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La Leonardo in tribunale. Il limiti del profitto e quelli del diritto

Nel mese di ottobre 2025, commentando il sequestro da parte di Israele di membri degli equipaggi della Flotilla per Gaza – tra cui cittadini italiani – il ministro degli Esteri Antonio Tajani dichiarò che il diritto internazionale vale “fino a un certo punto”.

L’affermazione, formulata per spiegare la mancata reazione del governo italiano a un atto illegittimo e piratesco compiuto da Israele in acque internazionali ai danni di propri cittadini, suggeriva qualcosa di più generale: che esiste un limite oltre il quale il diritto cede il passo alla decisione politica. E che quel limite non è fissato dalle norme, ma dal potere che le applica.

Dinanzi al Tribunale Civile di Roma pende una causa che affronta questa tesi, ma in senso inverso. Sette associazioni (AssoPace Palestina, Pax Christi, ATTAC, A Buon Diritto, Un Ponte Per, ARCI e ACLI) insieme a Hala Abulebdeh (donna palestinese rifugiata in Scozia che ha perso l’intera famiglia a causa dei bombardamenti israeliani su Gaza), hanno chiesto al giudice di dichiarare nulli i contratti con cui Leonardo S.p.A. ha venduto o continua a vendere, direttamente o attraverso le sue controllate, materiale bellico ad Israele: ali per gli F-35, sistemi di puntamento laser, aerei da addestramento, elicotteri, cannoni navali, alette di guida per le bombe GBU-39, carrelli per il trasporto di tank ed anche altro.

Il giudizio è promosso contro la Leonardo e contro lo Stato italiano, che quelle esportazioni ha sempre autorizzato, limitandosi a sospendere nuove autorizzazioni dopo il 7 ottobre 2023, ma rifiutandosi di sospendere le autorizzazioni relative a contratti stipulati prima, sebbene ancora non completamente eseguiti.

È la prima causa di questo tipo in Italia. La sua premessa è semplice: il diritto vale. Vale anche quando limita i profitti. Vale anche quando il profitto viene dalla vendita di armi. Vale anche quando le armi vengono vendute a uno Stato che le usa contro una popolazione civile.

Il diritto che disciplina i contratti è costruito intorno all’autonomia delle parti: la libertà di contrarre è considerata un valore fondante del nostro ordinamento, valore che l’ordinamento stesso riconosce e tutela. Ma questa libertà non è illimitata, e ciò in virtù di una precisa scelta operata dal legislatore.

L’art. 1418 del codice civile stabilisce che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative. È il punto in cui l’ordinamento riconosce che esistono interessi superiori alla volontà delle parti – e ai loro profitti – che nessun accordo può derogare.

La nullità è assoluta: opera ab origine, è rilevabile d’ufficio dal giudice, non richiede la prova di un danno e può essere fatta valere senza limiti di tempo. È il meccanismo con cui il diritto segna il confine invalicabile del mercato. Un confine non etico, ma giuridico, il cui superamento è azionabile davanti a un giudice.

La domanda che questa causa pone è se i contratti di fornitura bellica verso Israele abbiano superato quel confine. Non è una domanda retorica. È una domanda tecnica, certamente è una domanda difficile, che il giudice dovrà affrontare nel merito.

Innanzitutto, la Legge 185 del 1990 vieta l’esportazione di armamenti verso paesi in guerra, verso paesi responsabili di accertate violazioni dei diritti umani e verso paesi la cui politica contrasti con i principi dell’art. 11 della Costituzione (secondo cui l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli).

È norma imperativa nel senso tecnico: non derogabile per volontà delle parti, nemmeno quando quella volontà è sorretta da autorizzazioni amministrative e da contratti miliardari. L’art. 41, pur tutelando la libertà di impresa, ne fissa i limiti nella sicurezza, nella libertà e nella dignità umana: la libertà di fare profitto, quindi, non è assoluta.

Sul piano internazionale, l’Arms Trade Treaty (ATT), adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2013 e ratificato dall’Italia, vieta il trasferimento di armamenti convenzionali quando lo Stato esportatore è a conoscenza che potrebbero essere usati per commettere genocidio, crimini contro l’umanità o gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

La Corte Internazionale di Giustizia nel caso Sudafrica c. Israele ha ordinato misure cautelari riconoscendo l’esistenza di un rischio plausibile di violazione della Convenzione sul Genocidio da parte di Israele. Tali misure sono vincolanti per gli Stati parte della Convenzione, Italia inclusa.

Il diritto internazionale umanitario – nella misura in cui integra norme generalmente riconosciute ai sensi dell’art. 10 Cost. – vieta di contribuire, anche indirettamente, a condotte che configurano gravi violazioni del diritto di guerra. L’insieme di queste norme non introduce un giudizio morale: definisce un perimetro giuridico preciso, che l’ordinamento interno è tenuto a rispettare.

Non si tratta di opporre la morale al mercato, né di invocare principi etici contro il diritto positivo. Si tratta di applicare il diritto positivo nella sua interezza -costituzionale, internazionale, civile – e di chiedersi se quel perimetro sia stato rispettato.

Nel caso della causa promossa contro Leonardo e lo Stato italiano c’è un aspetto che merita di essere evidenziato con chiarezza. Lo Stato italiano – attraverso il Ministero dell’Economia – è il principale azionista di Leonardo. Le forniture belliche sono state autorizzate dal Ministero degli Esteri. La causa civile si svolge davanti a un organo dello stesso Stato (il Tribunale civile di Roma) che ha contribuito a rendere possibili quei contratti.

È una tensione interna all’ordinamento che il processo porta alla luce: il Tribunale civile di Roma (potere giudiziario dello Stato) deve valutare la conformità dei contratti (autorizzati dal potere esecutivo dello Stato) non rispetto alle scelte di politica estera (fatte dal potere esecutivo dello Stato), ma alle norme imperative vigenti nel nostro ordinamento (che il potere legislativo dello Stato ha prodotto o ratificato). Ma è precisamente questa separazione, tra il piano della legittimità giuridica e quello dell’opportunità politica, che il diritto presidia.

Vale la pena precisare in che senso si parla di “profitto”, perché il termine copre due ordini di interessi ben distinti, di cui entrambi i convenuti in giudizio sono portatori. Per Leonardo e i suoi azionisti privati il profitto è composto da entrate commerciali dirette, misurabili in bilancio. Per lo Stato il profitto è qualcosa di diverso: è il ritorno politico di non infastidire un alleato come Israele, di preservare relazioni privilegiate, di non turbare equilibri diplomatici ritenuti convenienti.

Entrambe le forme di profitto convergono nel sostenere la validità e la continuità di quei contratti. Entrambe si scontrano con il limite che le norme imperative pongono. Che il giudice possa valutarne la conformità all’ordinamento è il senso dell’autonomia del diritto rispetto all’interesse – economico e politico – che vorrebbe tenerlo a bada.

Sarebbe sbagliato attribuire al diritto una capacità risolutiva che non possiede. I tribunali non fermano le guerre. Una sentenza di nullità non riscrive da sola le politiche di esportazione né modifica gli equilibri geopolitici che incidono su Gaza.

Ma questa causa pone una domanda che l’ordinamento non può eludere: se le norme imperative che vietano forniture belliche a governi in conflitto o responsabili di violazioni dei diritti umani o comunque la cui politica non è in linea con l’art. 11 della costituzione hanno un contenuto reale, quel contenuto deve poter essere fatto valere davanti a un giudice. Se non lo è, la domanda da porsi non è se quelle norme siano state violate, ma se abbiano mai avuto un significato giuridico effettivo e non meramente dichiarativo.

Tajani disse che il diritto vale “fino a un certo punto”. In questa causa, quel punto ha un nome preciso: è il punto in cui il profitto incontra un limite. La decisione del giudice dirà dove, oggi, l’ordinamento italiano colloca davvero quel limite.

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