Il 22 dicembre la Corte d’appello di Torino ha confermato l’applicazione nei confronti di Maria Edgarda Marcucci della misura della sorveglianza speciale per due anni.
Per comprendere appieno tale decisione è necessario confrontarsi con l’ampio percorso argomentativo contenuto non solo in tale decreto, ma anche in quello emesso in precedenza dal Tribunale, di cui il primo costituisce una sorta di ratifica.
Va, anzitutto, rilevato come non una sola riga dei due provvedimenti venga dedicata alla scelta fatta da Marcucci nell’autunno del 2017 di recarsi nella Nord della Siria per sostenere il popolo curdo e combattere contro l’ISIS con le YPJ (Unità di protezione delle donne). O, meglio, la Corte vi ha dedicato un rapido accenno solo per avallare il silenzio del Tribunale.
Eppure era stata proprio questa scelta che la Procura di Torino aveva inizialmente valorizzato in chiave preventiva, segnalandone con preoccupazione l’alto grado di pericolosità, e aveva utilizzato come criterio selettivo per individuare, nell’ambito delle aree antagoniste torinesi, i 5 proposti (così si chiamano in gergo giuridico i possibili destinatari di una misura di prevenzione), nei cui confronti veniva richiesta l’applicazione della sorveglianza speciale per 2 anni, con divieto di dimora dalla città per un uguale periodo.
Va detto che tale prospettiva era stata già abbandonata in corso d’opera, tanto che il PM, nel corso della sua discussione, non ne aveva fatto menzione e solo nel corso delle diverse udienze del procedimento l’aveva richiamata, per sostenere che la solidarietà al popolo curdo fosse un semplice paravento che nascondeva, da parte dei 5, un’intenzione ben più preoccupante, vale a dire impratichirsi nell’uso delle armi per poi riversare tale acquisita competenza militare nel conflitto sociale italiano (specie di quello torinese e valsusino).
Nella richiesta scritta formulata dalla Procura si leggono infatti argomentazioni di questo tipo: “l’arruolamento in un’organizzazione paramilitare e la partecipazione agli scontri bellici rende altamente probabile (si notino bene sia l’avverbio che l’aggettivazione usate) l’impiego per la commissione di reati delle già acquisite conoscenze in materia di armi e strategie militari” di soggetti che hanno commesso reati contro la pubblica amministrazione.
Viene da chiedersi quale idea del conflitto sociale italiano avessero i proponenti della misura se pensavano che eventuali competenze militari acquisite in Siria avrebbero potuto essere fruttuosamente utilizzate nel conflitto sociale italiano, un conflitto a bassa intensità, con livelli di violenza in alcun modo comparabili con quelli di una guerra.
Le imprecise conoscenze sulla resistenza curda e sulla situazione nella Siria del nord, rivelate nelle poche, laconiche osservazioni presenti sul tema nella proposta, fanno il paio con la scarsa consapevolezza della storia di questo paese, dei movimenti e delle insorgenze sociali che l’hanno attraversata negli ultimi anni.
Nelle fasi iniziali del procedimento autorevoli esponenti della magistratura inquirente erano giunti a sostenere che la proposta di applicazione della misura di prevenzione prescindesse completamente“dalla natura del gruppo” che aveva operato l’addestramento militare dei 5 proposti.
Un’equivalenza anche questa curiosa tra chi pratica esecuzioni di massa, stupri, rapimenti, attentati, crimini e barbarie di vario genere per seminare terrore nella popolazione civile e chi invece decide di mettere a repentaglio la propria vita per sostenere la resistenza curda e le esperienze del Rojava.
Archiviata da Tribunale e Corte d’appello la questione siriana, sono rimaste in campo le condotte legate al conflitto sociale interno.
A differenza degli altri 4 “proposti” – per i quali i giudici non avevano ritenuto “attuale” il requisito della pericolosità sociale, perché le loro denunce e le loro condanne erano risalenti nel tempo – Marcucci, pur incensurata, oltre a due condanne in primo grado per fatti avvenuti qualche anno fa (e, dunque, non attuali, secondo la valutazione di cui sopra) aveva riportato ancora di recente delle segnalazioni di polizia, riferite ad episodi avvenuti in Val di Susa e a Torino.
Il terreno del confronto si sposta allora su queste segnalazioni: sono sufficienti questi episodi, quasi tutti di particolare modestia e pure contestati dall’interessata nelle sue memorie difensive, a costituire una piattaforma probatoria sufficiente per applicare una misura gravosa come la sorveglianza speciale per due anni?
Per il Tribunale e la Corte d’appello sì, perché, per usare le parole dei primi giudici, sarebbero sintomatici di “una costante, pervicace, mai sopita opposizione, da parte della Marcucci, nei confronti di provvedimenti delle pubbliche autorità, sfociata, in alcuni casi, in atti di vera violenza”, si tratterebbe non “episodi isolati ma inseriti, senza apprezzabile soluzione di continuità, in un percorso di vita costantemente orientato in tal senso, incline a violare senza remore i precetti dell’Autorità, e del tutto indifferente rispetto all’incidenza delle proprie azioni sui diritti degli altri consociati”.
I punti deboli del ragionamento contenuto nei due decreti coinvolge un intreccio di questioni di ampia portata su cui, giocoforza, si possono fare solo, in questa sede, alcune sintetiche osservazioni.
La prima delle quali, riguarda proprio l’utilizzo in sede di valutazione preventiva delle denunce di polizia. Tale possibilità, pacificamente accolta da tribunale e corte d’appello, si scontra invece con una serie di obiezioni di assoluto rilievo.
Vediamo quali.
Da alcuni anni, sulla scorta delle recenti autorevoli sentenze della Corte europea dei diritti umani e della Corte Costituzionale, la giurisprudenza ha adottato nuovi criteri interpretativi, con una rivisitazione significativa delle categorie concettuali e sistematiche precedenti, affermando, in più pronunce, la necessità di ancorare la valutazione giudiziaria sui presupposti della misura di prevenzione a strettissimi parametri di legalità.
Proprio per evitare che le misure preventive assumano un’impropria funzione surrogatoria di quella penale, fondata sul mero sospetto e non su circostanze oggettive, è necessario che il convincimento dei giudici si basi su fatti storici certi, che siano realmente dimostrativi della pericolosità sociale del proposto.
Il rischio evidente, in caso contrario, come è stato segnalato da alcuni autori, è di trasformare le misure prevenzione non solo in “pene senza delitto”, ma, peggio, in “pene senza delitto accertato”, cioè sanzioni fortemente afflittive applicate non ante o praeter delictum, bensì pene applicate quando l’Autorità giudiziaria non riesca a raggiungere lo standard probatorio idoneo a fondare una condanna in sede penale”.
Fatti storici certi significa fatti accertati obiettivamente, sulla base delle regole del “giusto processo”, cioè nel contraddittorio delle parti.
In altre parole, il procedimento di prevenzione non può discostarsi dalle regole e dai criteri di formazione e valutazione della prova previsti nell’ambito del processo penale per l’accertamento della responsabilità penale di un soggetto, nonostante siano differenti gli oggetti delle due tipologie di processi e, dunque, il rispettivo tema di prova (che, nel processo penale, è riferito ai fatti relativi all’imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena, mentre nel procedimento di prevenzione alla pericolosità sociale del soggetto proposto e alla sua appartenenza ad una delle categorie tipizzate dal legislatore).
Accontentarsi di qualcosa di meno significa confinare il giudizio di prevenzione in una sorta di zona grigia ed intermedia che intercorre tra una valutazione tutta ancorata al sospetto e una legata all’accertamento giudiziale.
L’alternativa, per non incorrere in una valutazione dai tratti incostituzionali sembra secca: o consentire un legittimo esercizio del contraddittorio nell’ambito del procedimento di prevenzione, in relazione a tutti i presunti fatti reato indicati dalla P.G., con il rischio evidente di trasformare l’accertamento preventivo in un’anticipazione di quello di cognizione e di dilatare a dismisura i tempi di definizione dello stesso, oppure coltivare una prospettiva di attenta selezione delle notizie di reato, valorizzando e utilizzando solo quelle che, a differenza delle segnalazioni di polizia, hanno quantomeno superato una prima verifica giudiziaria.
Ridurre la ricostruzione sui fatti utili per le valutazioni in chiave preventiva all’acquisizione di atti formati unidirezionalmente dalla PG senza contraddittorio, come hanno ritenuto di fare i giudici di primo e secondo grado, e poi contenere restrittivamente le richieste difensive sul piano dell’escussione dei testimoni (ammettendone 5 su 20), producendo in tal modo non un accertamento giudiziale comparabile con quello di cognizione, ma un suo simulacro, significa non solo limitare principi fondamentali del nostro ordinamento (dal già ricordato principio del contraddittorio nella formazione della prova, un contraddittorio pieno e non asfitticamente ridotto, tutelato dalla stessa Carta Costituzionale, a quello di parità della parti), ma ottenere un risultato, sul piano della ricostruzione storica degli occorsi e dei profili di responsabilità ad essi connessi, scarsamente attendibile.
I principi di cui si è detto, tipici del rito accusatorio, non costituiscono solo una conquista civile, sul piano dei valori e delle tecniche processuali, ma sono, soprattutto, un metodo di ricostruzione dei fatti fondato sulla convinzione che il miglior modo per saggiare la fondatezza di un’accusa sia di instaurare un vero contraddittorio tra chi ha interesse a sostenerla e chi vuole contrastarla e falsificarla.
La scelta operata dal Tribunale, prima, e dalla Corte d’appello, poi, rappresenta, invece, un formidabile arretramento rispetto all’evoluzione normativa sui riti processuali, che finisce per riproporre, come già avveniva nel processo di stampo inquisitorio, un modello processuale fondato su fonti di prova documentali acquisite nelle indagini, anni luce distante da quel diritto delle prove e di difendersi provando sancito dalla riforma del 1989, un modello processuale in cui, per usare le parole di Paolo Ferrua, “esclusa o condannata all’afasia nelle operazioni probatorie, la difesa declina come funzione processuale, scade ad alibi, a mero segno di se stessa, come una comparsa che, pur non servendo sostanzialmente a nulla, resti tuttavia in scena per arricchire il quadro”.
Resta, ancora, da accennare ad un ultimo e ulteriore profilo.
La misura della sorveglianza speciale era stata chiesta per Marcucci e gli altri 4 proposti perché li si riteneva “dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica”.
Due erano allora i poli attorno a cui doveva ruotare la valutazione giudiziaria: il primo fa leva sull’aggettivo “dedito”, che come ha osservato la Corte di Cassazione “evoca il dedicarsi con assiduità ad una certa attività, l’attendere ad essa con costanza”, il che significa che i fatti lesivi della sicurezza pubblica devono essere stati commessi in un intervallo di tempo ravvicinato e con cadenze ridotte e non a distanza di anni, come è avvenuto per Marcucci.
Il secondo rimandava alla nozione di pubblica sicurezza che sconta inevitabilmente le incertezze che ne hanno accompagnato il suo recepimento all’interno dell’ordinamento penale, trattandosi di concetto impreciso e vago anche in ragione degli incerti confini che lo separano da quello di ordine pubblico
Sulla scorta di autorevoli prese di posizione dottrinali e giurisprudenziali, si può convenire su una nozione che riconduce la copertura costituzionale di tale significato alle leggi fondamentali dello Stato, attinenti all’incolumità dei cittadini e alla salvaguardia di beni essenziali, e ritiene che la pubblica sicurezza sia in pericolo solo quando la delinquenza può indebolire tali condizioni minime di garanzia e, pertanto, si manifesti attraverso reati capaci di incidere sulle basi fondamentali della vita associata.
Le censure nei confronti dei decreti emessi nei confronti di Marcucci riguardano allora, come detto, non solo l’utilizzo di materiale e di fonti probatorie che, alla luce della recente giurisprudenza, non dovrebbe trovare spazio nell’ambito dei procedimenti di prevenzione, ma anche il giudizio di fondo sulla sua pericolosità sociale che viene agganciato alla sua “mai sopita opposizione … nei confronti di provvedimenti delle pubbliche autorità” e che appare rivelatore di un approccio culturale, prima ancora che giuridico, che lascia perplessi.
Non di opposizione all’autorità in termini generici occorre ragionare in sede preventiva, ma di commissione di reati contro la sicurezza pubblica.
E, allora, utilizzare per convalidare il giudizio sulla pericolosità di Marcucci episodi come il diverbio con un capotreno che l’aveva multata e che non voleva restituirle il documento di identità, o come la partecipazione al corteo del primo maggio in cordone con altri, tenendo in mano una bandiera (definita bastone con un drappo rosso nelle annotazioni di polizia), significa considerare le misure di prevenzione come possibili strumenti di ortopedia sociale o individuale, funzionali a pretendere che ci si comporti con buona educazione e non con “protervia”verso terzi o che si rispettino i comandi dell’autorità.
E, ancora, l’aver considerato rilevante la partecipazione a due manifestazioni in Val di Susa, violando l’ordinanza prefettizia che imponeva di non avvicinarsi all’area del cantiere, significa dimenticare come uno dei principi assiologici del nostro ordinamento sia costituito dal principio di offensività, con la conseguenza che la mera opposizione, che non si connoti attraverso un comportamento materiale esteriore di offesa o di messa in pericolo di beni giuridici collettivi, dovrebbe avere scarso rilievo se non si vuole lambire il terreno del diritto penale d’autore, per cui si viene in senso lato sanzionati non per quel che si fa ma per l’atteggiamento interiore (di opposizione) che rivela il proprio comportamento.
E, infine, l’aver richiamato e valorizzato la partecipazione ad un presidio di solidarietà con un lavoratore di un locale torinese, non pagato da mesi dai datori di lavoro, nel corso del quale si invitava al boicottaggio di tale locale, oppure l’ingresso nella sede di un ente dalla connotazioni pubblicistiche come la Camera di commercio di Torino, con la distribuzione di volantini per protestare contro un evento che sponsorizzava la vendita di armi alla Turchia (paese notoriamente irreprensibile in tema di rispetto dei diritti umani) vuol dire rischiare di confondere il campo della prevenzione dei reati con quello della repressione del dissenso.
* da NoTav.info
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