Menu

La manovra, voce per voce

Tutta la manovra in 154 voci, dall’accisa su benzina e gasolio al venture capital

di Nicoletta Cottone e Claudio Tucci

Un lifting ai conti pubblici che a regime nel 2014 sarà pari a 47,9 miliardi. Che punta più sull’aumento delle tasse che sul taglio delle spese. Fra le novità arriva il superticket su visite specialistiche e analisi, un superbollo sulle auto di lusso (10 euro per ogni Kw dell’autovettura eccedente i 225). Vengono tagliate tutte le agevolazioni fiscali del 5% dal 2013 e del 20% a partire dal 2014. Viene rimodulata l’imposta di bollo sul deposito titoli. Ecco in 154 voci il contenuto della manovra approvata a tempo di record dal Parlamento.

Accisa su benzina e gasolio (articolo 23, comma 50-quater). Vengono confermati dal 1° gennaio 2012 gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti disposte dalla determinazione del direttore dell’agenzia delle Dogane 77579 del 28 giugno 2011. In sostanza, l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina si somma all’imposta regionale sulla benzina eventualmente vigente nelle regioni a statuto ordinario. Sono però confermate disposizioni di favore nei confronti di alcuni soggetti esercenti l’attività di trasporo.

Accertamenti esecutivi (articolo 23, comma 30). Si differisce dal 1° luglio al 1° ottobre 2011 la data di inizio dell’applicazione della disposizioni relative al cosiddetto “accertamento esecutivo”. Si tratta degli avvisi di accertamento emessi dall’agenzia delle Entrate contenenti l’intimazione al pagamento degli importi ivi stessi indicati.

Accrediti bonifici (articolo 23, comma 8). Si riduce dal 10% al 4% la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare di alcune deduzioni e detrazioni.

Accordi internazionali con oneri finanziari (articolo 21, comma 8). Rilascio di una autorizzazione del ministro degli Affari esteri, d’intesa con il ministro dell’Economia, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, per tutti gli accordi e i trattati internazionali nonché gli obblighi di carattere internazionale – in qualsiasi forma assunti – dai quali possa derivare l’impegno ad adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinino oneri di carattere finanziario. Viene rilasciata d’intesa con il ministro dell’Economia per quanto concerne gli aspetti di carattere finanziario,

Aerei blu (articolo 3). I voli di Stato saranno limitati ai presidenti degli organi costituzionali prevedendo la possibilità di eccezioni purché specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali. Saranno pubbliche (sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri), salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

Agevolazioni fiscali fruite indebitamente (articolo 23, comma 16). La norma dispone che non siano applicate le sanzioni irrogate ai soggetti destinatari delle disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio in sede di recupero di alcune agevolazioni fiscali indebitamente percepite (in particolare, l’abbattimento dell’Irpeg previsto in materia di agevolazioni tributarie, e l’esonero della ritenuta sui dividendi, che ha istituito la ritenuta d’acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificato la disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari), anche dove sui provvedimenti interessati penda ricorso per revocazione.

Alta velocità, sovrapprezzo al canone (articolo 21, comma 4, lettera a). Introdotto un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ad alta velocità, destinando i relativi introiti alla diminuzione del costo di accesso all’infrastruttura ferroviaria per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico. Dal 13 dicembre 2011, dunque, sovrapprezzo al canone dovuto per l’esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell’ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l’alta velocità, intendendosi con tale espressione una velocità non inferiore a 250 chilometri orari. La misura del sovrapprezzo, aggiornata ogni tre anni, è determinata con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, sulla base dei costi dei servizi ferroviari oggetto dei contratti di servizio pubblico, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto ad alta velocità. I proventi del sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire, in tutto o in parte, i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi obblighi di servizio pubblico e di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi. Gli introiti derivanti dall’introduzione del sovrapprezzo sono integralmente versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale, oggetto di contratti di servizio pubblico.

Ammortamento beni (articolo 23, comma 47). In attesa della riforma del sistema fiscale, si affida a un regolamento il compito di apportare modifiche al regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. Tale revisione deve effettuarsi sulla base di criteri di sostanziale semplificazione, e prevede l’individuazione di: attività ammortizzabili individualmente, in base alla vita utile e a quote costanti; e attività ammortizzabili cumulativamente, con aliquota unica di ammortamento.

Ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell’ambito di applicazione dell’indennità di mobilità (articolo 18, comma 2). Modifica alla normativa in materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori non rientranti nell’ambito di applicazione dell’indennità di mobilità. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge di manovra viene abrogato l’articolo 19, comma 10-bis, del Dl 185/2008, che ha riconosciuto, a favore dei lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità, la possibilità di ricevere un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Per gli stessi lavoratori è stata prevista altresì l’applicazione della normativa di disoccupazione, di cui all’articolo 19, primo comma del Rdl 636/1939, esclusivamente per quanto riguarda la contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della L. 247/2007. La validità dell’erogazione era stata prorogata per il 2010 e il 2011. Al posto del trattamento soppresso, a decorrere dalla medesima data, nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, è riconosciuta la facoltà, al ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell’Economia, di erogare un trattamento aggiuntivo, pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l’indennità di mobilità, per un numero di mesi pari alla durata dell’indennità di disoccupazione, ai lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali.

Anas (articolo 36, commi da 1 a 10). Si introduce un’articolata disciplina volta a ridefinire l’assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per l’altro, la trasformazione di Anas Spa, in società in house del Tesoro e delle Infrastrutture. La relazione illustrativa precisa che tale nuovo assetto si giustifica con la necessità di far cessare la commistione, in Anas, dei ruoli e delle funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall’altro, di concessionario ex lege della rete stradale di interesse nazionale. In coerenza, si prevede quindi che l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, nell’esercizio delle funzioni in qualità di amministrazione concedente di autostrade, possa procedere alla selezione dei concessionari autostradali e alla relativa aggiudicazione, o in alternativa all’affidamento diretto ad Anas, delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, nonché delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade.

Apparecchi da gioco (articolo 24, comma 41). Si modificano le norme in materia di iscrizione degli operatori del settore degli apparecchi da gioco nell’apposito elenco tenuto dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, provvedendo ad aumentare (da 100 a 150 euro) lasomma annuale dovuta per l’iscrizione, e a fissare un termine perentorio (il 31 ottobre 2011) per il relativo versamento, limitatamente all’anno 2011.

Auto blu (articolo 2). Norme per ridurre i costi delle auto blu. La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc. con l’unica eccezione delle auto in dotazione al capo dello Stato, ai presidenti del Senato e della Camera, del presidente del Consiglio dei ministri e del presidente della Corte costituzionale nonché le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. Le auto attualmente in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. Con Dpcm saranno disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio con lo scopo di ridurne numero e costo.

Autostrada ferroviaria alpina (articolo 32, commi 9 e 11). Viene autorizzata, per l’anno 2011, la spesa di euro 6,3 milioni di euro per la prosecuzione del servizio intermodale dell’Autostrada Ferroviaria Alpina attraverso il valico del Frèjus. La relazione tecnica precisa che la norma si riferisce al tratto dell’autostrada Alpina che da Orbassano raggiunge Aiton, in Francia. La stessa relazione sottolinea inoltre che l’utilizzo di tale servizio intermodale è stato deciso dai governi italiano e francese, per incentivare il trasferimento di merci sui treni, in attesa della realizzazione del collegamento Tav, che ha subito rallentamenti anche a causa dei lavori di adeguamento del Frèjus.

Banda larga (articolo 30). Al fine del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internetper tutti i cittadini “a una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s” (e almeno per il 50% “al di sopra di 100 Mb/s”), si prevede che il ministero dello Sviluppo economico predisponga un apposito progetto strategico, nel quale vengono individuati interventi per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione di infrastrutture già esistenti. La norma precisa che le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico costituiscono servizio di interesse economico generale in conformità all’articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Si prevede poi che il progetto strategico è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è competente per la definizione del sistema tariffario, che dovrà essere idoneo a incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e ad assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti. Toccherà invece a un decreto ad hoc firmato da Sviluppo economico e Tesoro, sentita l’Autorithy di settore, adottare i provvedimenti necessari per l’attuazione della norma. Specifica importante: la realizzazione del citato progetto strategico può essere finanziata mediante risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007/2013.

Benefit: divieto dopo la cessazione dall’ufficio (articolo 4). Divieto di attribuire una serie di benefici ai titolari di incarichi o cariche pubbliche, elettive o conseguite per nomina, dopo la cessazione dall’ufficio. Il divieto riguarda: l’utilizzo di immobili pubblici, anche ad uso abitativo; l’impiego di personale pubblico; l’impiego di mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Con una clausola di salvaguardia, sono escluse dall’applicazione della disposizione, le misure di medesimo contenuto, adottate in attuazione di norme in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale (come le scorte). Il divieto riguarda i titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, inclusi quelli assunti in organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, compresi Consigli, Giunte e Presidenti regionali. L’unica eccezione consentita riguarda il trattamento degli ex Presidenti della Repubblica. Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte costituzionale dovranno limitare nel tempo i suddetti benefici riconosciuti ai rispettivi presidenti dopo la cessazione della carica.

Bingo a distanza (articolo 34, comma 33). Viene istituito il Bingo a distanza, con una aliquota di imposta stabilita al 10% delle somme giocate, diversificandolo dal Bingo “di sala”.

Bonus e e stock options (articolo 23, commi 50-bis e 50-ter). Si modifica la disciplina fiscale delle cosiddette stock options e dei bonus corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese operanti nel settore finanziario, mediante l’aumento della quota di reddito imponibile colpita dall’addizionale nella misura del 10 per cento. Per effetto delle modifiche operate dalla norma in commento per i bonus e le stock options percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l’addizionale del 10% si applica sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione (in luogo dell’ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione).

Carburanti, impianti di distribuzione (articolo 28). Si integra la disciplina in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti dettata dal Dlgs 32 del 2008, con cui fu istituito, tra l’altro, presso la Cassa conguaglio Gpl, un Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. L’articolo in esame, in particolare, tende a stimolare e rilanciare il processo di chiusura di impianti di distribuzione marginali. A tal fine è istituito, per 2 anni, un contributo – aggiuntivo rispetto alle tradizionali finalizzazioni del citato Fondo – destinato a incentivare la chiusura di impianti appartenenti a soggetti titolari di non più di 10 impianti, purché non integrati verticalmente nel settore della raffinazione e ad agevolare la chiusura degli impianti anche attraverso un sostegno ad affrontare i costi ambientali di ripristino dei luoghi su cui gli impianti da chiudere insistono. La novità consiste nell’alleggerire (con l’erogazione del contributo ad hoc) gli oneri di ripristino ambientale che gravano su chi chiude un impianto di distribuzione (oneri che spesso disincentivano l’uscita dal sistema diimpianti anche antieconomici); e innalzare da 5 a 10 il numero massimo di impianti che il richiedente, per poter beneficiare del contributo, deve possedere (fermo comunque che tali impianti non devono essere integrativerticalmente nel settore della raffinazione). A queste due finalità aggiuntive è destinata, per il biennio 2012-2013, una quota del 25% delle disponibilità complessive del Fondo. Si punta poi ad assicurare l’effettiva chiusura di tutti gli impianti di distribuzione cosiddetti “incompatibili” e si accelera nel generalizzare l’installazione, in tutti gli impianti di distribuzione di carburanti, di apparecchi per il rifornimento senza servizio con pagamento anticipato (cosiddetto self service). La relazione tecnica chiarisce che tra le finalità di questo intervento, oltre a quelle già esplicitate dalla norma, rientra anche quella di diffondere una modalità di rifornimento più economica per gli utenti. A tal fine l’esistenza, in ogni impianto, di apparecchi per il rifornimento “fai da te” diviene un obbligo, cui gli impianti già esistenti devono adeguarsi entro un anno pena una sanzione amministrativa da mille a 5mila euro ogni mese di ritardo. È vietata la previsione “specifici vincoli” all’utilizzo di apparecchiature self service durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, purché siano presenti il titolare della licenza di esercizio dell’impianto o suoi dipendenti. La norma disciplina anche l’allargamento dell’offerta merceologica “non oil” presso gli impianti di distribuzione di carburanti, ammettendo la vendita, presso tali impianti, anche di alimenti e bevande, quotidiani e periodici e pastigliaggi. Tali attività commerciali si aggiungono alla possibilità, già oggi prevista, di svolgere presso gli impianti di distribuzione carburanti anche attività di autolavaggio e di ordinaria e minuta manutenzione/riparazione di veicoli e motore. Si pongono infine le premesse per un nuovo e più articolato regime dei rapporti tra titolari e gestori degli impianti di distribuzione carburanti. La norma in esame prevede la possibilità di adottare, per l’approvvigionamento di carburanti presso gli impianti di distribuzione, in alternativa agli attuali contratti di fornitura o di somministrazione, anche forme contrattuali nuove da definire. La norma cioè non stabilisce direttamente il nuovo tipo contrattuale, ma ne rimette la definizione ad accordi interprofessionali tra le associazioni nazionali più rappresentative dei titolari e dei gestori di impianti. Inoltre, in ottica di controllo, adeguata pubblicizzazione e tutela della parte potenzialmente più debole costituita dai gestori, si stabilisce che i nuovi modelli contrattuali dovranno comunque assicurare ai gestori condizioni contrattuali eque e non discriminatorie e che potranno essere concretamente adottati dagli operatori solo dopo il deposito presso il ministero dello Sviluppo economico (che ne curerà la pubblicazione).

Carta acquisti (articolo 34, comma 32). Si prevede che una quota pari al 3% delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee e ai giochi numerici a totalizzatore, venga destinata al rifinanziamento della Carta acquisti.

Cinque per mille per finalità paesaggistiche (articolo 23, comma 46). Si consente al contribuente di destinare, a decorrere dall’anno finanziario 2012, la quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Codice Appalti (articolo 32, comma 12). Arriva un’interpretazione autentica del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) che stabilisce che l’esclusione dalla medesima disciplina delle associazioni e fondazioni non opera nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni. Nella sostanza la norma in esame sottopone le casse previdenziali dei professionisti alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici come auspicato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nell’atto di segnalazione al Governo e al Parlamento del 26 febbraio 2011 con il quale l’Autorità aveva chiesto un intervento normativo per la corretta qualificazione della natura pubblica degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie private.

Codice fiscale (articolo 23, commi da 48 a 50). Si introduce l’obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti degli organi giurisdizionali e in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, con riferimento sia alle parti sia ai rappresentanti in giudizio.

Comitato Sir (articolo 14, comma 16). Modificato l’articolo 6, comma 16, del Dl 78/2010 (Soppressione del Comitato per l’intervento nella Sir). Differimento di un anno (e quindi fino al 15 dicembre 2011) del termine per il versamento al bilancio dello Stato del corrispettivo di 200 milioni di euro da parte della società Fintecna Spa o Società da essa interamente controllata – che subentra nel patrimonio residuo dell’ente soppresso – a valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l’intervento nella Sir. Modifica nella composizione del collegio di tre periti chiamato a verificare la situazione economico patrimoniale redatta dal Comitato Sir. I tre periti saranno nominati rispettivamente uno dal Mef, uno dalla società trasferitaria, e il terzo infine, con funzioni di presidente, d’intesa tra società trasferitaria e Mef. Viene meno quindi la precedente previsione che uno dei tre periti fosse nominato con la partecipazione dei componenti del soppresso Comitato Sir.

Commissione di vigilanza sui fondi pensione (articolo 14, commi 1-5). Alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), a decorrere dall’entrata in vigore della manovra e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 15, del D.L. 78/2010, vengono assegnati i compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie di base privatizzati in seguito alle disposizioni di cui al Dlgs 509/1194 e al Dlgs 103/1996. La Covip può effettuare anche ispezioni, richiedendo la produzione di atti e documenti. La Covip subentra al Nucleo di valutazione della spesa previdenziale per quanto concerne i compiti di controllo sugli enti previdenziali privatizzati affidati a quest’ultimo dall’articolo 3, comma 12, della legge 335/1995, in ordine alle indicazioni sulla redazione dei bilanci tecnici, alle valutazioni sul riequilibrio economico-finanziario e alla nomina del commissario straordinario in caso di mancato riequilibrio. Il Nucleo continua a svolgere compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale e assistenziale degli enti in esame. Un decreto interministeriale, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, definirà le disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria. I nuovi compiti di vigilanza sono esercitati, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, la Covip può inoltre avvalersi di un contingente di personale, stabilito con apposito decreto interministeriale, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell’amministrazione di provenienza.

Conferenza Stato-Regioni (articolo 32, commi da 13 a 15). Viene istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome «la sessione per la coesione territoriale», che deve svolgersi con cadenza almeno semestrale e alla quale partecipano anche le parti sociali, al fine di monitorare l’utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La sessione per la coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici e propone ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l’efficacia della spesa. Alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle Regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti.

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, consolidamento economie già previste (articolo 16, commi da 1 a 3). Consolidamento delle economie già previste in materia di pubblico impiego. Interventi per assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell’ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013; elteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per il 2013, 740 milioni di euro per l’anno 2014, 340 milioni di euro per l’anno 2015 e 370 milioni di euro a decorrere dal 2016. Finalità perseguite autorizzando il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione (articolo 17, comma 2, della legge 400/1988). Il Governo è autorizzato a prorogare di un anno l’efficacia delle vigenti limitazioni del turn over nelle amministrazioni dello Stato, nelle agenzie fiscali, negli enti pubblici non economici e negli altri enti indicati all’articolo 70, comma 4, del Dlgs 165/2001, con esclusione dei Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Prorogate al 31 dicembre 2014 le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni. Possibilità che, all’esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, l’ambito applicativo delle disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, sia differenziato, in ragione dell’esigenza di valorizzare e incentivare l’efficienza di determinati settori. Le disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, riguardanti il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Il Governo è autorizzato a fissare le modalità di calcolo relative all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017. Il Governo è autorizzato a semplificare, rafforzare e rendere obbligatorie le procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni. Il Governo è autorizzato a includere tutti i soggetti pubblici tra i destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall’articolo 6 del Dl 78/2010. Sono espressamente escluse le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale. Il Governo è autorizzato ad adottare ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali, attraverso una serie di misure elencante nella disposizione, quali: digitalizzazione e semplificazione delle procedure; riduzione dell’uso delle autovetture di servizio (l’articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame prevede che, con Dpcm, siano disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il costo); lotta all’assenteismo, anche mediante l’estensione al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni, delle disposizioni di cui all’articolo 71 del Dl 112/2008. Resta comunque fermo quanto previsto all’articolo 71, comma 1-bis, che ha previsto l’equiparazione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale del dei Vigili del fuoco, e correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale, al trattamento economico fondamentale (per effetto di tale equiparazione, nei casi di assenze per malattia, per tali categorie di personale non viene mai meno il trattamento accessorio. Clausola di salvaguardia finanziaria, per i casi in cui i provvedimenti previsti dal comma 1 non vengano adottati, o si verifichino risparmi di spesa minori. Nel caso di specie, il ministro dell’Economia provvederà, con proprio decreto, alla riduzione fino a concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun ministero. Dalle riduzioni sono esclusi: il Fondo per il finanziamento ordinario dell’università; le risorse destinate alla ricerca; le risorse destinate al finanziamento del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; le risorse destinate all’istruzione scolastica; il Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 163/1985; le risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali.

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (articolo 16, commi da 4 a 6). Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, sono autorizzate ad adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani devono indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. Le eventuali economie aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente dall’articolo 12 (in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) e dal presente articolo 16 possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei trattamenti accessori collegato alla performance individuale di cui all’articolo 19 del Dlgs 150/2009. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le eventuali economie aggiuntive sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di razionalizzazione e i conseguenti risparmi. I risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio del ministri e i ministeri la verifica viene effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato, per il tramite, rispettivamente, dell’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e degli uffici centrali di bilancio e dal Dipartimento della funzione pubblica. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, effetti di pronunce giurisdizionali (articolo 16, commi 7 e 8). Qualora, per qualsiasi ragione, compresa l’emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti alle disposizioni previste all’articolo 9, commi 2 e 22, del Dl 78/2010, i medesimi effetti finanziari sono recuperati con misure di carattere generale, nell’anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni. Disciplinato il caso in cui venga dichiarata l’illegittimità costituzionale di disposizioni sulla base delle quali pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, abbiano adottato provvedimenti in materia di personale, quali inquadramenti, promozioni e assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato. In tal caso: il provvedimento in questione è nullo di diritto; viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale; il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli. Fatta salva l’eventuale applicazione dell’articolo 2126 del Codice civile in relazione alle prestazioni eseguite.

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, controlli sulle assenza per malattia dei pubblici dipendenti (articolo 16, commi 9 e 10). Modifiche all’articolo 55-septies, del Dlgs 165/2001. In particolare si prevede che le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Inoltre, il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Un decreto ministeriale determina le fasce orarie di reperibilità e il regime delle esenzioni dalla reperibilità. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. La disciplina è estesa anche al personale non contrattualizzato indicato all’articolo 3 del Dlgs 165/2001 (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, dal personale militare e Forze di polizia di Stato, dal personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia).

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, risoluzione unilaterale del contratto di lavoro al compimento di 40 anni di anzianità contributiva (articolo 16, comma 11). In caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante dall’esercizio della facoltà prevista all’articolo 72, comma 11, del Dl 112/2008, la pubblica amministrazione non deve fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

Contenzioso previdenziale e assistenziale (articolo 38). Arrivano nuove disposizioni per ridurre (la mole) e accelerare (la durata) del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale. In primo luogo si prevedono una serie di interventi normativi volti a realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa e a favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, e a deflazionare il contenzioso in materia previdenziale contenendone la durata. Si prevede in particolare l’estinzione dei processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’Inps di valore non superiore a 500 euro, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio. Le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate. Si ritocca poi il codice di procedura civile introducendo il nuovo articolo 445-bis, ovvero un’ipotesi di accertamento tecnico preventivo obbligatorio relativa alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità. La nuova disposizione – che si applica dal 1° gennaio 2012 – stabilisce che, con riferimento alle predette controversie, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al Tribunale del circondario di residenza dell’attore una istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede secondo le disposizioni sulla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in quanto compatibili, e secondo le previsioni inerenti consulenza tecnica d’ufficio. L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio. In assenza di contestazione, il giudice può omologare l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese. Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Arriva poi l’obbligo per il ricorrente (ai fini della liquidazione delle spese processuali) di indicare (a pena di inammissibilità) nel ricorso l’importo (il valore) della prestazione dedotta in giudizio. Si prevede inoltre l’utilizzo di sistemi caratterizzati da sicura tracciabilità per il pagamento delle somme dovute dagli enti previdenziali a favore dei procuratori legali legalmente costituiti. Da segnalare infine che la norma in esame riformula la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli, compilati e pubblicati a cura dell’Inps per consentire l’accertamento e il riscontro, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro effettuate. Gli elenchi in oggetto riguardano gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. La nuova disciplina prevede che, per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, l’elenco annuale nominativo dell’Inps sia pubblicato, secondo specifiche tecniche dal medesimo stabilite, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative successive alla suddetta pubblicazione, l’Inps provvede alla pubblicazione, con le medesime modalità telematiche, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

 Conto di disponibilità (articolo 22). Interventi in materia di programmazione dei flussi di cassa finalizzati a migliorare l’allocazione delle risorse finanziarie giacenti sul conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria (e sui conti ad esso assimilabili).

Contrasto gioco illegale (articolo 24, commi 29-31). Si dispone l’obbligo di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali da parte delle società emittenti di carte di credito, degli operatori bancari, finanziari e postali. Secondo la norma sono considerati “operatori di gioco illegali” coloro che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. La norma detta poi le conseguenti misure sanzionatorie (di tipo pecuniario, variabili da 300mila a 1.300.000 euro) per le società emittenti ed operatori inadempienti.

Contrattazione aziendale (articolo 26). La norma prevede un regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2012, relativo agli emolumenti retributivi previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil), concernenti i lavoratori dipendenti del settore privato. Gli accordi e contratti devono essere correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Il Governo provvede alla determinazione dei benefici entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge di stabilità o previste a tali fini da altri fonti legislative.

Contributo di solidarietà (articolo 18, comma 19). Interpretazione autentica sulla disciplina della previdenza integrativa dei dipendenti degli enti pubblici. Il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex-dipendenti, già collocati a riposo, sia dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999, ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.

Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici superiori a 90mila euro (articolo 18, comma 22-bis). Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie: per gli importi che superino i 90mila euro lordi annui e fino a 150mila euro, il contributo è pari al 5% della parte eccedente il predetto importo; per la parte eccedente i 150mila euro pari al 10 per cento. In ogni caso, a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere inferiore a 90mila euro lordi annui. La norma si applica a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014. La disposizione è motivata dalla eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Controllo del territorio (articolo 21, comma 1). Proroga fino al 31 dicembre 2011 del piano di impiego del personale militare destinato al controllo del territorio. In particolare autorizza la proroga, fino al 31 dicembre 2011, del piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, e preferibilmente composto da carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità. Autorizzata per il 2011 della spesa di 36,4 milioni di euro, dei quali 33,5 milioni destinati al piano di impiego del personale delle Forze armate e 2,9 milioni per il personale delle Forze di polizia destinato ai servizi di perlustrazione e pattuglia nell’ambito del piano medesimo o nei servizi di vigilanza a obiettivi sensibili.

Crediti da gestioni di ammasso obbligatorio prodotti agricoli (articolo 21, comma 11). Sono estinti i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, svolte dall’Ente risi per conto e nell’interesse dello Stato. Per la regolazione del debito è autorizzata per l’anno in corso la spesa di 33.692.020 euro da corrispondere alla Banca d’Italia e di 661.798 euro da corrispondere all’Ente Risi. All’onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d’Italia. I giudizi pendenti sono estinti di diritto e i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Debiti tributari, rateizzazione (articolo 23, commi da 17 a 20). Si elimina l’obbligo di prestazione di garanzia per accedere alla rateazione di debiti tributari superiori a 50mila euro conseguenti ad alcuni istituti deflativi del contenzioso, cioè all’accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale.

Deducibilità accantonamenti (articolo 23, commi 10 e 11). Si limita all’1 per cento – in luogo del 5 per cento previgente – la deducibilità degli accantonamenti per spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili e per spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, nei confronti delle imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

Definanziamento delle leggi di spesa non utilizzate nell’ultimo triennio (articolo 10, comma 7). Definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2008, 2009 e 2010, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi finanziari, risultano non impegnati. Queste autorizzazioni di spesa da definanziare sono individuate, per ciascun ministero, con Dpcm su proposta del ministro dell’Economia, entro il 30 settembre 2011, successivamente, quindi, alla definizione degli stanziamenti suddetti in sede di consuntivo 2010. Nel Dpcm saranno indicate anche le effettive disponibilità finanziare esistenti per l’anno 2010, per ciascuna autorizzazione legislativa, alla data di entrata in vigore del provvedimento. Le disponibilità finanziarie, come individuate dal Dpcm, sono destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, previa rassegnazione all’entrata del bilancio dello Stato.

Dismissioni partecipazioni pubbliche (articolo 29, comma 1-ter). Si prevede che entro il 31 dicembre 2013, il Tesoro, previo ok del consiglio dei ministri, approvi uno o più programmi di dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali. I programmi, dopo l’approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite con uno o più decreti di via XX Settembre, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il ministro dell’Economia riferisce sullo stato di attuazione delle procedure di dismissione in esame entro il 30 giugno di ogni anno.

Disposizioni in materia di impegni di spesa (articolo 10, commi 11-13). Obbligo per gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate di verificare, ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, l’effettiva sussistenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata che, ai sensi della legge di contabilità (articolo 34, comma 2, legge 196/2009) deve essere a esso sottostante, identificando l’atto o il contratto cui da consegue l’obbligo dello Stato e il conseguente diritto di terzi. Il ministro dell’Economia- in presenza di uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi indicati per l’anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti – previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da pubblica in Gazzetta ufficiale, può disporre la limitazione: all’assunzione di impegni di spesa e all’emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato. Il blocco può essere disposto entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio. In caso di scostamento il ministro dell’Economia può disporre, con proprio decreto, sentito il ministro vigilante, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell’elenco degli enti appartenenti al conto economico consolidato della pubblica amministrazione redatto dall’Istat, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge di contabilità, la 196/2009.

Disposizioni finanziarie (articolo 40). Previste norme per la copertura finanziaria dell’intera manovra. Tra le tante, si prevede in particolare l’incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica nella misura di 835 milioni per il 2011, e di 2.850 milioni per il 2012. Contestualmente, la disposizione prevede che l’incremento della dotazione relativa all’anno 2012 del suddetto Fondo sia destinato all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno medesimo. Si dispone poi la riduzione del 5% per l’anno 2013 e del 20% a decorrere dall’anno 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. Ma attenzione: questa misura non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, l’eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l’anno 2013 e a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

Disposizioni sui residui: riduzione del termine di perenzione, procedura di ricognizione e abrogazione delle norme sulla conservazione dei residui di stanziamento (articolo 10, commi 8-10). Disposizioni modificative della disciplina sui termini di perenzione dei residui e della procedura di ricognizione annuale degli stessi, nonché abrogazioni di norme che dispongono la conservazione in deroga dei residui di stanziamento. Dispone la riduzione del termine per la perenzione dei residui passivi propri di conto capitale e di alcuni residui passivi di parte corrente. Viene ridotto da tre a due anni il termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale (ossia il termine di iscrizione in bilancio delle somme di conto capitale impegnate ma non pagate nel corso degli esercizi precedenti, i cosiddetti residui), analogamente a quanto già previsto per i residui passivi di parte corrente. Prevista la soppressione della disposizione che consentiva, per i residui di spese correnti concernenti spese per lavori, forniture e servizi, di essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui era stato iscritto il relativo stanziamento. Anche per tali residui, pertanto, il termine di perenzione viene portato a due anni. Modificata la disciplina (articolo 3, comma 39, della Finanziaria 2008, legge 244/2007, che reca le modalità di quantificazione dell’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare a seguito di apposito programma di ricognizione, e le modalità di successivo utilizzo.

Divieto di gioco per i minori (articolo 24, commi da 19 a 23). Viene esplicitato il divieto di partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi pubblici che prevedano vincite in denaro. Arriva poi un inasprimento delle sanzioni già previste in materia dalla legge di stabilità. In particolare il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 20mila euro (precedentemente da 500 a mille euro), e con la chiusura dell’esercizio da dieci fino a trenta giorni (prima fino quindici giorni). Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente articolo è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa. Si prevede poi l’obbligo per il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all’interno dei predetti esercizi, di identificare i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni sono applicate dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito.

Economie degli organi costituzionali (articolo 5, comma 1). Dal 2012, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa, anche amministrativa e per il personale, che saranno deliberate, autonomamente e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, entro il 31 dicembre 2013, da Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte costituzionale saranno versati al bilancio dello Stato e utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali previsti dall’articolo 48 della legge 222/1985.

Elenco dei rappresentanti del Mef nei collegi di revisione delle amministrazioni pubbliche (articolo 10, comma 19). I rappresentanti del ministero dell’Economia nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001), e delle autorità indipendenti sono iscritti in un elenco, tenuto dal ministero. L’iscrizione nell’elenco è riservata a soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l’espletamento dell’incarico – che saranno stabiliti con successivo decreto di natura non regolamentare – e diventa requisito necessario per poter rappresentare il ministero nei collegi di revisione. In sede di prima applicazione, saranno iscritti nell’elenco: i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il ministero dell’Economia (e i soggetti equiparati); i dipendenti del ministero che, alla data di entrata in vigore della manovra, siano già componenti dei collegi.

Election day (articolo 7). Dal 2012 concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un’unica data, qualora si svolgano nello stesso anno. Dunque dovranno essere accorpate in un’unica data nell’anno le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La disposizione non si applica ai referendum (applicazione solo laddove sia compatibile con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti). Se nelllo stesso anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, le consultazioni si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

 Enasarco, iscrizione (articolo 18, comma 13). Viene confermato che l’obbligo di iscrizione alla forma di previdenza gestita dalla Fondazione Enasarco non esclude in alcun caso l’obbligo di iscrizione alla gestione pensionistica Inps relativa agli esercenti attività commerciali, in quanto integrativa alla stessa. Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito decreto interministeriale.

Equitalia (articolo 23, commi 35 e 36). Si attribuisce a Equitalia Spa. anche la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia riguardanti provvedimenti divenuti definitivi prima del 1° gennaio 2008 o il mantenimento in carcere per condanne per cui sia cessata l’espiazione in istituto prima del 1° gennaio 2008. Sono poi definite le modalità di gestione, da parte dell’ente stesso, dell’attività di recupero dei crediti di giustizia, prevedendo in particolare che i dipendenti della predetta società possano essere delegati a firmare i ruoli da questa formati.

Espropri per pubblica utilità (articolo 34). Viene introdotto l’articolo 42-bis nel Dpr 327/2001 (Testo unico sugli espropri), che disciplina l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’autorità di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo che sia la pubblica amministrazione a stabilire l’indennizzo sommando al valore di mercato del bene i danni, patrimoniali e non. La norma dispone il pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni, pena la perdita della proprietà dell’area da parte della pubblica amministrazione. La nuova norma colma di fatto un vuoto normativo causato dalla sentenza della Corte costituzionale 393 del 2010, che aveva abrogato la precedente procedura della cosiddetta acquisizione sanante contenuta nell’articolo 43 del Dpr 327 citato sotto il profilo dell’eccesso di delega. In estrema sintesi, la nuova disposizione sostituisce il risarcimento del danno con un indennizzo composto da due voci (pregiudizio patrimoniale – valore venale del bene – e pregiudizio non patrimoniale forfetario – 10% del valore venale del bene) spettante al proprietario del bene immobile indebitamente espropriato e viene disposto che il provvedimento di acquisizione sia dettagliatamente motivato dall’autorità che lo ha emanato. Oltre al capitale, per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del 5% annuo sul valore determinato ai sensi degli indicati criteri. Le nuove regole – specifica la norma in commento – valgono non solo quando manchi del tutto l’atto espropriativo, ma anche in relazione alle ipotesi in cui sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio.

Estinzione di crediti maturati nei confronti dei ministeri (articolo 10, comma 17 e 18). Per provvedere all’estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei ministeri alla data del 31 dicembre 2010 è previsto un incremento per l’anno 2011 il fondo per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Deve però trattarsi di crediti: il cui pagamento rientri tra le regolazioni debitorie pregresse, in base ai criteri di contabilità nazionale; il cui ammontare è accertato con decreto del ministro dell’Economia, anche sulla base delle risultanze emerse con circolare n. 38 del 15 dicembre 2010. L’incremento per l’anno 2011 del fondo per l’estinzione dei debiti pregressi viene disposta mediante: utilizzo delle disponibilità, per l’anno 2011, del fondo sospesi con la Banca d’Italia e versamento al bilancio dello Stato di una quota – fino a 2 miliardi di euro – delle risorse disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta (risorse esistenti presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio”). Sempre con riferimento ai crediti maturati nei confronti dei ministeri alla data del 31 dicembre 2010, conentita l’estinzione anche ai sensi dell’articolo 1197 del codice civile, in presenza: di richiesta del creditore; di parere conforme dell’Agenzia del demanio.

Evasione contributiva, contrasto (articolo 18, comma 14). Stipula di apposite convenzioni per il contrasto dell’omissione ed evasione contributiva, mediante l’incrocio dei dati e delle informazioni da parte del ministero del Lavoro, l’Inps, l’Inail, l’Agenzia delle entrate e gli Enti previdenziali privatizzati. Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito decreto interministeriale.

Expo Milano 2015 (articolo 32, commi 17 e 18). Si prevede – in particolare – che, al fine di permettere la realizzazione delle opere “essenziali” dell’Expo 2015, è consentita una deroga, per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, alla disciplina delle distanze minime per l’edificazione del nastro stradale e per l’edificazione nei centri abitati previste dalla normativa vigente. Tali deroghe vengano concesse su richiesta degli interessati, con provvedimento del ministero delle Infrastrutture, sentita l’Anas.

Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato (articolo 9). A decorrere dal 2012 viene avviato un ciclo di analisi e valutazione della spesa (“spending review”) per la definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. La realizzazione della spending review è affidata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell’Economia, sulla base di un atto di indirizzo del ministro dell’Economia, d’intesa con i ministeri interessati. Si cerca così di superare il criterio della spesa storica e di razionalizzare la spesa delle amministrazioni. L’analisi deve individuare, tra l’altro: criticità relative alla produzione e all’erogazione dei servizi pubblici; possibili duplicazioni di strutture; possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse disponibili. Per le amministrazioni periferiche dello Stato, si prevede la proposizione di specifiche metodologie per quantificarne i fabbisogni. La procedura per la realizzazione della spending review prevede una tabella di marcia: il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell’Economia richiede i dati e le informazioni necessarie alle amministrazioni centrali dello Stato, fissando un termine; le amministrazioni centrali trasmettono questi dati per via telematica. Esse, inoltre, facilitano l’accesso ad altri dati provenienti dal Sistan, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Per dare effettività alla disposizione è prevista la possibilità di ridurre del 2% la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili qualora l’amministrazione competente ometta di trasmettere i dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta; il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua la spending review i cui risultati, a decorrere dal 2013, sono comunicati dal ministero alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato; le Amministrazioni coinvolte, sulla base dei suddetti risultati, propongono norme per realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati dalla norma in esame. Le norme proposte dalle amministrazioni – in coerenza con gli obiettivi indicati nel Documento di economia e finanza – potranno formare oggetto di apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica o essere inserite nella legge di stabilità; tali attività sono effettuate dalle amministrazioni nell’ambito di accordi triennali con il ministero dell’Economia. Il monitoraggio dell’attuazione e dei risultati derivanti dalle norme proposte ai sensi del comma 5 è affidato ai Nuclei di analisi e valutazione della spesa previsti dall’articolo 39 della legge 196/2009, che devono segnalare eventuali scostamenti al ministro dell’Economia e al ministro competente. L’ultimo passaggio previsto è il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all’articolo 41 della legge 196/2009, con il quale saranno evidenziati i risultati di tutte queste attività.

Finanziamento dei partiti politici (articolo 6).Si riduce del 10% l’ammontare dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le campagne per il rinnovo del Senato, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

Flessibilità di bilancio (articolo 10, commi 14 e 15). Per gli anni 2012, 2013 e 2014, in via sperimentale e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, possibilità di adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato (di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b, della legge 196/2009), nell’ambito di ciascun ministero, anche tra programmi differenti. La misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, non deve comunque pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali, e, comunque non può superare il limite del 20% delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. Divieto di dequalificazione della spesa: resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per il finanziamento delle spese di parte corrente. Norma interpretativa dell’articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità (196/2009), i quali indicano le spese che rientrano nella categoria delle spese non rimodulabili del bilancio dello Stato. Nell’ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie: relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; per interessi passivi; derivanti da obblighi comunitari e internazionali; per ammortamento di mutui; vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Flotta aerea protezione civile, riduzione 8 per mille allo Stato (articolo 21, comma 9). Stanziati 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 222/1985, relativa alla quota destinata allo Stato dell’8 per mille dell’Irpef.

Fondo “depositi dormienti”, riduzione (articolo 13, comma 1). Rimodulata, tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del cosiddetto “fondo depositi dormienti”: ridotta dell’importo di 100 milioni per l’anno 2011; incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2015.

Fondo di finanziamento degli interventi urgenti e indifferibili, riduzione (articolo 13, comma 2). Ridotta di 49,5 milioni di euro per l’anno 2011 la dotazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili.

Fondo esigenze urgenti e indifferibili, riduzione (articolo 21, comma 7). Ridotto di 12,5 milioni di euro per l’anno 2011, la dotazione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili (articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 5/2009).

Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie (articolo 32, commi 1 e 16). Viene istituito, nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture il «Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali», con una dotazione di 930 milioni per l’anno 2012 e un miliardo per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del fondo sono assegnate dal Cipe, su proposta di Tesoro e ministero delle Infrastrutture e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzarsi con la procedura per i lotti costruttivi (Finanziaria 2010). Si tratta, come segnalato dalla relazione tecnica , degli interventi di potenziamento dell’asse ferroviario Monaco – Verona: Galleria di base del Brennero; della Linea AV-AC Milano – Genova: Terzo valico Dei Giovi; e della Linea AV-AC Milano – Verona: Tratta Treviglio – Brescia. Inoltre, si dirotta alla spesa per la tutela e gli interventi a favore di beni e attività culturali, a decorrere dal 2012, una quota fino al 3% del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie. L’assegnazione è disposta con delibera Cipe, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, su proposta del ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con Infrastrutture e Tesoro. Al Cipe medesimo viene trasmessa annualmente dal ministro per i Beni e le attività culturali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Fondo spese urgenti e indifferibili, inserita nuova voce (articolo 21, comma 10). Inserisce gli “eventi celebrativi di carattere internazionale” tra le finalità previste dall’ultima voce dell’elenco 1 della legge di stabilità 2011 (legge 220/2010), il quale indica gli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse per il 2011 del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili.

Fondo strategico per il paese a sostegno dell’economia reale, riduzione (articolo 13, comma 3). Viene ridotta la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione del fondo viene così ridotta: 252 milioni di euro per l’anno 2012; 392 milioni di euro per l’anno 2013; 492 milioni di euro per l’anno 2014; 592 milioni di euro per l’anno 2015; 542 milioni di euro per l’anno 2016; 442 milioni di euro per l’anno 2017; 342 milioni di euro per l’anno 2018; 292 milioni di euro per l’anno 2019; 242 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

Gare nel settore dei giochi (articolo 24, commi da 24 a 28). Vengono disciplinati i requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi. In particolare, si estende l’ambito dei soggetti nei cui confronti devono essere effettuati gli accertamenti antimafia anche con riferimento alla materia dei giochi pubblici. Arriva poi il divieto di partecipazione a gare né al rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici al soggetto il cui titolare o il rappresentante legale risulti condannato anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato per reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) , mafia (art. 416-bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato in misura superiore al 2% del capitale o patrimonio da persone fisiche condannate, imputate o indagate, per uno dei predetti delitti. A tal fine la norma stabilisce che i soggetti, costituiti in forma di società di capitali, che partecipano a gare o a procedure a evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, devono dichiarare il nominativo dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 2 per cento. In caso di dichiarazione mendace è disposta l’esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura. Per le concessioni in corso tale dichiarazione è richiesta in sede di rinnovo. Si stabiliscono infine i requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico, escludendo dalla possibilità di essere titolari o conduttori di esercizi commerciali, locali o altri spazi in cui sia offerto gioco pubblico le persone nei cui confronti sussistano le condizioni ostative di cui all’articolo 10 della legge 575 del 1965 (Legge antimafia).

Gestione “mutualità pensioni” (articolo 18, comma 20). Possibilità, a decorrere dal 1° ottobre 2011, che la contribuzione al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari sia effettuata anche tramite esercizi commerciali convenzionati.

Gestioni commissariali governative ferroviarie (articolo 21, comma 5). Attribuiti alla competente Direzione generale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie. I commissari governativi attualmente in carica cessano dall’incarico e dall’esercizio delle funzioni. Scopo della norma è il contenimento della spesa pubblica e il completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione e amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa.

Giochi, competenze (articolo 24, commi da 8 a 16). Arrivano norme che concernono le competenze di accertamento in materia di giochi pubblici. Analogamente alla disciplina che definisce i compiti dell’agenzia delle Entrate in materia di accertamenti sulle imposte sui redditi ed IVA – si prevede, in particolare, che le competenze in materia di rettifica e accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi spettino agli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche sulla base di accertamenti constatati dalla Guardia di Finanza o da altri organi di Polizia. Gli avvisi relativi a rettifiche e accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l’imposta. Nei casi di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale o nei casi di sottrazione di base imponibile all’imposta unica, l’Amministrazione dei monopoli di Stato determina l’imposta dovuta anche in modo autonomo mediante metodologie induttive (“elementi documentali comunque reperiti”). In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente ai fini della determinazione dell’imposta unica si applica l’aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa.

Ice (articolo 14, commi 17-27). Viene soppresso l’Istituto nazionale del commercio estero, disciplinato il passaggio delle funzioni del soppresso Ice e delle risorse umane, strumentali e finanziarie, al ministero dello Sviluppo economico e al ministero degli Affari esteri per le parti di rispettiva competenza. Abrogata la relativa legge di riforma dell’Ice. In particolare la norma prevede il trasferimento al ministero dello Sviluppo economico di “funzioni, risorse di personale, finanziarie e strumentali” e dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente soppresso, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale. Il personale in servizio presso gli uffici dell’Ice all’estero è assegnato a istituende apposite sezioni nell’ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari. Le risorse già destinate all’Ice per il finanziamento dell’attività di promozione e di sviluppo degli scambi internazionali sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico. Si conferisce ai due ministeri (Mise e Mae) il potere di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e di internazionalizzazione delle imprese, che entrambi esercitano in una “cabina di regia”, nella quale i tre organi pubblici (ministri degli Affari esteri, dello Sviluppo economico e dell’Economia) sono numericamente controbilanciati da tre soggetti di diritto privato (un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell’industria italiana e della Associazione bancaria italiana). Si tratta di un organo competente sulla fissazione delle “linee guida e di indirizzo strategico per l’utilizzo delle relative risorse”, dalla quale discende anche l’apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari. Istituzione delle Sezioni per la promozione degli scambi nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari e la disciplina relativa al personale in servizio presso i soppressi uffici Ice all’estero e quello locale impiegato anche a tempo indeterminato. L’apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l’uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Mae tenuto conto degli indirizzi della “cabina di regia”. Le Sezioni sono coordinate dal Capo Missione. All’interno delle stesse, opera il personale in servizio presso i soppressi uffici Ice all’estero fino alla scadenza dell’incarico. Le predette Sezioni sono istituite nell’ambito delle risorse trasferite al Mae con Dpcm. Il personale locale impiegato, anche a tempo indeterminato, è attribuito al Mae. Il Mise può destinare alle Sezioni all’estero un contingente massimo di 100 unità, previo nulla osta del Mae e accreditato in conformità alle convenzioni di Vienna. Previsto che il funzionario responsabile sia accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica, mentre il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico. Le modalità di impiego di tutte le risorse assegnate alle Sezioni sono disciplinate con Dpcm, su proposta del ministro degli Affari esteri, di concerto con il ministro dell’Economia, del ministro dello Sviluppo economico e del ministro per la Pubblica amministrazione. Disciplinato l’inquadramento giuridico e il trattamento economico dei dipendenti a tempo indeterminato (ex Ice) trasferiti al Mise. L’inquadramento nei ruoli del Mise dovrà avvenire sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, assicurando l’invarianza della spesa complessiva. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici “a qualsiasi titolo” conseguiti. Previsto che per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Previsto che dall’attuazione del comma 26 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Immobili pubblici: acquisto, vendita, manutenzione e censimento (articolo 12). Disposizioni in ordine alle operazioni di acquisto, vendita, manutenzione e censimento degli immobili di proprietà pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni. All’Agenzia del demanio è attribuito il compito di gestire in maniera accentrata le decisioni di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. Le relative risorse – previa corrispondente riduzione degli stanziamenti a disposizione delle amministrazioni interessate, fatte salve quote residuali necessarie per piccole manutenzioni e per altri interventi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – confluiranno in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale presso il ministero dell’Economia e delle finanze. A partire dal 1° gennaio 2012, le operazioni di acquisto e vendita degli immobili da parte delle amministrazioni pubbliche sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi con decreto non regolamentare del ministero dell’Economia. Disposizioni in merito alle attività di manutenzione degli immobili pubblici: spetta all’Agenzia del demanio la gestione accentrata delle risorse necessarie alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali risorse confluiscono in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale appositamente istituiti presso il ministero dell’Economia, escluse le quote residuali di interventi di pertinenza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e, limitatamente ad opere di piccola manutenzione, delle singole Amministrazioni che gestiscono gli immobili. Novellate alcune disposizioni normative per renderle conformi al contenuto dell’articolo.

Impianti di produzione di energia (articolo 35, commi 8 e 9). Si modifica l’articolo 5-bis della legge 33 del 2009 che disciplina in forma agevolata la riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in impianti alimentati a carbone o altro combustibile solido. La norma del 2009 autorizzava la deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale per gli impianti di produzione di energia elettrica, purché la riconversione assicuri l’abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione. Veniva precisato, tuttavia, che in alcuni casi disposizioni di legge regionale ponevano, come vincolo per la riconversione, anche quello di una previa comparazione in termini di impatto ambientale tra diversi modalità/combustibili di alimentazione. La novella introdotta dalla norma in esame tende a superare questo obbligo di previa comparazione, stabilendo che il regime derogatorio dettato dall’art. 5-bis per la riconversione degli impianti alimentati a olio combustibile comprende anche la deroga ad eventuali obblighi di comparazione, sotto il profilo dell’impatto ambientale, fra combustibili diversi. La novità si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Impianti di telecomunicazioni, semplificazioni in arrivo (articolo 35, commi 4 e 5). In particolare si semplificano gli adempimenti amministrativi riferiti a impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni. In primo luogo si consente l’espletamento delle procedure autorizzatorie per gli impianti radiolettrici di debole potenza e con superficie radiante di ridotte dimensioni mediante una comunicazione, da effettuarsi contestualmente all’attivazione dell’impianto, all’ente locale e all’organismo competente a effettuare i controlli di cui alla legge 36/2001. Si modifica poi l’articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 259/2003 che disciplina le istanze di autorizzazione e le denunce di attività relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, o alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti. Le predette istanze e denunce si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda – fatta salva l’ipotesi di dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico – non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. La norma in esame integra la disposizione prevedendo che, in alternativa al provvedimento di diniego, possa essere comunicato un parere negativo da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli (legge 36/2001). Anche in questo caso, opera il meccanismo di silenzio assenso qualora il parere non sia stato espresso nei termini.

Imposta di bollo sui conti di deposito titoli, incremento (articolo 23, comma 7). Viene incrementato l’ammontare dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari. Viene modificato l’articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr 642/1972 recante la disciplina dell’imposta di bollo. Eliminate le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico bancario (Dlgs 385/1993 (norma che disciplina le comunicazioni periodiche alla clientela nei contratti di durata) dal novero dei documenti attualmente sottoposti a imposta di bollo pari a 22,80 euro per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale (ossia 11,40 euro con periodicità semestrale, 5,70 euro con periodicità trimestrale e 1,90 euro con periodicità mensile). Per tali comunicazioni viene disposta un’apposita disciplina. Per effetto delle nuove norme, le comunicazioni relative ai depositi di titoli verranno sottoposte a imposta di bollo secondo le seguenti modalità: per le comunicazioni concernenti i depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a 50mila euro, dal 2011 l’imposta è aumentata rispetto agli importi previsti al comma 2-bis, ma il nuovo ammontare non viene incrementato nel tempo. Infatti, per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale l’imposta ammonterà a 34,20 euro (ossia 17,1 euro con periodicità semestrale, 8,55 euro con periodicità trimestrale e 2,85 euro con periodicità mensile); per le comunicazioni relative a depositi di ammontare pari o superiore alla soglia di 50mila euro, le norme dispongono un graduale aumento dell’imposta nel tempo, variabile secondo l’entità dei depositi.

Imposta unica su scommesse e giochi, liquidazione (articolo 24, commi da 1 a 7). Viene introdotta la liquidazione automatica dell’imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza. In particolare la norma stabilisce che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede: alla liquidazione dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; e al controllo della tempestività e della rispondenza in relazione ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni contenute della banca dati del Tesoro. In caso di omissioni o di carenze nei versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato, per evitare la reiterazione degli errori, viene comunicato al concessionario, che può, a sua volta, fornire i chiarimenti necessari all’ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quest’ultima, in caso sussista pericolo per la riscossione, provvede al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta unica. In mancanza di versamento, le somme che risultano dovute a titolo d’imposta unica, e di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale sia dovuta l’imposta unica. È previsto anche che in mancanza di pagamento delle cartelle esattoriali entro i termini di scadenza, l’Amministrazione finanziaria possa procedere alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario con la convenzione di concessione. In tal caso l’Amministrazione dovrà comunicare l’importo del credito per imposta, sanzioni e interessi estinto tramite escussione delle garanzie a Equitalia, affinché quest’ultima possa procedere a riscuotere coattivamente l’eventuale credito residuo.

Imprenditori agricoli in crisi (articolo 23, comma 43). In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore agricolo in crisi, si consente agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e alla transazione fiscale.

Indagini finanziarie, potenziamento (articolo 23, commi da 24 a 27). La disposizione reca norme aventi la finalità di ampliare i destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell’Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici dell’amministrazione finanziaria di acquisire informazioni anche da società ed enti di assicurazione per quanto riguarda le attività di natura finanziaria. Sono introdotte inoltre norme volte a razionalizzare l’attività di indagine, mediante accesso, sull’industria finanziaria.

Indennità di malattia (articolo 18, comma 16). Nuove disposizioni in materia di indennità di malattia. Obbligo, a decorrere dal 1° maggio 2011, per i datori di lavoro, al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia, ai sensi dell’articolo 31 della legge 41/1986 (concernente la contribuzione per il Ssn), e per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente. Le contribuzioni restano acquisite alla gestione previdenziale e conservano la loro efficacia non per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 bensì per quelli anteriori al 1° maggio 2011.

Indennità integrativa speciale (articolo 18, commi da 6 a 9). Norme di interpretazione autentica, relative ai criteri di calcolo, vigenti in passato, della perequazione automatica dell’indennità integrativa speciale dei trattamenti pensionistici.

Infrastrutture, potenziamento sistema informativo (articolo 32, commi 8 e 10). Si dispone un finanziamento, per l’anno 2011, di 16,7 milioni di euro per il sistema informativo del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La relazione tecnica puntualizza che tale spesa sarà destinata all’infrastrutturazione informatica e al funzionamento dei sistemi informativi degli uffici dell’amministrazione centrale e periferica.

Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica amministrazione (articolo 11). Disposizioni per razionalizzare la spesa per l’acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, in particolare attraverso l’incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti. Il ministero dell’Economia, a decorrere dal 30 settembre 2011, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, deve: avviare un piano volto all’ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione; pubblicare sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano. Il ministero dell’Economia, anche avvalendosi di Consip, deve mettere a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, secondo quanto definito con apposito decreto del ministero dell’Economia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell’Economia l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider). Per le merceologie per le quali viene attuato il piano, Consip predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. Non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Se non si ricorre alle convenzioni quadro stipulate da Consip, gli atti e i contratti posti in essere in violazione dei relativi parametri prezzo-qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Le comunicazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a effettuare nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica del rispetto dei parametri prezzo qualità. Disciplina speciale per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo in esame, ferme restando le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti ai fini dell’applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente. Previsto che il ministero dell’Economia stipuli – su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 165/2001 – convenzioni per l’erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Disposizione speciale per il ministero della Giustizia: il dicastero di via Arenula, con decreto di concerto con il ministero dell’Economia, individua periodicamente i beni e i servizi strumentali all’esercizio delle competenze istituzionali, per l’acquisizione dei quali il ministero della Giustizia si avvale di Consip, in qualità di centrale di committenza. Viene esteso alle nuove iniziative – siano esse convenzioni, ovvero accordi quadro o gare su delega – il meccanismo di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico degli aggiudicatari, già previsto dall’articolo 453, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006). Poi la relazione di cui all’articolo 26, comma 4, della legge finanziaria per il 2000 (legge 488/1999), deve illustrare i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l’attuazione di quanto previsto dall’articolo in esame per ciascuna categoria merceologica. La relazione deve essere inviata alla Ragioneria generale dello Stato entro il mese di giugno di ciascun anno.

Invalidità, accertamento dei requisiti (articolo 18, comma 22). Affidamento all’Inps, da parte delle regioni, mediante la stipula di convenzioni, delle funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Irap, maggiori entrate per riduzione trasferimenti per incremento Irap società concessionarie, banche e assicurazioni (articolo 23, commi 5 e 6). A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 viene incrementata l’aliquota Irap da applicare nei confronti di alcuni soggetti passivi. In particolare: nei confronti delle società di capitali e degli enti commerciali (di cui all’articolo 5 del Dlgs 446/1997) esercenti attività di imprese concessionarie – diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori – l’aliquota è innalzata al 4,20 per cento (+0,30 per cento rispetto all’aliquota ordinaria, pari al 3,9 per cento); per i soggetti operanti nei settori bancario e finanziario (di cui all’articolo 6 del Dlgs 446/1997) l’aliquota è aumentata al 4,65 per cento (+0,75 per cento rispetto a quella ordinaria); per i soggetti operanti nel settore assicurativo (di cui all’articolo 7 del Dlgs 446/1997) l’aliquota viene portata al 5,90 per cento (+2 per cento rispetto a quella ordinaria). Le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame); per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la modifica sarà operativa con riferimento al periodo d’imposta 2011.

Iscrizione e contribuzione agli enti previdenziali privatizzati dei soggetti già pensionati, obbligatorietà (articolo 18, commi 11 e 12). Obbligo dell’iscrizione e della contribuzione a carico dei soggetti, già pensionati, che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Si impone agli enti previdenziali di diritto privato (di cui ai Dlgs 509/1994 e 103/1996), di adeguare allo scopo i propri statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per i richiamati soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria per gli iscritti a ciascun Ente. Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, che ha istituito la gestione separata Inps, in merito all’ambito soggettivo di iscrizione alla gestione stessa: i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso la richiamata gestione sono esclusivamente quelli che svolgono attività non subordinate all’iscrizione ad appositi albi professionali, o attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali privatizzati, a esclusione dei soggetti richiamati nello stesso comma, per i quali sussiste appunto l’obbligo di iscrizione e contribuzione alle Casse privatizzate. Resta comunque ferma la possibilità di includere i propri iscritti nella gestione separata Inps.

Ispesl, proroga della carica di direttore generale (articolo 18, comma 21). Proroga dell’incarico di direttore generale dell’Ispesl fino al compimento della fase transitoria relativa alla soppressione dell’Ispesl medesimo e del suo assorbimento da parte dell’Inail, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Istituto Luce – Cinecittà (articolo 14, commi 6-14). Disposizioni per il riordino della società per azioni Cinecittà Luce attraverso la costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce – Cinecittà. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di manovra, costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce- Cinecittà, con sede in Roma. Il capitale sociale della società viene stabilito in 15mila euro. La titolarità della relativa partecipazione – che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi – è assunta dal Mef, mentre i diritti del socio sono esercitati dal Mibac, sentito il Mef, relativamente ai profili patrimoniali, finanziari e statutari. All’onere si provvede attraverso la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 163/1985, concernente la dotazione del Fus, come determinata dalla tabella C della legge di stabilità 2011. L’individuazione delle risorse umane, strumentali e patrimoniali, appartenenti alla Cinecittà Luce spa, da trasferire alla società Istituto Luce – Cinecittà a titolo gratuito, è effettuata con decreto di natura non regolamentare emanato dal ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il ministro dell’Economia, entro trenta giorni dalla data di costituzione della società a responsabilità limitata. Il ministro per i Beni e le attività culturali emana, con cadenza annuale, un atto di indirizzo contenente gli obiettivi strategici della società, con riferimento a tre esercizi sociali. L’atto di indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale fra i quali sono ricomprese: attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società; distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi ammessi ai benefici di cui al Dlgs 28/2004, nonché produzione documentaristica basata sul patrimonio. Nell’atto di indirizzo possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Mibac. In particolare il riferimento è alla promozione del cinema italiano all’estero, alla gestione dei diritti filmici a qualunque titolo detenuti dallo Stato, nonché all’eventuale gestione, per conto del Mibac, del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, e dell’annessa contabilità speciale. Non possono, invece, essere ricomprese attività di produzione cinematografica, ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b). La società Istituto Luce – Cinecittà sottopone all’approvazione del ministro per i Beni e le attività culturali una proposta di programma annuale delle attività, coerente con gli obiettivi strategici contenuti nell’atto di indirizzo. Il ministro assegna anche le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del programma annuale, nonché al funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. La Cinecittà Luce s.p.a. è posta in liquidazione e trasferita alla Società Fintecna Spa (o a società da essa interamente controllata), a decorrere dalla data di emanazione del decreto ministeriale, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale già in carica presso la società posta in liquidazione. Nomina di un collegio di tre periti – designati, rispettivamente, dalla società trasferitaria, dal Mibac e dal Mef (quest’ultimo con funzioni di presidente), e il cui compenso è determinato con decreto del Mef – con il compito di realizzare, entro 90 giorni dalla data di consegna della situazione economico-patrimoniale della società, una verifica della medesima situazione economico-patrimoniale e una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione della società trasferita. Il decreto ministeriale può prevedere il trasferimento al Mibac di alcune funzioni attualmente svolte dalla Cinecittà Luce spa. Il medesimo decreto individua anche le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Mibac, mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà Luce spa. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi da 6 a 13 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

Lampedusa, zona franca urbana (articolo 23, commi 44 e 45). In considerazione del permanere dello stato di crisi nell’isola di Lampedusa in relazione all’afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa, la norma in esame differisce il termine – dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 – relativo alla sospensione dei versamenti tributari, e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza.

Liberalizzazione del collocamento (articolo 29, comma 1). Si sostituisce l’articolo 6 della Legge Biagi che disciplina i regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di intermediazione in materia di lavoro, introducendo misure di semplificazione amministrativa e volte ad assicurare la trasparenza operativa. In sintesi, si autorizza a svolgere attività di intermediazione: le scuole, le università, pubbliche e private, i comuni (anche in forma associata e le comunità montane), le camere di commercio, le associazioni sindacali e datoriali. E ancora: i patronati, gli enti bilaterali, le associazioni senza fini di lucro, l’Enpals, i siti internet no profit e un apposito ente dell’ordine nazionale dei consulenti del lavoro. Per tutti i soggetti ammessi al “nuovo” collocamento l’autorizzazione all’attività di intermediazione è subordinata all’interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale Cliclavoro (secondo modalità definite con decreto del ministero del Lavoro da adottare entro 30 giorni), e al rilascio alle Regioni e al ministero del Lavoro di ogni informazione utile ai fini del monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 2mila a 12mila euro) e con la sospensione dell’attività.

Liberalizzazione servizi e attività economiche (articolo 29, commi 1-bis e da 2 a 4). Si prevede che il Governo, sentita l’Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi, istituita presso via Arenula, elabori proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. In ogni caso, decorso il termine di 8 mesi dalla conversione del decreto legge in esame, tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. Questa liberalizzazione non si applica alle categorie implicitamente menzionate dall’art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all’esercizio professionale.

Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari (articolo 15). Introdotta una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, restando comunque salva – viene espressamente precisato – la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici. Le disposizioni non trovano applicazione per gli enti territoriali e agli enti del servizio sanitario nazionale. La nuova disciplina si applica quando: la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili; se l’ente stesso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Un decreto del ministro vigilante, di concerto con il ministro dell’Economia: pone l’ente in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono; è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell’ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti, e provvede all’estinzione dei debiti nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione o di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell’ente. Ogni atto adottato o contratto sottoscritto in violazione di tali disposizioni è nullo. Possono essere revocati in ogni momento, con le modalità previste per la nomina: i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell’articolo 11 della legge 400/1988, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali; i commissari straordinari delegati nominati, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 185/2008, al fine di vigilare sui tempi di realizzazione degli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali; i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 105/2010, per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, o per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico; i commissari e sub commissari ad acta nominati, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 159/2007, per l’attuazione dei piani di rientro sanitari. Ai commissari o sub commissari revocati spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all’attività effettivamente svolta. Disciplina di carattere generale per la determinazione di compensi dei commissari e dei sub commissari suddetti (ad eccezione dei commissari per i piani di rientro). La violazione delle disposizioni contenute nel comma costituisce responsabilità per danno erariale. I compensi dei commissari per i piano di rientro sanitari restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del ministro dell’Economia, di concerto col ministro della Salute. Si prevede che il commissario monocratico delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse ad amministrazione straordinaria sia affiancato da due ulteriori commissari. Le nuove disposizioni sui commissari straordinari non devono comportare aumento dei costi delle procedure, dunque, i compensi ora riconoscibili al commissario vengono ripartiti per i tre commissari.

Livellamento remunerativo Italia-Europa (articolo 1). Il trattamento economico di titolari di cariche elettive e i vertici di enti e istituzioni non può superare la media, ponderata rispetto al Pil, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell’area euro (Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Grecia e Belgio). Per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dunque, il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali. Il tetto si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Istituzione di una Commissione – con un Dpcm da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto di manovra – presieduta dal residente dell’Istat e composta da quattro esperti, in carica quattro anni. Entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, provvederà alla ricognizione e all’individuazione della media dei trattamenti economici riferiti all’anno precedente, e aggiornati all’anno in corso sulla base delle previsioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. La ricognizione e l’individuazione per il 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra, le Regioni sono tenute a adeguare la propria legislazione alle nuove previsioni. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono adeguare la propria legislazione alle disposizioni, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. I componenti delle autorità amministrative e i dipendenti delle autorità e delle agenzie elencate nell’allegato B della manovra, che sono dipendenti pubblici, siano collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza. Le nuove disposizioni, ad eccezione del comma 3, si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi, e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati, alla data di entrata in vigore della manovra.

Limiti per amministrazioni pubbliche a spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre (articolo 10, comma 20). Modificato l’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 8, del decreto legge 78/2010, che disciplina le esclusioni dai limiti alla spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato. Interviene limitatamente alla parte relativa alle mostre autorizzate dal ministero per i Beni e le attività culturali, stabilendo che le disposizioni di contenimento di cui al citato comma 8 non si applicano per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni di euro, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente, nonché dal patto di stabilità interno, dal ministero per i Beni e le attività culturali di concerto, ai soli fini finanziari, con il ministero dell’Economia.

Lotto ed Enalotto (articolo 24, commi 39 e 40). La norma in esame disciplina le forme di manutenzione dei giochi del lotto e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. In particolare si prevede che l’Amministrazione autonoma del monopoli di Stato con propri provvedimenti stabilisca innovazioni da apportare al gioco del lotto attraverso: la rimodulazione delle sorti del gioco e dei premi delle relative combinazioni; la rimodulazione o sostituzione di giochi opzionali e complementari; l’introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota fissa. La norma prevede poi l’introduzione di innovazioni da apportare ai giochi numerici a totalizzatore nazionale attraverso: un nuovo concorso numerico in ambito europeo con giocata fissa da 2 euro, con destinazione del 50% della raccolta a montepremi, e con destinazione del 38% della raccolta nazionale a imposta; modifiche al gioco Win for Life, mantenendo un montepremi pari al 65% della raccolta e un imposta pari al 23% della raccolta; l’introduzione, in via definitiva, del concorso speciale del gioco Enalotto (denominato «Si vince tutto superenalotto») per un numero massimo di 12 eventi.

Multe per pubblicità lungo le strade (articolo 36, comma 10-bis). Aumenta l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse. La sanzione, che attualmente è fissata nel minimo a 159 e nel massimo a 639 euro, viene elevata a 1.376,55 euro nel minimo e 13.765,50 nel massimo. Si prevede inoltre la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato con il contravventore.

Negozi, apertura e chiusura liberalizzate (articolo 35, commi 6 e 7). Si introduce un regime sperimentale di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città d’arte. La nuova disposizione esclude ora, per l’attività commerciale, anche l’obbligo di rispettare vincoli e prescrizioni in tema di orari di apertura e chiusura giornaliera, di chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Tale esenzione non è però né generalizzata né definitiva. Da un lato, infatti, la norma attribuisce espressamente carattere sperimentale al nuovo regime; dall’altro esenta dai suddetti vincoli i soli esercizi commerciali siti in comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche e d’arte. I vincoli e prescrizioni di orario e sulle chiusure festive e infrasettimanali continueranno, perciò, a valere per gli esercizi commerciali di tutti gli altri comuni. Specifica importante: si vincolano Regioni ed enti locali ad adeguare al nuovo regime le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro la data del 1° gennaio 2012.

Noleggio autoveicoli (articolo 23, comma 42). Per i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente, al fine di semplificare i relativi adempimenti, la norma sopprime l’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e prevede l’emissione della fattura.

Nuove concessioni sportive (articolo 24, commi 37 e 38). Si prevede che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il 30 ottobre 2011, attui una o più procedure selettive aventi a oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (massimo 7mila punti) aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici. Potranno partecipare soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all’entrata in vigore del presente decreto-legge, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti dalla normativa vigente ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi.

Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica (articolo 8). Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della manovra, tutti gli enti e gli organismi pubblici dovranno inserire sul proprio sito istituzionale, curandone il periodico aggiornamento: l’elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l’entità; una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l’ente o organismo o tra le società controllate; l’indicazione se, nell’ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società abbiano raggiunto il pareggio di bilancio

Organi collegiali che operano presso il Ministero dell’ambiente (articolo 5, comma 3). Esclude la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – Via e Vas e la Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – Ippc dall’ambito di applicazione di alcune disposizioni di carattere generale riguardanti gli organi collegiali introdotte dal decreto-legge 112/2008 e dal decreto-legge 223/2006, quali i limiti alla proroga, la valutazione di perdurante utilità, il limite della durata biennale con proroga legata ad obiettivi di risparmio. Il comma contiene una norma di interpretazione autentica secondo la quale l’esclusione degli organi operanti presso il ministero dell’Ambiente dall’onorarietà della partecipazione agli organi collegiali prescritta in generale dall’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 78/2010 si deve intendere, limitatamente alle due commissioni sopra citate, nel senso che a esse non si applicano neanche gli altri limiti disposti in via generale per gli organi collegiali dall’articolo 68 del decreto legge 112/2008 e dall’articolo 29 del decreto legge 248/2006.

Organizzazioni sindacali fasciste (articolo 18, comma 17). Ripristino, con effetto retroattivo, dell’articolo 43 del DlgsLgt 369/1944, recante la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni. Tale articolo ha fatto salve – ferme restando, naturalmente, le successive modifiche – le disposizioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi economici delle organizzazioni sindacali fasciste.

Partecipazione a banche e fondi internazionali (articolo 21, comma 6). Autorizzata, per l’anno 2011, la spesa di 200 milioni di euro per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali.

Partite Iva inattive (articolo 23, commi 22 e 23). Si punta a ricondurre il numero delle partite Iva a quelle effettivamente in attività, anche al fine di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria. È prevista la cancellazione d’ufficio delle partite Iva inattive da tre anni. E’ prevista poi una sanatoria per l’ipotesi di mancata dichiarazione di cessazione dell’attività.

Patto di stabilità interno: parametri di virtuosità (articolo 20). Disposizioni relative al concorso degli enti territoriali alla manovra di finanza pubblica, attraverso modifiche e integrazioni alla disciplina del patto di stabilità e ad altre disposizioni in materia di finanza locale. Redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base di nuovi criteri di ‟virtuosità”, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti; aumento del concorso di regioni ed enti locali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in misura pari a complessivi 3.200 milioni di euro per il 2013 e complessivi 6.400 milioni di euro a decorrere dal 2014. Riduzione delle risorse destinate a legislazione vigente ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte. Disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate ad accrescere l’efficacia della disciplina del patto di stabilità interno. In particolare tali misure riguardano: le assunzioni di personale da parte degli enti locali (comma 9, che modifica il comma 7 dell’articolo 76 del dl 112/2008); disposizioni di carattere antielusivo inerenti la disciplina del patto di stabilità interno (commi 10-12, che introducono i commi 111-bis e 111-ter dell’articolo 1 della legge 220/2010); obbligo, da parte dei comuni, di scioglimento delle società in perdita (comma 13, che modifica il comma 32 dell’articolo 14 del decreto legge 78/2010); obbligo di adeguamento, da parte delle regioni, della propria normativa a seguito di sentenze della Corte costituzionale. Modalità applicative delle riduzioni di trasferimenti agli enti locali nell’ambito nuovo regime di ‘federalismo fiscale municipale’ dettato dal Dlgs 23/2011. Accertamenti di somme relativi a Roma capitale: si precisa che tutte le entrate del comune di Roma di competenza dell’anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, e vi comprende espressamente quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all’anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.

Pensioni, adeguamento dei requisiti all’incremento della speranza di vita (articolo 18, comma 4). Modificata la disciplina normativa introdotta dall’articolo 12 del decreto legge 78/ 2010, che precede l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita rilevato dall’Istat. Anticipo al 1° gennaio 2013 (invece del 1° gennaio 2015) del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all’indice di speranza di vita. Anticipo al 2011 (in luogo del 2014) dell’obbligo per l’Istat di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita. Posticipato al 31 dicembre di ogni anno (al posto del 30 giugno) l’obbligo per l’Istat di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni.

Pensioni ai superstiti, norma anti-badanti (articolo 18, comma 5). Viene ridotta, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti dell’assicurato o pensionato deceduto, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata Inps. La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, o inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità.

Pensioni di anzianità, posticipo delle decorrenze dei trattamenti (articolo 18, commi 22-ter, 22-quater e 22-quinquies). Posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità, pari a un mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012, a due mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014. Le decorrenze previgenti continuano tuttavia ad applicarsi a un contingente di 5mila lavoratori che si trovino in particolari condizioni: llavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della legge 223/1991); lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 662/1996). Previsto un monitoraggio da parte dell’Inps.

Pensioni di vecchiaia delle lavoratrici, requisiti anagrafici (articolo 18, comma 1). Dal 1° gennaio 2020 è previsto un progressivo innalzamento, da 60 a 65 anni, del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Ago o di forme sostitutive della stessa o della gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995). In particolare, il requisito anagrafico di 60 anni per il sistema retributivo e misto e il requisito di 60 anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 243/2004 vengono incrementati di un mese. Tali requisiti sono ulteriormente incrementati di 2 mesi a decorrere dal 2021, di 3 mesi dal 2022, di 4 mesi dal 2023, di 5 mesi dal 2024, di 6 mesi dal 2025 per ogni anno fino al 2031 e di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 2032.

Pensioni, limitazioni alla rivalutazione automatica per i trattamenti oltre 5 volte il minimo Inps (articolo 18, comma 3). Limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps. La misura è a titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, Per questi trattamenti pensionistici la rivalutazione non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo, con riferimento alla quale la rivalutazione è applicata nella misura del 70 per cento. Sempre per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Poker sportivo (articolo 24, comma 34). La norma interviene in materia di regolamentazione del «poker sportivo» prevedendo che, con provvedimento del direttore generale dei Monopoli, siano disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo e siano anche determinati l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L’aliquota d’imposta unica dovuta dal concessionario è stabilita in misura pari al 3% della raccolta. È prevista anche l’aggiudicazione, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, di concessioni novennali per l’esercizio del poker sportivo, in numero non superiore a mille; i punti di esercizio sono aggiudicati ai soggetti che abbiano presentato le offerte economicamente più elevate rispetto a una base di 100mila euro.

Prelievo unico erariale (articolo 24, commi 17 e 18). Si dettano norme per la determinazione forfetaria del prelievo erariale unico (Preu). In particolare si prevede che, nelle ipotesi in cui non sia leggibile il contatore degli apparecchi da divertimento, in quanto i dati non siano stati memorizzati, non siano leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, l’importo forfetario giornaliero sia raddoppiato. L’importo forfetario giornaliero è attualmente determinato dai Monopoli in 280 euro per apparecchio. Si provvede poi a raddoppiare le sanzioni previste per gli apparecchi che erogano vincite in denaro privi del necessario nulla osta e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Tali sanzioni – attualmente indicate in un importo variabile dal 120 al 240% del Preu dovuto, con un minimo di mille euro – vengono elevate ad un importo che va dal 240 al 480% dell’ammontare del Preu dovuto, con un importo minimo di 5mila euro.

Prestazioni temporanee in agricoltura (articolo 18, comma 18). Interpretazione autentica di due specifiche norme, l’articolo 4 del Dlgs 146/1997 e l’articolo 1, comma 5, del Dl 2/2006. Viene specificato che la base di calcolo delle prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato, nonché la relativa base imponibile contributiva, non comprendono le voci di trattamento di fine rapporto, comunque denominate dalla contrattazione collettiva.

Procedure esecutive, rimborsi (articolo 23, commi 32 e 33). Arrivano disposizioni sul rimborso delle spese relative alle procedure esecutive all’agente della riscossione, che viene svincolato dalla presentazione di comunicazione di inesigibilità del ruolo e, con riferimento alle spese maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell’anno successivo, deve essere erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.

Programma infrastrutture strategiche (articolo 32, commi da 2 a 7). Vengono disciplinati i criteri e la procedura per la revoca di finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche assegnati dal Cipe. In particolare si dispone la revoca dei finanziamenti assegnati entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (Pis) di cui alla legge 443/2001 (cosidetta legge obiettivo) per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stato emanato il decreto interministeriale (previsto dalla Finanziaria 2007) e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Tali disposizioni non si applicano ai finanziamenti approvati per interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali e allo spettacolo per il biennio 2011-2012 (programma Arcus). La norma poi demanda al Cipe, su proposta dei ministri di Infrastrutture e Tesoro, di stabilire la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche.

Proroga termini insesigibilità (articolo 23, comma 34). Arriva la proroga di un anno (al 30 settembre 2012) dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione e si rimodulo, per un analogo periodo di tempo, anche i termini per l’esame delle comunicazioni da parte degli uffici competenti.

Razionalizzazione della spesa sanitaria, disposizioni in materia di spesa sanitaria (articolo 17, commi da 1 a 3). Incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente, dello 0,5% del livello vigente del 2012 e dell’1,4% del livello 2013. Conseguimento degli obiettivi tramite: un’intesa Stato-Regioni, da stipularsi entro il 30 aprile 2012; o, in caso di mancato accordo, l’applicazione delle seguenti disposizioni: dal 1° luglio 2012, l’Osservatorio dei contratti pubblici fornisce alle Regioni i prezzi di riferimento dei beni, compresi dispositivi medici e farmaci, prestazioni e servizi, sanitari e non sanitari, individuati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali, tra quelli di maggiore impatto, in termini di costo, per il Ssn. Le Regioni intervengono, a loro volta, sulla spesa per le prestazioni sanitarie erogate da enti privati accreditati; dal 2013, le aziende farmaceutiche saranno tenute a versare direttamente alle regioni una quota, non superiore al 35% dell’eventuale sforamento del tetto di spesa del 2,4%, fissato per la spesa farmaceutica ospedaliera. L’onere è imputato alle aziende in proporzione ai fatturati relativi ai farmaci ceduti alle strutture pubbliche. L’attuazione della norma è demandata a un regolamento governativo, da emanarsi, su proposta del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia, entro il 30 giugno 2012. Qualora tale termine non venga rispettato, l’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, aggiorna, dal 2013, le tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la conseguente definizione delle migliori soglie di appropriatezza relative alla prescrizione dei farmaci generici da parte dei medici del Ssn. La norma, contenuta nel Dl 78/2010, ha inteso monitorare, utilizzando i dati del sistema Tessera sanitaria, la spesa farmaceutica territoriale al fine di individuare la quota ottimale dei farmaci equivalenti prescritti a prezzo minore per categoria terapeutica equivalente, o uguale composizione in principi attivi. Conseguentemente, a decorrere dal 2013, il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale è rideterminato nella misura del 12,5%, in luogo del tetto attuale fissato al 13,3%; dal 2013, la spesa per l’acquisto di dispositivi medici non può superare il limite del 5,2% del fabbisogno sanitario standard nazionale e regionale. Il valore assoluto dei due limiti è annualmente stabilito da un decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia. Il superamento del limite regionale è interamente a carico della regione ed è escluso l’obbligo di ripianamento per le regioni in equilibrio economico complessivo; dal 2014, è prevista una compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria (farmaceutica e altre prestazioni sanitarie), stabilita con regolamento governativo. Tale misura, aggiuntiva a quanto già disposto dalle regioni, può essere ridotta dalle medesime regioni, assicurando comunque l’equilibrio economico finanziario, con misure alternative, certificate, preventivamente, dal Comitato permanente per i Lea e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti. La quota di compartecipazione per la spesa farmaceutica non concorre alla determinazione del tetto di spesa farmaceutica territoriale. Gli importi derivanti dalle misure previste dalle lettere a), b), c) e d): sono stabiliti nella citata Intesa Stato-regioni; o, in caso di mancato accordo, gli importi: per il 2013, al netto degli effetti da economie di spesa per il personale sanitario dipendente e convenzionato, sono nelle percentuali del 30, 40 e 30% per le misure delle lettere a), b), e c); per il 2014, sono nelle percentuali del 22, 20, 15 e 40% per le misure delle lettere a), b) c) e d). Il residuo 3% corrisponde alle economie di spesa per il personale sanitario dipendente e convenzionato, con facoltà di rideterminare proporzionalmente le suddette percentuali, in caso di incidenza delle economie di spesa per il personale sanitario, differente dal 3 per cento previsto. Conseguentemente, con decreto del ministro dell’Economia, può essere rideterminato il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Estese al 2013 e al 2014 le norme per il contenimento della spesa per il personale del Ssn previste, dall’articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 191/2009, per il triennio 2010-2012.

Razionalizzazione della spesa sanitaria, Regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario (articolo 17, comma 4). Disposizioni per le Regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario. Qualora l’attuazione dei piani di rientro o dei programmi operativi sia ostacolata da disposizioni legislative regionali, gli organi di attuazione ne facciano segnalazione al Consiglio regionale che deve assumere le conseguenti determinazioni entro i successivi 60 giorni. Scaduto tale termine provvede il Consiglio dei ministri, nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 120 della Costituzione, adottando misure anche normative. Norma di interpretazione autentica (comma 88-bis) all’articolo 2 della legge finanziaria per il 2010: i programmi operativi – previsti dalla finanziaria 2010 per la prosecuzione dei piani di rientro oltre i termini stabiliti – predisposti dalle regioni sottoposte ai Piani di rientro costituiscono non solo una prosecuzione ma anche un aggiornamento del Piano tenuto conto del possibile mutato quadro ordinamentale di riferimento in termini di finanziamento assicurato dallo Stato e di nuovi obblighi pattizi o legislativi in capo alle regioni. Per la regione Abruzzo di dispone l’approvazione del programma operativo per l’esercizio 2010 e l’adozione del piano sanitario regionale 2011-2012 da parte del commissario ad acta in modo da garantirne la coerenza con l’obiettivo dell’equilibrio del bilancio sanitario in relazione alle modifiche ordinamentali e finanziarie successivamente intervenute. Viene differito dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine finale di applicazione del divieto transitorio di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere sottoposte ai piani di rientro e in cui, alla data del 1° gennaio 2011, operi il commissario ad acta. Alle finalità del divieto si aggiunge quella di consentire «l’espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario». Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali operi il blocco automatico del turn over del personale del Servizio sanitario regionale viene consentita una limitata deroga al blocco – da disporre con decreto interministeriale su richiesta della regione interessata – in ordine al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, nel rispetto di determinate condizioni.

Razionalizzazione della spesa sanitaria, accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia (articolo 17, comma 5). Disposizioni sull’onerosità degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia. L’obiettivo è di tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 207/2010 che ha stabilito che gli oneri per tali accertamenti non possono restare a carico delle aziende sanitarie locali e gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente si prevede la destinazione di risorse, nel limite massimo di 70 milioni di euro annui, per la copertura di oneri a carico delle pubbliche amministrazioni derivanti dall’eventuale applicazione di tariffe da parte delle regioni. Alle risorse si fa fronte per gli anni 2011 e 2012, a valere sulla quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale non impiegata, in sede di riparto, a seguito della citata sentenza della Corte e, a decorrere dall’esercizio 2013, mediante riduzione di 70 milioni di euro del livello di finanziamento del Ssn.

Razionalizzazione della spesa sanitaria, ticket da 10 euro (articolo 17, comma 6). Viene incrementato di 105 milioni di euro, per il 2011, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge di manovra, ripresa dell’efficacia delle norme che stabiliscono la quota di compartecipazione di 10 euro, a carico degli assistiti non esenti, sulle ricette per l’assistenza specialistica ambulatoriale.

Razionalizzazione della spesa sanitaria, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (articolo 17, commi da 7 a 9). Proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale, coordinato dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà. La proroga è disposta con decreto del ministro della Salute, previo protocollo d’intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con le altre regioni interessate. La proroga è finanziata con 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013; alla copertura si fa fronte, per il 2011, riducendo l’autorizzazione di spesa per l’attuazione del cosiddetto Trattato Italo-Libico (fatto a Bengasi il 30 agosto 2008) e, per gli anni 2012-2013, nell’ambito di un apposito progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse del fondo sanitario nazionale destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, è vincolata la somma di 5 milioni di euro annui. Il ministero della Salute verifica l’andamento della sperimentazione, ai fini della definizione dell’assetto a regime dell’Istituto o della soppressione del medesimo.

Razionalizzazione della spesa sanitaria, Agenzia Italiana del Farmaco (articolo 17, comma 10). Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge di manovra, deve essere modificato il regolamento ministeriale di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), sulla base di alcuni precisi criteri: affidamento al Cda delle modifiche sull’assetto organizzativo dell’Agenzia; riorganizzazione della Commissione tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborsi, prevedendo un numero massimo di componenti pari a 10 (3 designati dal ministro della Salute, uno dal ministro dell’Economia, 4 dalla Conferenza Stato-Regioni oltre al direttore generale dell’Aifa e al presidente dell’Istituto superiore di sanità); indennità ai componenti di questi organismi non superiori alla misura media di quelle corrisposte ai componenti degli analoghi organismi degli Stati membri dell’Ue; indicazione dei servizi e relativi compensi che l’Aifa potrà fornire a terzi; introduzione di un diritto annuale per ciascun azienda farmaceutica che copra i costi della banca dati e delle procedure, con una riduzione per le piccole e medie imprese.

Razionalizzazione e riduzione delle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, abrogazione (articolo 10, comma 6). Abrogazione dell’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 78/2010: si occupava di disposizioni volte ad ottimizzare la spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato al fine di conseguire una riduzione annua della medesima spesa in misura pari al 3% nel 2012 e al 5% a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009.

Razionalizzazione spettro radioelettrico (articolo 25). Si modifica la disciplina recata dalla legge di stabilità 2011 sull’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze da destinare ai servizi di comunicazione elettronica in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili. In particolare, viene trasformato in perentorio il termine del 31 dicembre 2012 entro il quale deve realizzarsi la liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Si prevede inoltre un procedimento forzoso per la liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2012, stabilendo che l’Amministrazione competente proceda senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003). E ancora: arriva un meccanismo compensativo qualora, nonostante il predetto procedimento forzoso, le frequenze non siano disponibili. Dalla scadenza del predetto termine del 31 dicembre 2012 e fino all’effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze non utilizzabili hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Si prevede infine la possibilità per il Tesoro di rivalersi sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse, al fine di recuperare l’importo riconosciuto agli assegnatari delle frequenze impossibilitati a utilizzarle.

Rete telematica videogiochi (articolo 24, commi 35 e 36).Si dettano norme per regolamentare le procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento. Nel dettaglio si stabilisce che entro il 30 settembre 2011 l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvii le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevedendo: l’affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull’accertamento dei requisiti da parte dei Monopoli; i soggetti aggiudicatari sono autorizzati all’installazione dei videoterminali (da un minimo del 7% fino a un massimo del 14% del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi) a fronte del versamento di euro 15mila per ciascun terminale VLT (videolotteries); e la durata delle autorizzazioni all’installazione dei videoterminali fino al termine delle concessioni.

Revisione contabile (articolo 37, comma 20). La norma introduce il controllo di regolarità contabile per gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa, tributaria e militare. In particolare, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, devono affidare il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, e sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri (di cui uno designato dal Tesoro). E’ autorizzata la spesa di 63mila euro annui a decorrere dal 2011.

Riallineamento (articolo 23, commi da 12 a 15). Si amplia l’operatività delle norme che consentono il riallineamento delle divergenze che emergono a seguito di operazioni aziendali straordinarie (aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR o, rispettivamente, fusione, scissione e conferimenti d’azienda) relativamente agli avviamenti, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali mediante pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento. Con le norme in esame la facoltà di affrancamento è estesa anche ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito dell’operazione straordinaria, a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.

Ricognizione delle amministrazioni del conto della P.A. effettuata dall’Istat (articolo 10, comma 16). Posticipo – dal 31 luglio al 30 settembre – del termine entro cui l’Istat effettua annualmente, con proprio provvedimento, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche ai fini della legge 196/2009.

Riduzione delle spese dei ministeri (articolo 10, commi da 1 a 5). Norme per la riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2012. Dal prossimo anno le amministrazioni centrali dello Stato dovranno assicurare una riduzione della spesa sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati nell’allegato C al decreto di manovra. La riduzione di spesa è complessivamente pari, in termini di saldo netto, a 1.500 milioni di euro nel 2012, a 3.500 milioni nel 2013 e a 5.000 milioni di euro nel 2014; in termini di indebitamento netto a 1.000 milioni nel 2012, a 3.500 milioni nel 2013 e a 5.000 milioni nel 2014. Dalle riduzioni di spesa sono esclusi: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università; le risorse destinate alla ricerca, all’istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; il fondo unico per lo spettacolo (legge 163/1985); le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali; solo per il 2012 il fondo per le aree sottoutilizzate. Il ministro dell’Economia è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritta nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati nell’allegato C. L’accantonamento è effettuato nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero interessato. Spetta ai ministri competenti proporre – in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014 – gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell’allegato C. Al ministro dell’Economia la verifica degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati . Se dalla verifica emergono risultati non adeguati al conseguimento degli obiettivi prefissati: il ministro dell’Economia dovrà riferire al Consiglio dei ministri; eventualmente, con la legge di stabilità, sarà disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.

Riduzione dotazioni di organi di rilievo costituzionale e di organismi amministrativi (articolo 5, comma 2). A decorrere dal 2012, riduzione del 20%, rispetto al 2011, degli stanziamenti: del Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro); degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare; delle autorità indipendenti, compresa la Consob.

Riordino giustizia tributaria (articolo 39). Si delinenano una serie di norme volte a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e a incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili o tra gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, e a modificare alcune disposizioni relative al consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel dettaglio, spicca la previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2012, il consiglio di presidenza possa indire apposite procedure di nomina, senza previo espletamento della procedura per trasferimento, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, riservati ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato che non prestino già servizio presso le predette commissioni. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento, si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile, mentre i giudici delle commissioni tributarie, a esclusione del Presidente di sezione più anziano, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione. Da segnalare poi che il comma 9 dell’articolo in esame inserisce nel decreto legislativo 546 del 1992 il nuovo articolo 17-bis, con il quale viene disciplinata una speciale procedura di reclamo e mediazione avente ad oggetto le controversie relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate di valore non superiore a 20mila euro, a eccezione di quelle riguardanti ad atti volti al recupero di aiuti di Stato. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa tali controversie costituiscono oltre la metà (105.000 controversie) di quelle instaurate presso le commissioni tributarie. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. Analogamente a quanto disposto in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall’articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il successivo comma 10 dell’articolo in commento dispone, quindi, che i rappresentanti dell’ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono – in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica – solo in caso di dolo. Si prevede – ancora – che al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie le liti fiscali di valore non superiore a 20mila euro in cui è parte l’agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, possano essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 289/2002. Le somme dovute sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono sospesi, sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Si stabilisce infine che, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del ministro del Tesoro sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia Spa., e dalle società per azioni dalla stessa partecipate, a enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali, che potranno essere autorizzati a svolgere l’attività di riscossione attraverso la procedura di coazione.

Riporto perdite Ires (articolo 23, comma 9). Si modifica il regime di riporto delle perdite a fini Ires, disponendo che per le società di capitali le perdite relative ai periodi di imposta precedenti diventino riportabili senza limite di tempo, ma con un limite quantitativo, ovvero in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito per ciascun anno. Tale regola non vale per le perdite dei primi tre esercizi, che rimangono interamente compensabili senza limiti di tempo. Il previgente articolo 84 del TUIR prevedeva (comma 1) una riportabilità delle perdite (ovvero, la possibilità di computare le perdite di un periodo d’imposta in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi) limitata nel tempo – ovvero non oltre il quinto periodo d’imposta successivo – e per l’intero ammontare che trovasse capienza nel reddito imponibile di ciascuno dei periodi d’imposta successivi. Per effetto delle modifiche è eliminato il limite del quinto periodo di imposta successivo ai fini del computo delle perdite in diminuzione del reddito; d’altro canto, la perdita potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l’intero importo che trovi capienza in tale ammontare.

Risorse ittiche, salvaguardia (articolo 35, commi da 1 a 3). Si prevede il fermo temporaneo della pesca, per un periodo massimo di 45 giorni, per le imbarcazioni autorizzate all’uso del sistema strascico e/o volante. Il ministero delle Politiche agricole e forestali può concedere alle imprese di pesca una compensazione, che non vale ai fini della formazione della base imponibile per l’imposta sui redditi e del calcolo del valore della produzione netta ai fini dell’Irap, non rilevando, inoltre, ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. La compensazione sarà definita tenendo conto di quanto previsto nel Programma operativo per l’applicazione in Italia del Fondo europeo della pesca e non potrà comunque determinare una spesa superiore ai 22 milioni per l’anno 2011.

Ritardi pagamenti (articolo 23, comma 31). Si estende l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta (ai sensi dell’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997) a tutti i versamenti di tributi effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, in luogo dei soli adempimenti relativi a crediti assistiti da garanzia reale o personale.

Ritenuta su interessi prestiti obbligazionari a soggetti non residenti (articolo 23, commi 1-4). Introdotta una ritenuta del 5 per cento sugli interessi pagati alle società consociate site in altri Stati membri Ue, a specifiche condizioni e ove i predetti pagamenti siano destinati a finanziare la corresponsione di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari quotati emessi dai soggetti percettori, garantiti dalle società che pagano gli interessi o da altre società del gruppo. Tale prescrizione si applica agli interessi corrisposti a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge di manovra), mentre per i prestiti in corso alla predetta data opera una ritenuta del 6% anche sugli interessi già corrisposti.

Rivendite (articolo 24, comma 42). Si stabilisce che con regolamento dei ministri dell’Economia e della Salute, da emanare entro il 31 dicembre 2011, siano dettate disposizioni sulle modalità necessarie per l’istituzione di rivendite ordinarie e speciali di genere di monopolio e per il rilascio e il rinnovo del patentino. I principi cui tali disposizioni dovranno attenersi sono: la razionalizzazione della rete di vendita; l’istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttività minima; l’introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima; i trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttività minima l’istituzione di rivendite speciali solo in casi di effettive esigenze di servizio; il rilascio e i rinnovi dei patentini in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio.

Sanzioni, irrogazione (articolo 23, comma 29). Si dettano norme volte a razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni, con il fine di ampliare l’operatività della definizione agevolata delle sanzioni anche al caso in cui esse siano state rideterminate dall’ufficio, a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente; e di rendere obbligatoria l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica.

Sedi disagiate (articolo 37, comma 21). Si punta a coprire le sedi giudiziarie disagiate, consentendo eccezionalmente ad alcuni specifici magistrati l’accesso alle funzioni requirenti e giudicanti monocratiche penali all’atto della prima nomina. In particolare, dove le sedi disagiate (ovvero l’ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell’ultima pubblicazione; b) quota di posti vacanti non inferiore al 20% dell’organico) registrino una scopertura superiore al 30%, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato potrà assegnare i magistrati ordinari nominati nel 2010 (quelli cioè dell’ultimo concorso, che terminano il prescritto tirocinio) a una sede provvisoria nella quale potranno svolgere – in deroga alla disciplina generale – funzioni requirenti e funzioni giudicanti monocratiche penali.

Scuola, dagli istituti comprensivi al blocco degli organici (articolo 19). La manovra di Tremonti conferma il blocco del rinnovo del contratto che slitta di un anno, al 31 dicembre 2014. Per gli organici docenti e Ata però non ci saranno nuovi tagli, ma ci sarà il blocco degli organici dal 2012/2013. In arrivo poi una riduzione del numero delle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e degli incarichi di dirigente scolastico.
In particolare, dall’anno scolastico 2011/2012, le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono aggregate in istituti scolastici comprensivi, con conseguente soppressione delle attuali corrispondenti istituzioni scolastiche autonome. Per il conseguimento dell’autonomia scolastica i citati istituti comprensivi devono avere un numero minimo di 1000 alunni, ridotti a 500 per le scuole collocate in piccole isole, comuni montani e aree geografiche con specifiche caratteristiche linguistiche.
La norma prevede poi che la direzione delle istituzioni scolastiche autonome di fatto attualmente ospitanti un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per specifici contesti (istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) è assegnata in reggenza a dirigenti scolastici già titolari di incarico per altri istituti. Si limita poi la possibilità di esonero e semiesonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie dei dirigenti scolastici e arriva infine un piano straordinario di reclutamento per Invalsi e Ansas da concludersi entro il 31 agosto 2012. Obiettivo? «Potenziare il sistema nazionale di valutazione», è scritto nella manovra. Le assunzioni presso l’Ansas avranno decorrenza 1° settembre 2012, data in cui il personale in comando presso l’Ansas rientrerà in servizio nelle istituzioni scolastiche. Da quella data l’Ansas sarà soppresso e verrà ripristinato l’Indire, come ente autonomo di ricerca.

Soppressione enti, norma interpretativa (articolo 14, comma 15). Interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 20, del decreto legge 78/2010, che ha disposto la soppressione di una serie di enti elencati nell’Allegato 2 al medesimo decreto-legge e il trasferimento dei compiti e delle attribuzioni esercitati ad altre amministrazioni. La disposizione in esame chiarisce che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.

Spese di giustizia (articolo 37, commi da 6 a 19). Si interviene sulla disciplina del contributo unificato prevista dal Testo unico spese di giustizia (Dpr 115 del 2002), aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto (attraverso l’abrogazione di attuali esenzioni). In particolare: si prevede il contributo unificato per il processo tributario e viene eliminata l’attuale esenzione per le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, e per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego. Eliminate anche le esenzioni dal pagamento del contributo per il processo esecutivo per consegna e rilascio e dal pagamento del contributo per i processi relativi alla separazione personale dei coniugi. Vengono dettate poi norme relative all’utilizzo del maggior gettito conseguente all’applicazione di queste misure anche attraverso la costituzione di un apposito fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria presso il Tesoro. Il ministero della Giustizia dovrà presentare al Parlamento una relazione sulle spese di giustizia e la possibilità di incrementare la misura del contributo unificato in base alle risultanze della suddetta relazione. La norma in esame prevede infine la pubblicazione delle sentenze esclusivamente sul sito internet di via Arenula.

Spesometro (articolo 23, comma 41). Si modificano le norme sull’obbligo di comunicazione telematica all’amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro (cosiddetto “spesometro”). Per effetto delle modifiche in commento, si stabilisce che gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate e che sono soggetti ai predetti obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria devono comunicare all’agenzia delle Entrate le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi.

Stato, crediti privilegiati (articolo 23, commi da 37 a 40). Si modificano alcune previsioni del codice civile al fine di ampliare l’ambito di applicazione dei privilegi già previsti per i crediti tributari. A tal fine, i privilegi per i crediti tributari riguardanti le somme iscritte nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui l’agente della riscossione promuove l’esecuzione o vi interviene e nell’anno precedente, vengono estesi anche alle somme iscritte a ruolo in anni precedenti. Viene poi esteso alle sanzioni irrogate ai sensi della normativa sulle imposte dirette il medesimo privilegio già ora attribuito alle sanzioni in materia di Iva e viene soppressa la previsione che accorda un privilegio speciale sugli immobili siti nel Comune in cui è effettuata la riscossione per le imposte sui redditi immobiliari. Da ultimo, vengono anteposti ai chirografari i crediti per i tributi nel caso vi sia un residuo ricavato dalla vendita degli immobili.

Studi di settore (articolo 23, comma 28). Arrivano nuove norme che puntano: a differire i termini di pubblicazione degli studi di settore; ad aumentare la sanzione per omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore; a consentire l’accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione di specifici dati; a modificare il contenuto degli atti di accertamento nel caso di congruità alle risultanze degli studi di settore; e, infine, a innalzare del 50 per cento la misura della sanzione minima e massima per l’ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti.

Taglia procedimenti (articolo 37, commi da 1 a 5). Si parte con la previsione che i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei consigli dell’ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovranno regidere un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, con cui sono determinati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell’anno, gli obiettivi di rendimento dell’ufficio e l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, secondo criteri oggettivi e omogenei. Nel programma è dato conto del conseguimento degli obiettivi fissati per l’anno precedente, e, in caso di mancato conseguimento, vengono specificate le relative motivazioni. Il programma è trasmesso anche al Csm. Si autorizzano poi i capi degli uffici giudiziari a stipulare convenzioni (a costo zero per l’Erario) con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell’ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense. I dottorandi, gli specializzandi e i praticanti assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività e sono tenuti al segreto d’ufficio. Al termine della formazione il magistrato redige una relazione sull’attività e sulla formazione professionale acquisita. I dottorandi, gli specializzandi e i praticanti non hanno diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese o trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Anche se, viene specificato, il loro rapporto non costituisce ad alcun titolo per l’accesso al pubblico impiego. È consentita la partecipazione alle convenzioni a terzi finanziatori.

Tassa sui Suv (articolo 23, comma 21). Viene introdotta, a partire dal 2011, una addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt.

Titoli sequestrati (articolo 10, comma 21). I titoli (azioni, obbligazioni, Bot, Cct, ecc.) sequestrati nell’ambito di procedimenti penali o in applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o a seguito di irrogazione di sanzioni amministrative (cui fa riferimento l’articolo 2 del Dl 143/2008) saranno venduti. La vendita dovrà essere effettuata nel rispetto dei princìpi indicati dall’articolo 6, comma 21-quinquies, del Dl 78/2010 e secondo i termini e le modalità individuati con il decreto di natura non regolamentare previsto e nei limiti entro i quali è possibile l’utilizzo di beni e valori sequestrati.

Trasporto pubblico locale (articolo 21, commi 2 e 3). Disposizioni in materia di risorse statali da destinare al finanziamento del trasporto pubblico locale. Una quota, pari a 314 milioni di euro, delle risorse derivanti dalla normativa prevista in materia di recupero di aiuti di Stato illegittimamente corrisposti, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del dl 185/2008 (legge 2/2009), che risulta versata all’entrata del bilancio statale, può essere destinata alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all’acquisto del materiale rotabile, fermo restando l’assoggettamento di tale quota ai vincoli del Patto di stabilità interno. A tal fine si prevede l’emanazione di un decreto del ministro dell’Economia, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Istituito a decorrere dall’anno 2011, presso il ministero dell’Economia, il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità.

Trattamenti pensionistici del personale enti creditizi (articolo 18, comma 10). Norma di interpretazione autentica sul riparto degli oneri finanziari relativi alla corresponsione dei trattamenti pensionistici del personale di enti pubblici creditizi – nonché dei relativi soggetti in cui gli enti si siano trasformati -, di cui all’articolo 3, comma 2, del Dlgs 357/1990, per il quale fossero previste forme pensionistiche alternative al regime generale Inps. Il comma si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 218/1990 si determina con esclusivo riferimento all’importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (articolo 21, comma 4, lettera b). Norme relative all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, allo scopo di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2008/2097. Il nuovo testo dispone che l’Ufficio sia dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate. L’Ufficio riferirà annualmente al Parlamento sull’attività svolta. Disposizioni sul soggetto preposto all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con Dpcm su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. La proposta di nomina è preventivamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta e possono procedere all’audizione della persona designata. Dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La carica è incompatibile con incarichi politici elettivi. Non può essere nominato chi è portatore di interessi, di qualunque natura, in conflitto con le funzioni dell’ufficio. Il responsabile dell’Ufficio, a pena di decadenza, non può, direttamente o indirettamente: esercitare attività professionali o di consulenza; essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati; ricoprire altri uffici pubblici; avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. L’attuale Direttore dell’Ufficio resta in carica fino alla scadenza dell’incarico.

Under 35, regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi (articolo 27). Viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Pertanto la platea dei beneficiari del cosiddetto “forfettone” (una tassazione forfettaria del 20% per i titolari di partite Iva e i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30mila euro) è ridotta a coloro i quali hanno iniziato l’attività negli ultimi tre anni e mezzo o vorranno iniziarla adesso. Nello stesso tempo per questi ultimi il beneficio è aumentato: a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento (in luogo del 20 per cento). Per tali soggetti l’applicazione del nuovo regime dei minimi non potrà eccedere il periodo d’imposta in corso al 2015, nel caso in cui abbiano iniziato l’attività nel 2011. La disposizione viene emanata con l’obiettivo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro. Con una norma introdotta nel corso dell’esame al Senato è previsto che il suddetto regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile si applica anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno d’età. Tre le condizioni per accedere al beneficio. La prima, che il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d’impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività. Secondo, che l’attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni. E terzo: nel caso di prosecuzione di un’attività d’impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30mila euro. La norma esonera dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA, quei soggetti che, per effetto di queste disposizioni non possono beneficiare del regime dei contribuenti minimi o ne fuoriescono. In capo a tali soggetti resta comunque l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Tali soggetti, peraltro, sono esentati dall’Irap.

Unire (articolo 14, commi 28 e 29). L’Unire si trasforma in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – Assi, struttura a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del Dlgs 300/1999, sotto la vigilanza del Ministro delle politiche agricole. I nuovi compiti dell’Agenzia sono così individuati: promuovere l’incremento ed il miglioramento delle razze equine; gestire i libri genealogici; rivedere la programmazione delle corse e dei programmi di allevamento; affidare il servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse; valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento e allenamento. L’agenzia subentra nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo all’Unire; la durata dell’incarico del direttore generale, dei componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori è fissata in tre anni. Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale dell’Unire, di cui ne viene assicurata la continuità.

Valorizzazione patrimonio immobiliare (articolo 33). Viene istituita una Società di gestione del risparmio (Sgr), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Tesoro, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione. I fondi istituiti dalla Sgr possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d’investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. I fondi possono inoltre – previo decreto attuativo di via XX Settembre – partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d’uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione. La norma prevede quindi la liquidazione della società Patrimonio dello Stato Spa. Si specifica poi che ai fondi d’investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti con le procedure previste dall’art. 58 del Dl 112/2008, a fronte della correlata emissione di quote, nonché quelli trasferiti ai sensi del DLgs 85 del 2010 (federalismo demaniale). Condizione preliminare per gli apporti dei beni o degli immobili è il progetto di utilizzo o di valorizzazione (proposto anche dai privati) approvato con delibera dell’ente, previo esperimento di procedura di selezione di evidenza pubblica da parte della Sgr. In caso di beni trasferiti nell’ambito del federalismo demaniale, la domanda di acquisizione può essere motivata dal trasferimento dei beni ai fondi. Gli apporti al fondo non danno luogo a redditi imponibili o a perdite deducibili per l’apportante al momento dell’apporto. Le quote ricevute in cambio dell’immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all’apporto. Inoltre, per l’insieme degli apporti e delle eventuali successive retrocessioni, è dovuta un’imposta sostitutiva in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili.

Venture capital (articolo 31). Per favore l’accesso al cosiddetto venture capital e sostenere l’avvio e la crescita di nuove imprese, si prevedono specifici incentivi a vantaggio dei sottoscrittori di «Fondi di Venture Capital» specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese. Il venture capital è l’attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata a operazione di early stage o l’insieme dei finanziamenti (seed financing e start up financing) a sostegno delle imprese nei primi stadi di vita. Più in dettaglio, per favorire l’accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese tramite fondi comuni di investimento vengono esentati da imposizione i proventi derivanti dalla partecipazione ai «Fondi di Venture Capital» (Fvc), o redditi di capitale come proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti. Peraltro, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, la suddetta esenzione acquista efficacia previa autorizzazione della commissione europea. La norma individua quindi i Fondi di Venture Capital (Fvc) ai fini dell’accesso al beneficio suddetto. Si tratta di fondi comuni di investimento armonizzati UE, vale a dire fondi e società di investimento a capitale variabile (Sicav) di tipo aperto, costituiti nei paesi dell’Unione europea, che investono prevalentemente in strumenti finanziari quotati (azioni, obbligazioni, etc.), che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di: sperimentazione (seed financing); costituzione (start-up financing); avvio dell’attività (early-stage financing); sviluppo del prodotto (expansion financing). Ulteriori caratteristiche che devono possedere le società destinatarie dei Fvc, sono: che non devono essere quotate; devono avere sede legale nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo), a condizione che abbiano con l’Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali; e che non devono essere detenute in via prevalente da persone fisiche, sia in forma diretta che indiretta. Ma anche: che devono essere soggette all’imposta sul reddito delle società (o imposta analoga prevista dalla legislazione locale) senza possibilità di esenzione né totale né parziale; esercitare attività di impresa da non più di 36 mesi; e avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro (in base all’ultimo bilancio approvato prima dell’investimento del Fvc). Toccherà invece a un decreto ad hoc del Tesoro stabilire, tra l’altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei Fvc per rispettare le condizioni sopra vise, e le sanzioni per il mancato rispetto di tali condizioni.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *