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Polizia all’università di Bologna: speriamo di tornare al Medioevo

C’è una cosa che ricordo bene dei miei anni da studente: il chiamare la polizia, il farla intervenire dentro l’Università, era considerato il più alto e inconcepibile dei tradimenti. Tanto è che, a fronte di occupazioni assai lunghe, di mesi, il MR pro tempore mai ne fece ricorso: Felice Battaglia, Walter Bigiavi per una breve parentesi, Tito Carnacini.

Questo modo di sentire, evidentemente condiviso tra studenti e rettori, ha radici antichissime. Che certo un filosofo del diritto della statura di Battaglia ben conosceva. Mi sembra di sentirlo ancora, Battaglia, spiegare il diritto sussistente in Rosmini: la persona non “ha” diritto, bensì la persona “è” diritto. Il “giure”, come lui era solito chiamarlo, come costitutivo dell’essere persona.

Vediamole, allora, queste radici. Assai antiche, la prima origine delle quali intrattiene una stretta parentela proprio con l’Alma Mater. E converrà riandare ad un tempo assai lontano, il tempo delle origini delle università occidentali. Nel cuore del Medioevo.

La protezione dell’imperatore

Attorno al 1155, la data certa non è nota, Federico I Barbarossa promulga un atto che segnerà fatti e comportamenti per secoli, e non solo per Bologna. Tale atto prende il nome di Authentica Habita. Il termine Authenticum viene dalla scuola dei glossatori bolognesi, è attribuito allo stesso Irnerio: sta ad indicare un provvedimento da aggiungersi al codice per eccellenza, quello di Giustiniano.

Tale dignità, collocata nella sua epoca, durante il Sacro Romano Impero, risulta forse di difficile comprensione al lettore moderno: stiamo parlando del codice che dà senso ad ogni autorità medievale, da cui discende l’esser “sacro” dell’impero, quel testo che, per Dante, è vissuto come la matrice di ogni possibile politica, del patto eterno tra Dio e l’uomo per la convivenza civile. Bene, questo privilegium dato agli studenti bolognesi, ma subito esteso alle università di tutto il mondo, viene aggiunto alle legge giustinianee. Assurge cioè, da ordinamento giuridico, a legge sacra.

Studenti e docenti “esuli”

Il testo si apre con una testimonianza di solidarietà per coloro che l’amore della scienza “rende esuli”, e decreta la protezione dello stesso imperatore per studenti e docenti.

“Questa protezione si concretizzava nell’offerta di una serie di immunità, diritti, e tutele, per il ceto magistrale e studentesco.

L’impianto del provvedimento prevedeva:

  1. immunità dall’esercizio del diritto di rappresaglia (vale a dire quella norma consuetudinaria che permetteva la rivalsa su un forestiero, o l’escussione dei suoi beni, al fine di trovare trovare soddisfazione per un delitto compiuto da un suo compatriota o per un debito non onorato);
  2. immunità e libertà simili a quelle detenute dal clero, a patto che gli studenti si conformassero a certi requisiti, come l’indossare l’abito clericale;
  3. (per i soli studenti) il diritto di essere giudicati, a scelta, dai propri maestri o dal tribunale ecclesiastico del proprio vescovo, anziché dalle corti civili del luogo di studio. Si tratta del cosiddetto privilegium fori, secondo cui, facendo eccezione al principio actor sequitur forum rei, la designazione del foro competente spettava alla persona sottoposta a giudizio (pur sempre nei limiti di scelta indicati: il foro privilegiato poteva essere avanti al tribunale della propria diocesi o al proprio maestro). Si trattava della riproposizione di un istituto già noto al diritto romanistico (e quindi ai giuristi bolognesi) in quanto già incardinato nella costituzione imperiale Omnem di Giustiniano, all’inizio del Digesto, che investiva i professori della scuola Beirut, e i vescovi locali, della competenza a giudicare gli studenti;
  4. diritto alla cosiddetta peregrinatio academica, vale a dire libertà di stabilimento in ogni sede universitaria; libertà di movimento e di viaggio, per motivi di studio e insegnamento (clerici vagantes)”. (Da Wikipedia)

Chiaro spirito della legge

Depurato da quanto appartiene al periodo storico come transeunte, il significato profondo, quel che oggi spesso chiamiamo “spirito della legge”, appare assai chiaro. Non si tratta di introdurre privilegi, ma di rendere efficace un ordinamento che garantisca appieno una possibilità, quella di studiare. Evidentemente già il Barbarossa aveva qualche dubbio sul fatto che con la cultura non si mangi. E poi all’epoca in Italia non si facevano ancora i calzari più belli del mondo.

A proposito della peregrinatio academica, della garanzia di libera mobilità e di accesso alle fonti del sapere, viene qui da sorridere (o da piangere) a paragone degli obblighi di dimora, arresti domiciliari, fogli di via così cari alla contingenza presente.

E’ così che si poterono formare, nelle sedi di studio, comunità di studenti e professori che hanno forgiato lo stesso aspetto urbanistico delle città, con la creazione di collegia, con luoghi devoluti ad ospitare la popolazione degli studenti fuori sede, con la possibilità di darsi le proprie regole, di potere accedere alle fonti della conoscenza, entro una società sempre più apertamente cosmopolita. E qui Salvini si rode il fegato.

Antisommossa e manganelli

Un’ultima notazione storica. Il provvedimento ha carattere tutt’altro che locale, ma universale; anche da parte di chi non era precisamente allineato con gli interessi imperiali, vennero emanati provvedimenti del tutto analoghi, quasi un calco; vedi Filippo Augusto di Francia, circa cinquant’anni dopo, o papa Gregorio IX. Si può concludere che la Authentica Habita determinò l’archetipo di ogni successiva legislazione in materia di diritti degli studenti.

Così nacque la storia. Oggi vediamo la polizia in tenuta antisommossa, con i manganelli alzati, entrare nelle sedi dell’università di Bologna. Non è che siamo tornati al medioevo, magari!

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