche al di là della disciplina comunitaria, la possibilità di affidamento in house3

Pertanto, quando si va al “dunque” Renzi è più liberista dei suoi partner europei pur di servire interessi speculativi e di gruppi di pressione vicini a cordate imprenditoriali.

A questo punto, si pone la classica domanda: che fare?

Noi pensiamo che occorra, innanzitutto, aprire un serrato e rapido confronto tra i lavoratori e all’ interno di tutto il sindacalismo conflittuale valutando sia una formale proclamazione a livello nazionale dello stato d’ agitazione del Personale delle Partecipate che la preparazione di “emendamenti dal basso” al citato art. 43 intercettando, con iniziative di pressione, l’ imminente dibattito parlamentare.

LE/I COMPAGNE/I DEL CONTROSEMESTRE POPOLARE DI NAPOLI

 

 

 

1 Cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 229 del 2013 che ha dichiarato incostituzionali alcuni commi dell’ art. 4 del d-l n. 95/2012.

 

2 Si tratta dell’ art. 3-bis del d-l 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148.

 

3 Cfr. a pag. 37 (misura n. 2) il riepilogo delle principali proposte nel Rapporto Cottarelli.

 

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