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Sui migranti una nuova ordinanza del tribunale invalida i provvedimenti del governo

Il tribunale di Catania non convalida nuovamente i provvedimenti del governo in materia di trattenimento dei migranti. Nonostante la campagna di linciaggio e dossieraggio contro la giudice Iolanda Apostolico, a Catania un altro magistrato non ha convalidato sei i provvedimenti di trattenimento disposti dal questore di Ragusa.

In questo caso è stato il giudice chiamato a pronunciarsi è Rosario Maria Annibale Cupri, che ha disposto l’immediato rilascio dei sei cittadini tunisini, richiedenti protezione internazionale.

Come noto, la norma attuale prevede il trattenimento presso un centro detentivo – in questo caso la nuova struttura di Modica – del richiedente asilo/protezione che provenga da un cosiddetto paese sicuro (e la Tunisia è stato ritenuto fino ad oggi un “paese sicuro”). Entro 28 giorni è il termine entro il quale il richiedente dovrà sapere se la sua domanda di asilo/protezione può o meno essere accettata. Nel caso in cui non volesse essere trattenuto deve versare personalmente e all’atto delle procedure di identificazione, poco meno di 5.000 euro.

Il giudice Iolanda Apostolico, qualche giorno fa, non aveva convalidato i provvedimenti di trattenimento, attirandosi durissimi attacchi da parte della Lega e della maggioranza di governo per le motivazioni della sua decisione. La Lega è arrivata a chiedere le dimissioni del magistrato senza mai interrogarsi sulla fallacità del decreto approvato dal governo messa in evidenza dalle ordinanze dei magistrati.

Il giudice aveva ritenuto che non fossero state rispettate le norme europee e che quelle ‘interne’ fossero incompatibili; trattenere una persona limitandone la libertà personale per esaminare i suoi documenti, sarebbe un provvedimento non proporzionato e il richiedente non può essere trattenuto al “solo fine di esaminare la sua domanda”. Anche sul versamento della fidejussione, il giudice Apostolico si era espresso: il fatto che non sia possibile che l’importo possa essere versato da terzi, sarebbe incompatibile con la direttiva 33/2013 dell’Unione europea.

Nel provvedimento che non convalida i trattenimenti disposti dal questore di Ragusa per sei tunisini, il giudice Cupri riporta che i provvedimenti erano stati presi “per non avere consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e per non avere prestato la garanzia fideiussoria secondo le disposizioni del decreto del ministero dell’Interno di concerto con il ministero della Giustizia e il ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2023, recante indicazione dell’importo e delle modalità della prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato”.
Il giudice argomenta dichiarando che “come già affermato da precedenti decisioni di questo Tribunale, in procedimenti di convalida riguardanti cittadini tunisini, le cui motivazioni sono condivise”, ritiene che la cosiddetta “garanzia fidejussoria” non sia misura alternativa al trattenimento ma un “requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/Ue, per il solo fatto che richiede protezione internazionale”. Il trattenimento sarebbe quindi una misura non idonea, in linea con quanto già sostenuto dalla giudice Iolanda Apostolico cioè che il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda (art.6 comma 1 d.lgs 142/2015; art.8 della direttiva 2013/33/UE) e che il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale, ex art.13 della Costituzione. La normativa nazionale non sarebbe compatibile con quanto previsto dai dettami della normativa europea. Il giudice Cupri nel dichiarare la non convalida ha disposto il rilascio delle persone trattenute.

 

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