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Cospito, giudici: in 41 bis divieto leggere stampa locale

Il Tribunale di Torino rigettando il reclamo della difesa ha confermato per l’anarchico Alfredo Cospito il divieto di leggere i giornali dell’area di provenienza perché questo “potrebbe aiutarlo a mantenere i collegamenti con l’organizzazione di appartenenza“.

Secondo il collegio della terza sezione penale “va evitato lo scambio di informazioni con altri soggetti facenti parte di una organizzazione terroristica“.

Le disposizioni, stando ai giudici, appaiono tutt’altro che discriminatorie verso la persona di Alfredo Cospito e non ci sarebbe alcuna violazione di articoli della Costituzione. Viene citata una sentenza della Cassazione del 2014 che giustifica il divieto causa “esigenze di pubblica sicurezza“.

Se ne può tranquillamente dedurre che è in primo luogo la giurisprudenza sul punto ad essere molto poco garantista. E i giudici se ne fanno scudo per lavarsene le mani. Di ricorrere alla Corte Costituzionale, mandando gli atti dei procedimenti, non se ne parla proprio insomma.

Lo stesso collegio nell’ordinanza conferma anche il divieto di corrispondenza tra detenuti ristrettì al 41 bis. I difensori Flavio Rossi Albertini e Maria Teresa Pintus hanno presentato ricorso per Cassazione spiegando che l’ordinanza tra l’altro appare senza sufficienti motivazioni. Gli avvocati ribadiscono la necessità di annullare i divieti.

Dagli argomenti e perfino dai toni e dal linguaggio utilizzato dai giudici emerge la conferma che il 41bis è peggio molto peggio di quello che era l’articolo 90 del carcere duro nei cosiddetti anni di piombo. L’articolo 90 infatti riguardava le sezioni e gli istituti carcerari mentre adesso con il 41 bis si pratica l’accanimento sui singoli reclusi.

Lasciando perdere la grande differenza tra il fenomeno di allora e la repressione senza sovversione praticata al giorno d’oggi.

  * da Giustiziami.it

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