Il processo di primo grado entra nelle battute finali. L’associazione Yairaiha ricostruisce la spedizione punitiva dell’aprile 2020: circa 300 agenti coinvolti, detenuti picchiati e umiliati, isolamento, minacce e tentativi di occultare quanto accaduto. In gioco non ci sono soltanto le responsabilità individuali, ma i limiti del potere dello Stato sulle persone private della libertà.
Il processo per le violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nell’aprile del 2020 arriva alle battute finali del primo grado. Nelle conclusioni depositate davanti alla Corte d’Assise dall’avvocata Caterina Calia viene ricostruito quanto accadde tra il 6 e il 14 aprile nei reparti Nilo e Danubio dell’istituto campano.
Una ricostruzione che, secondo l’Associazione Yairaiha Ets, impedisce di continuare a rappresentare quei fatti come una normale operazione di sicurezza degenerata in alcuni episodi di violenza.
La tesi sostenuta nelle conclusioni è molto più grave: le prove raccolte durante il dibattimento descriverebbero una vera e propria azione punitiva organizzata contro i detenuti che avevano manifestato la propria preoccupazione per il rischio di contagio da Covid-19.
È necessario tornare a quei giorni per comprendere fino in fondo il significato del processo. Nell’aprile del 2020 l’Italia era attraversata dalla fase più drammatica della pandemia. Dentro le carceri la paura del contagio era aggravata dal sovraffollamento, dalla difficoltà di mantenere qualsiasi forma di distanziamento e dall’interruzione dei colloqui con i familiari.
A Santa Maria Capua Vetere le proteste dei detenuti per il rischio sanitario furono seguite da un intervento che, secondo la ricostruzione presentata nel procedimento, coinvolse circa 300 operatori della polizia penitenziaria.
I detenuti sarebbero stati prelevati dalle celle e costretti ad attraversare corridoi presidiati da agenti in assetto antisommossa, subendo percosse, minacce e umiliazioni. Alcuni sarebbero stati obbligati a rimanere inginocchiati per lunghi periodi, altri sottoposti alla rasatura forzata di barba e capelli; sarebbero stati danneggiati effetti personali e, per alcuni dei feriti, l’assistenza sanitaria sarebbe stata negata o ritardata.
Non si tratta dunque, nella ricostruzione della parte civile, di una violenza improvvisa prodotta dalla concitazione di pochi minuti, ma di condotte inserite dentro un intervento massiccio e organizzato.
Ed è ciò che avvenne successivamente a rendere ancora più difficile la lettura dei fatti attraverso la rassicurante categoria degli “eccessi” individuali.
Secondo il comunicato di Yairaiha, alle violenze fisiche seguirono comportamenti diretti a mantenere un clima intimidatorio e a ostacolare l’emersione di quanto era accaduto: isolamento prolungato con modalità ritenute contrarie all’ordinamento penitenziario e agli standard del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, limitazioni dei rapporti con i familiari, minacce ai detenuti e alterazioni della documentazione amministrativa e sanitaria.
Numerose persone recluse avrebbero riportato non soltanto lesioni fisiche, ma conseguenze psicologiche importanti, comprese manifestazioni riconducibili al disturbo post-traumatico da stress.
Non una semplice aggravante
C’è però un punto giuridico e politico destinato a pesare ben oltre il processo di Santa Maria Capua Vetere. Nelle memorie depositate, l’avvocata Calia richiama la questione recentemente rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione in relazione ai fatti del carcere di San Gimignano: stabilire quale sia la natura della tortura commessa da pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni.
La questione riguarda l’articolo 613-bis del codice penale e non è affatto una disputa tecnica riservata ai giuristi. La tesi sostenuta dalla difesa di parte civile è che le condotte contestate, quando commesse da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, debbano essere qualificate attraverso l’autonomo titolo di reato previsto dal secondo comma dell’articolo 613-bis e non considerando la qualifica pubblica dell’autore come una semplice aggravante della tortura comune.
La differenza investe direttamente il modo nel quale viene interpretata la tortura praticata da chi esercita il potere dello Stato. La tortura commessa da un pubblico ufficiale su una persona che si trova sotto la sua custodia presenta infatti un elemento specifico: l’enorme asimmetria di potere tra chi esercita la coercizione e chi non possiede alcuna possibilità di sottrarvisi.
Dentro una cella lo Stato controlla lo spazio, gli spostamenti, i contatti con l’esterno, l’accesso alle cure e una parte enorme delle condizioni materiali dell’esistenza quotidiana. È precisamente questa concentrazione di potere a rendere indispensabili limiti, controlli e responsabilità particolarmente rigorosi.
Il materiale raccolto durante il processo, secondo quanto riferisce Yairaiha, è imponente. Ci sono oltre settanta ore di videoregistrazioni interne al carcere, le testimonianze rese durante il dibattimento, le consulenze mediche e psicologiche e le conversazioni WhatsApp sequestrate agli imputati.
Un insieme di elementi che, secondo le conclusioni depositate, consentirebbe di ricostruire non soltanto la dinamica delle violenze ma anche le successive attività di occultamento. Tra i messaggi acquisiti compare una frase attribuita agli agenti durante l’organizzazione dell’intervento, diventata inevitabilmente uno dei simboli dell’intera vicenda: «li abbattiamo come vitelli».
Il problema della violenza istituzionale
Proprio la dimensione organizzata descritta nelle carte rende insufficiente ricondurre Santa Maria Capua Vetere alla teoria delle mele marce. Le responsabilità penali restano personali e sarà la Corte a stabilire quali condotte possano essere attribuite ai singoli imputati. Ma riconoscere questo principio fondamentale non significa rinunciare a interrogarsi sulle condizioni istituzionali che possono rendere possibile una violenza collettiva dentro un luogo totalmente controllato dallo Stato.
La domanda diventa ancora più urgente alla luce delle altre vicende che negli anni hanno attraversato il sistema penitenziario italiano. Il recente procedimento relativo alle presunte torture nel carcere di San Gimignano ha riportato la questione fino alla Cassazione, mentre le denunce provenienti da diversi istituti continuano a mostrare quanto sia fragile il sistema di prevenzione, controllo e accertamento degli abusi nei luoghi di privazione della libertà.
Non significa sostenere che ogni carcere sia un luogo di tortura o che ogni agente sia responsabile delle violenze commesse da altri. Significa riconoscere che nelle istituzioni caratterizzate da una radicale disparità di potere il controllo democratico non può dipendere esclusivamente dalla capacità della vittima di denunciare chi continua ad avere su di lei un enorme potere materiale.
Il processo di Santa Maria Capua Vetere riguarda anche questo. La tortura non è soltanto la violenza fisica inflitta a un corpo. Quando viene esercitata da chi rappresenta lo Stato contro una persona affidata alla sua custodia, investe direttamente la natura e i limiti del potere pubblico.
Per questo la sua repressione non può essere interpretata come un attacco alle istituzioni o alle forze dell’ordine: è esattamente il contrario. Stabilire che esistono condotte che nessun rappresentante dello Stato può compiere, neppure in nome della sicurezza, significa affermare che il monopolio pubblico della coercizione non equivale a un potere senza limiti.
È anche per questa ragione che la discussione sull’articolo 613-bis rimane decisiva. L’Italia ha introdotto il reato di tortura nel proprio codice penale soltanto nel 2017, dopo un ritardo durato quasi trent’anni dalla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.
La sua applicazione nei casi che riguardano appartenenti alle forze dell’ordine e alla polizia penitenziaria rappresenta quindi un banco di prova fondamentale: stabilire se la tortura praticata nell’esercizio della funzione pubblica debba essere riconosciuta nella sua specificità significa decidere quanto effettivi siano i limiti imposti all’esercizio della forza statale.
Un processo che riguarda tutti
Santa Maria Capua Vetere assume allora un significato che supera necessariamente il destino giudiziario dei singoli imputati. Non perché le responsabilità individuali possano essere sostituite da una generica responsabilità collettiva, ma perché ciò che viene sottoposto al giudizio della Corte riguarda fatti avvenuti dentro un’istituzione dello Stato, nei confronti di persone che quello stesso Stato aveva il dovere di custodire garantendone l’incolumità e la dignità.
L’articolo 27 della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Il divieto di tortura pone un limite ancora più radicale, perché non conosce eccezioni determinate dall’emergenza, dall’ordine pubblico o dalla condotta precedente della persona sottoposta alla custodia statale.
Proprio il carcere rappresenta uno dei luoghi nei quali questo limite deve essere più rigorosamente difeso, perché chi vi è rinchiuso non dispone della possibilità di allontanarsi da chi esercita su di lui la forza.
Per Yairaiha, quello di Santa Maria Capua Vetere è quindi un processo che va oltre le singole responsabilità che saranno accertate dalla Corte. È «uno dei principali banchi di prova della giustizia italiana» sul terreno dei diritti umani, del controllo dell’esercizio del potere pubblico e della tutela della dignità delle persone private della libertà.
È probabilmente questo il punto politico più importante dell’intera vicenda. Un sistema democratico non si misura dalla quantità di forza che riesce a esercitare sulle persone che ha rinchiuso, ma dalla capacità di porre limiti effettivi a quella forza e di chiamare a risponderne chi eventualmente li oltrepassa.
Se le violenze ricostruite nel processo saranno riconosciute dalla Corte nei termini sostenuti dalle parti civili, Santa Maria Capua Vetere non potrà essere archiviata come una pagina eccezionale e irripetibile della storia penitenziaria italiana.
Imporrà di interrogarsi sulle condizioni che hanno consentito a un’azione punitiva di quelle dimensioni di svolgersi dentro un carcere e sulle garanzie necessarie perché nessuna persona affidata alla custodia dello Stato possa essere nuovamente esposta a un simile esercizio del potere.
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