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Diritto di sciopero. Il Tar ligure annulla l’ordinanza del Prefetto

Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso di lavoratori Amt precettati che si erano astenuti dal lavoro fuori dalle regole previste dalla legge sullo sciopero del trasporto pubblico nel novembre 2013. Il Tar ha annullato le ordinanze con cui il Prefetto di Genova li aveva obbligati a garantire l'uscita dei bus pubblici in orari stabiliti, durante 4 giornate di astensione dal lavoro proclamate dai sindacati. "Il Prefetto non può imporre lo svolgimento integrale della prestazione lavorativa, dando così prevalenza assoluta al diritto alla circolazione del servizio e determinando il sostanziale svuotamento del diritto di sciopero. L'omesso preavviso di sciopero sortisce effetti esclusivamente in ambito disciplinare e non si presta a legittimare una compressione totale del diritto allo sciopero". Così il Tar motiva il suo pronunciamento. "Il potere riconosciuto al Prefetto deve essere sempre esercitato nell'ottica di garantire un bilanciamento tra il diritto allo sciopero e i diritti della persona, escludendosi pertanto la legittimità di un provvedimento che neghi l'esercizio del diritto sancito dall'articolo 40 Costituzione".

I lavoratori avevano scioperato egualmente, ed erano stati perciò multati – con le organizzazioni sindacali promotrici – dalla Commissione di garanzia.

La sentenza dunque interrompe bruscamente una tendenza ormai trentennale – da quando è stata costituita la cosiddetta “Commissione di garanzia” sugli scioperi nel settore pubblico – a limitare sempre più drasticamente il diritto di sciopero.

Un tempo infinito che ha fatto sviluppare un senso comune un po’ (molto) reazionario, per cui gli scioperi sono un capriccio che andrebbe limitato al massimo sul piano pratico, fermo restando il “diritto teorico” previsto dalla Costituzione. Il modo di aggirare il dettato costituzionale, infatti, è stato rappresentato proprio dalla “Commissione di garanzia”, che di volta in volta è andata estendendo il numero dei servizi considerati “essenziali”, fin quasi a farli coincedere il servizio “normale”. Insomma: i lavoratori venivano obbligati a lavorare – con tanto di ordinanza prefettizia, come sotto il fascismo – anche nel giorno o nelle ore di sciopero.

Importantissima, in questo senso, la motivazione offerta dal Tar: un diritto (quello degli utenti a muoversi e viaggiare) non può essere stiracchiato dal governo (il Prefetto è il rappresentante dell’esecutivo, sul territorio provinciale) fino ad annullarne un altro (quello di sostenere le proprie ragioni e diritti con l’unico mezzo utilizzabile: lo sciopero).

 

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