Una discussione tra due esperti sulle contraddizioni dell’Italicum, il sistema elettorale frutto del Patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi, che è stato definito – a ragione – un “maleficio costituzionale”. Franco Ragusa non condivide alcune conclusioni del costituzionalista Gaetano Azzariti e quest’ultimo replica alle osservazioni ricevute. Una discussione tutt’altro che riservata agli addetti ai lavori e che invece dovrebbe entrare di prepotenza nell’agenda politica dell’opposizione nel nostro paese.
L’Italicum è incostituzionale, ma non certo perché non applicato anche per l’elezione del Senato
Capita quasi mai, ma questa volta le conclusioni espresse dal Costituzionalista Gaetano Azzariti, su “il manifesto” del 25-11-2014, non convincono.
La difformità del metodo di elezione delle due Camere, per dimostrare l’incostituzionalità dell’Italicum, ha tutta l’aria di essere un argomento francamente debole.
A Costituzione invariata l’Italia rimane una Repubblica parlamentare, e la legittimità del legislatore, nel ricercare formule che facilitino la governabilità, ammessa con limiti dalla Consulta, difficilmente potrebbe estendersi sino al punto di dover necessariamente prevedere una normativa uniforme in grado di determinare il medesimo risultato in entrambe le Camere.
Del resto così non è stato neanche in passato.
Ciò che la Consulta ha sostanzialmente censurato, relativamente al Porcellum per il Senato, non è che non si riusciva ad ottenere un risultato simile alla Camera, bensì che non si otteneva il risultato il che legislatore si era prefissato attraverso l’assegnazione del premio di maggioranza: un vincitore certo per ogni Camera, unico risultato che il legislatore avrebbe potuto in qualche modo determinare.
Applicando, infatti, il medesimo meccanismo premiante alle due Camere, non ci si deve dimenticare che votano due corpi elettorali diversi, nonché non ci si deve dimenticare che, avendo la possibilità di esprimere due voti, lo stesso elettore potrebbe ben decidere di votare, quale che sia la motivazione, in maniera difforme. Non sta pertanto scritto da nessuna parte che in entrambe le Camere, pur applicando il medesimo meccanismo premiante, possa vincere la medesima Lista o Coalizione di Liste.
Nel 2006, ad esempio, il Csx ottenne più voti alla Camera, pochi, mentre il Cdx ne ottenne molti di più al Senato.
Fu appunto solo grazie alle bizzarrie del Porcellum se il Csx alla fine, grazie anche ai seggi all’estero, riuscì ad ottenere un’esigua maggioranza anche al Senato. Ma senza, appunto, quella bizzarria del premio di maggioranza assegnato regione per regione, con un meccanismo identico a quello della Camera il Cdx avrebbe facilmente conquistato la maggioranza dei seggi del Senato.
Sia quindi consentito concludere con un suggerimento: gli argomenti per dimostrare l’incostituzionalità dell’Italicum non mancano e sono molto più sostanziosi, per cui sarebbe forse meglio concentrarsi su quelli, piuttosto che sollevare temi in grado solo di generare confusione riguardo al vero problema da affrontare: l’incompatibilità delle logiche maggioritarie con l’assetto costituzionale vigente.
Doverosamente, si pubblica la replica ricevuta:
Caro Ragusa,
solo per chiarire un possibile equivoco. Non ritengo che la diversità dei sistemi di elezione siano di per se incostituzionali, né che la diversità che si produrrebbe con l’approvazione del Italicum solo per la Camera sia l’unico profilo di incostituzionalità rilevabile. Di altri profili di dubbia costituzionalità ho scritto tante volte (anche su il manifesto), ora ho voluto evidenziare che l’introduzione di una legge elettorale non solo <<diversa>>, ma che si pone in contraddizione con quella prevista per l’altro ramo del Parlamento renderebbe <<irragionevole>> il sistema elettorale nel suo complesso. Venendosi così a configurare l’ipotesi che ha portato la Corte costituzionale a dichiarare l’incostituzionalità (non del premio senza soglia o delle liste bloccate, che erano aspetti diversi, bensì) del sistema di distribuzione dei seggi per il Senato. La ragione addotta dalla Corte è stata <<l’inidoneità>> della nuova normativa al raggiungimento dell’obiettivo perseguito (vedi al punto 4 del considerato in diritto della sent. 1/2014). La medesime ratio dovrebbe – a mio parere – produrre l’incostituzionalità dell’Italicum <<monocamerale>>.
Non so se è un argomento debole, ma ritengo valga la pena proporlo. Per chiarire la complessità dei fatti non certo per generare confusione, della quale spesso siamo noi le prime vittime e che non vorrei proprio concorrere a creare.
Un saluto cordiale
Gaetano Azzariti
su questi temi vedi anche : La truffa elettorale dell’Italicum
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