Una delle più note aziende italiane del settore moda e tessile, la Loro Piana, è stata sconfitta in tribunale per aver multato arbitrariamente una dipendente che si era rifiutata di lavorare nel giorno festivo dell’Epifania. Il datore di lavoro non può costringere un dipendente a lavorare in una giornata festiva infrasettimanale ed è illegittima la sanzione disciplinare che punisce il suo rifiuto. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di una dipendente della Loro Piana di Romagnano Sesia (Novara), multata nel 2004 per non essersi presentata al lavoro il giorno dell’Epifania. La Corte, confermando peraltro i pronunciamenti del tribunale di Vercelli e della Corte d’appello di Torino, ha stabilito che il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze religiose o civili soltanto se c’è accordo con il datore di lavoro, e non può essere obbligato. La Loro Piana, invece, aveva chiesto ai dipendenti la disponibilità a lavorare nel punto vendita nelle giornate di Santo Stefano, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio: nel caso contestato l’azienda aveva unilateralmente trasformato la festività in giornata lavorativa. Nella sua sentenza, emessa lo scorso agosto, la Cassazione sottolinea che solo per il personale dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche o private sussiste l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività per esigenze di servizio e su richiesta datoriale. I giudici, in conclusione, hanno anche condannato l’azienda al pagamento delle spese processuali. Ci sono voluti 11 anni ma adesso c’è un precedente della Corte di Cassazione che può diventare strumento di tutela di molte lavoratrici e lavoratori del commercio e distribuzione.
Il commento dell’Unione Sindacale di Base alla sentenza:
COMMERCIO: USB, LA CASSAZIONE CONFERMA QUANTO SOSTENIAMO DA ANNI
NON ESISTE OBBLIGO AL LAVORO FESTIVO
È dello scorso agosto la sentenza della Corte di Cassazione, n. 16592/2015, che sancisce: “il lavoratore non può essere costretto dal datore di lavoro a fornire la sua prestazione lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali e che ogni sanzione disciplinare è da ritenersi nulla.”
Così si conclude positivamente la battaglia legale intrapresa da una commessa e iniziata nel lontano 2004: ben 11 anni per confermare il diritto costituzionale di non obbligatorietà al lavoro festivo.
Questa sentenza conferma di quello che l’USB sostiene ormai da anni: il datore di lavoro è libero di aprire nelle giornate di festa ma non può, in alcun modo, rendere queste giornate obbligatorie, come purtroppo accade in molte realtà del commercio. Il lavoratore ha diritto di dare o meno la sua disponibilità al lavoro.
Nei luoghi di lavoro dove l’USB ha una forte rappresentanza, il datore di lavoro si è trovato costretto a chiedere al lavoratore la sua disponibilità al lavoro festivo. Questo dimostra che lottare per i propri diritti costringe il datore di lavoro al rispetto degli stessi.
Il diritto assoluto di vivere la famiglia, la propria casa e di avere una dignitosa vita sociale, non può continuare ad essere minato dai templi dello shopping, aperti 7giorni su 7, e dalle sfrenate regole del consumismo che vogliono scandire ogni istante della nostra quotidianità.
Su questi temi l’USB continuerà le sue battaglie nei luoghi di lavoro, per ridare la libertà di vivere la propria vita ai milioni di lavoratori e lavoratrici del commercio, schiacciati dalle aperture selvagge dei negozi e dei centri commerciali.
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