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Il diritto dei palestinesi

Da questo convegno, Egregi amiche ed amici, compagni e colleghi/e, emerge la chiara indicazione di combattere sul versante del diritto per affrontare e sostenere i palestinesi nello svolgimento della ormai secolare questione.

Non ci sfugge l’antica determinazione del diritto, quale raffigurazione plastica dei rapporti di forza esistenti nella società e nel mondo, definizione che, ancora prima che dal marxismo, fu per la prima volta accennata proprio in terra di Palestina, da Giuseppe Flavio, prima ardente patriota ebraico contro l’esercito di occupazione romana, poi convertitosi alla latinitas, per aver salva la vita, a seguito di trattativa con il generale, poi imperator, Vespasiano: tale rappresentazione del diritto, se è estremamente realistica, è anche, spesso ( e proprio l’esempio di Giuseppe Flavio dovrebbe insegnarcelo!) la giustificazione, l’alibi di chi si arrende senza condizioni allo stato di cose presenti, il quale invece è ingiusto e va cambiato, anche facendo appello ai principi della legalità internazionale codificati dalla Comunità Internazionale degli Stati, in un lungo processo svoltosi lungo tutto il Novecento, figlio di grandi lotte, spaventose tragedie, risultati di eguaglianza almeno scritti sulla Carta dell’ONU, come ci ha ricordato il Papa da ultimo nel suo fondamentale discorso all’Assemblea dell’ONU del settembre scorso.

Si deve partire dalla risoluzione ONU 242 DEL 1967 SULLA ILLEGITTIMITA’ DELL’OCCUPAZIONE DEI TERRITORI DELLA CISGIORDANIA, DI GAZA E DI GERUSALEMME EST, DETERMINATASI DOPO LA COSIDETTA GUERRA DEI SEI GIORNI DA PARTE DI ISRAELE, UNA OCCUPAZIONE CHE CONTINUA A GAZA SOTTO FORMA DI UN EMBARGO TOTALE ALLE FORNITURE DI QUASI TUTTO CIO’ CHE è MATERIA PRIMA O MATERIALE PRODUTTIVO DIRETTO ALLA STRISCIA,CON LA FALSA MOTIVAZIONE DI ISOLARE IL GOVERNO PALESTINESE DI QUELLA STRISCIA DI TERRA, CHE FA RIFERIMENTO AD HAMAS ; EMBARGO O BLOCCO CONTRARIO ALLA LEGALITA’ INTERNAZIONALE ( Cfr.Risoluzione 1860 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite approvata l’8 gennaio 2009) PER DI PIU’ AUSILIATO DALL’EGITTO E CHE HA ANCHE PORTATO A VIOLENTE OPERAZIONI MILITARI ISRAELIANE CONTRO I PALESTINESI DI GAZA CHE AD ESSO SI RIBELLAVANO,, E PERSINO CONTRO GLI OPERATORI UMANITARI CHE CERCAVANO DI AIUTARE DAL MARE LA POPOLAZIONE RESIDENTE, DAL 2007 AD OGGI.

Nell’ Assemblea delle Nazioni Unite, prima citata, male ha fatto il Presidente dell’ANP, Abu Mazen, a non denunciare definitivamente il quadro slabbrato dei cd. Accordi di Oslo, restituendo così ad Israele il suo status di potenza occupante della Palestina, quindi mettendo sotto i riflettori della Comunita’ Internazionale, e della sua Corte di Giustizia, la questione della legittimità e legalità di tale occupazione, poiché è essa che va censurata, ancor prima che i singoli episodi di crudelta’ ed oppressione perpetrati da esercito e cd. Forze di sicurezza israeliane, che invece, come ci ha detto in apertura di convegno Chantal Meloni, lucidamente, rappresentano episodi da giudicare secondo il diritto della guerra, non quello che nega la guerra come strumento di risoluzione di controversie internazionali.

L’ interruzione delle finte trattative originatesi dal processo negoziale di Oslo, un processo negoziale che, almeno a far data dall’uccisione di Rabin, Israele non ha mai piu’ perseguito seriamente, eviterebbe a quel che resta dell’Autorità Palestinese, che non è uno Stato nemmeno lontanamente assimilabile ad Israele, suo preteso partner negoziale, eviterebbe anche la cooperazione tra israeliani e palestinesi nelle azioni di intelligence che, allo stato, sono solo il paravento della repressione del diritto dei palestinesi sotto occupazione di insorgere, anche se in forme che possono sembrare discutibili, per di piu’ a difesa dell’accesso libero alla Moschea di Al Aqsa, che tanto è fondamentale per la storia del mondo islamico.

Nel resto del mondo, data la natura di Stato non egualitario nemmeno verso i suoi cittadini di Israele, descrittaci attraverso la ricostruzione del suo apparato normativo e costituzionale fondamentale dall’Avv. Giannelli, è legittimo, anzi doveroso, combatterne gli attuali approdi con pratiche di boicottaggio, che sole possono forzarne la modificazione, come accadde col Sudafrica dell’apartheid, che invece veniva giustificato con pretesi argomenti razzistici di mantenimento della pace sociale nel Sud del Continente Africano, almeno fino alla metà degli Anni Sessanta del Novecento.

Bisogna smilitarizzare l’informazione a senso unico sui fatti del Vicino Oriente, pretendendo una corretta rappresentazione dei fatti, denunciando tutti i casi di distorsione di essi.

In Europa e nel mondo, ove viaggiano i prodotti israeliani, per di piu’ protetti da un trattato tra la U.E. Ed Israele, che dà loro uno status facilitato fiscalmente, bisogna impedire che passino come israeliani i prodotti illegalmente ottenuti o fabbricati nelle colonie presenti in territorio palestinese militarmente occupato, quindi prodotti che rappresentano il frutto di azioni criminose, sia verso il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese, che verso quello a godere dei frutti economici della produzione e dei frutti della natura presenti nel SUO TERRITORIO: SU QUESTO, COME SULL’EMBARGO A GAZA, DECISIVO PUO’ ESSERE IL LAVORO ASSIEME AI GRUPPI BDS ( BOICOTTA, DISINVESTI,SABOTA) VERSO ISRAELE, DIFENDENDO NEI TRIBUNALI LA LEGITTIMITA’ DEL LORO OPERATO, CHIEDENDO CHE LA COMUNITA’ DEI CONSUMATORI CONOSCA LA VERA ORIGINE DEI PRODOTTI CHE ARRIVANO INDIFFERENZIATAMENTE SUL MERCATO COME ISRAELIANI, INFINE PROVANDO A FAR INIBIRE PER VIA GIUDIZIARIA I PRODOTTI DA CUI COMPAGNIE ECONOMICHE ISRAELIANE E MULTINAZIONALI TRAGGANO PROFITTO, ESPROPRIANDONE I PALESTINESI.

Infine, un terreno di ricerca, che si proverà concretamente a praticare nei confronti della stazione appaltante Comune di Napoli, è quello della esclusione dai suoi appalti di aziende, società imprenditoriali o consorzi, che svolgano la loro attività ed eseguano grandi opere nella Palestina occupata, in combutta colle autorità israeliane di occupazione e sui territori occupati dai palestinesi, senza il loro consenso, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 34 e 38 del Codice degli appalti, previsto dal Decreto Legislativo num. 163/2006 e successive modificazioni.

Avv. Nicola Vetrano

Presidente dell’Associazione Consumatori Utenti in Campania

*  Intervento al convegno sugli aspetti giuridici della questione palestinese, tenutosi a Napoli il 10/10/2015

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