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La vittoria dei 5 operai Fiat. Intervista all’avv. Marziale

Dopo la sacrosanta e legittima soddisfazione per il risultato della sentenza della Corte d'Appello di Napoli favorevole ai 5 licenziati della F.C.A. di Pomigliano d’Arco (Na) incontriamo l’Avvocato, Giuseppe Marziale, che, da sempre, segue questa vicenda politica, sindacale e giudiziaria e gli chiediamo alcune valutazioni all’indomani di questo pronunciamento:

Domanda: Prima di tutto una domanda che – crediamo – sia nella testa di tutti i compagni e di quanti, nel corso degli ultimi anni, hanno seguito questa lunga e complessa vicenda. Ti aspettavi questa sentenza? Avevi avuto qualche sentore circa un possibile pronunciamento dei giudici in tale direzione?

R: Sono sempre stato fermamente convinto della illegittimità dei licenziamenti che Fiat nel 2014 ha comminato ai cinque compagni. Ciò non solo per una pur fondatissima considerazione in ordine alla violazione realizzata dall’azienda della prescrizione costituzionale, sancita dall’art.21 della Carta Costituzionale, relativa al diritto di espressione e di manifestazione del pensiero ma altresì in applicazione di fondamentali norme che nel nostro Ordinamento delimitano il perimetro delle obbligazioni e dunque degli inadempimenti sanzionabili, nell’ambito del contratto di lavoro.

Che poi io fossi convinto delle nostre ragioni non solo sostanziali ma anche legali, non significa che non fossi ragionevolmente pessimista circa l’autonomia intellettuale attuale della magistratura del lavoro rispetto al pensiero liberista dominante.

 

Domanda: Che valutazione dai del corso giudiziario di questo iter processuale? La sentenza intervenuta è una anomalia rispetto ad un quadro del diritto del lavoro sostanzialmente bloccato nei confronti dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori oppure ci sono fattori peculiari di questo caso che hanno fatto la differenza nell’elaborazione della sentenza?

R: La sentenza della Corte d’Appello di Napoli è un importante segnale e un importante precedente che va oltre la specifica e pur importante vertenza. Il diritto del lavoro in Italia dal 2010 in poi è stato destinatario di riforme stravolgenti dell’assetto normativo in precedenza consolidato. Riforme che sono andate progressivamente a colpire, fino ad annullare in molti casi, tutele dei diritti dei lavoratori, innanzitutto democratiche nonché coerenti con il sistema civilistico italiano. Sono state abbattute conquiste sociali, sindacali e di civiltà giuridica che da decenni erano acquisite anche a seguito di vaste esperienze di lotte operaie e dei lavoratori succedutesi dagli anni sessanta del novecento in poi.

Ciò nonostante norme cardine dell’Ordinamento sopravvivono e resistono, alcune di diretta derivazione costituzionale, ma si assiste anche ad una tendenza che definirei culturale di rilevante parte della magistratura del lavoro che interpreta il mutato quadro normativo esclusivamente nella direzione di tutelare le ragioni dell’imprenditore e ciò assai spesso ben oltre le modifiche legislative intervenute, finendo per stravolgere il contesto legale esistente, anche nella sua parte, tutt’ora rilevante, in cui i diritti dei lavoratori non sono stati affievoliti (almeno non ancora) e la normativa è rimasta la medesima di prima del 2010.

In particolare e con riferimento al licenziamento disciplinare dei cinque militanti sindacali antagonisti della Fiat di Pomigliano d’Arco, l’operazione tentata da Fiat ed assecondata dal Tribunale di Nola che inizialmente aveva respinto il nostro ricorso contro i licenziamenti, è stata quella che va affermandosi tra le aziende datrici di lavoro e, cosa ancor più grave, che viene sovente assecondata nelle sentenze dei giudici del lavoro; operazione che io definisco di attuazione di una concezione neocorporativa dei rapporti di lavoro.

Concezione per la quale il dipendente finisce per “appartenere” all’imprenditore non solo nei limiti della sua prestazione lavorativa, ma altresì con tutta la sua persona e con tutte le sue convinzioni e condotte anche extralavorative e che nulla hanno a che vedere con l’attività di lavoro. Dipendente dunque che, in base a tale concezione, è vincolato all’azienda anche quando esprime le sue convinzioni politiche, sindacali e di critica alle politiche e pratiche industriali ed è destinatario così di sanzioni disciplinari che per lo più sono il licenziamento, allorquando esprima sue legittime critiche anche con forme e modalità dure e aspre ma comunque legittime, qual è stata la rappresentazione satirica e grottesca del suicidio per impiccagione dell’amministratore delegato di Fiat come nella vicenda dei cinque licenziati di Pomigliano.

Dunque la sentenza della Corte d’Appello, nel definire gli esatti termini dell’esercizio del diritto di critica e di espressione del pensiero e nel circoscrivere quell’obbligo di fedeltà all’impresa enormemente ed agiuridicamente amplificato dalla Fiat prima e dal Tribunale di Nola poi, ha specificato e dato applicazione semplicemente al principio di legalità relativo a quale è il perimetro entro il quale il lavoratore ha obblighi verso l’imprenditore in forza del contratto di lavoro e oltre il quale le condotte extralavorative del dipendente non sono passibili di sanzione disciplinare. Da ciò ritengo che la sentenza della Corte d’Appello rappresenti un forte segnale in controtendenza e come tale di rilevanza complessiva e nazionale.

 

Domanda: Sembra che uno dei motivi che abbia indirizzato la Corte d’Appello verso questo tipo di sentenza sia stato il dato che Mimmo Mignano e gli altri lavoratori licenziati sono stati reintegrati in virtù della loro condizione di essere stati assunti in un periodo di vigenza dell’ articolo 18. Come è – drammaticamente – mutata la giurisdizione nel mondo del lavoro e che spazi di difesa legale è ancora possibile sostenere ed esercitare alla luce di queste trasformazioni autoritarie ed antidemocratiche?

R: Il licenziamento dei cinque operai è del 2014, dunque dopo la legge Fornero (legge n°92 del 2012) e prima del decreto legislativo n°23 del 2015 entrato in vigore il 7 marzo 2015, attuativo con altri decreti del cd. Jobs Act.

A tal proposito va detto che le tutele che erano previste dall’art.18 dello statuto dei lavoratori, sono state fortemente ridimensionate già con la legge Fornero, passata peraltro senza la benché minima reale opposizione dei sindacati confederali. Tale riforma prevede in estrema sintesi, per tutti i lavoratori dipendenti italiani, che per i licenziamenti che il giudice riconosca come illegittimi, intimati dal 18 luglio 2012 in poi, la tutela piena della reintegrazione nel posto di lavoro sia possibile solo in alcune e circoscritte ipotesi, mentre per una vasta tipologia di licenziamenti, pur dichiarati dal giudice illeciti, l’effetto è solo indennitario, cioè il pagamento di una somma senza però reintegrazione nel posto di lavoro.

E dunque le motivazioni alla base dei licenziamenti del 2014 di Mignano e dei suoi quattro compagni, sono state riconosciute dalla Corte d’Appello del tutto insussistenti e solo per tale ragione, anche sotto la vigenza della legge Fornero, è stato possibile ottenere la massima tutela della reintegrazione nel posto di lavoro.

Con il Jobs Act, che per i licenziamenti si applica solo agli assunti dal 7 marzo 2015 e non ai lavoratori che a tale data già avevano in corso il contratto di lavoro, la reintegrazione è stata del tutto esclusa ed inoltre l’indennità prevista è stata pure fortemente ridotta. Con tale ultima riforma il processo di cancellazione dell’art.18 dello Statuto, già avviato dal governo Monti nell’estate del 2012, è stato definitivamente portato a compimento.

 

Domanda: Questa sentenza – ben oltre gli effetti pratici che produrrà concretamente ai 5 lavoratori interessati – incoraggia, oggettivamente, quanti nelle fabbriche F.C.A. in Italia ed in generale nel settore privato si battono, in condizioni difficili, per far avanzare una processo di sindacalizzazione e di tutela dei diritti sindacali e sociali. Ritieni, a tuo parere, che questo compito politico/sindacale potrà giovarsi di questa sentenza e da compagno/avvocato, quale sei, che tipo di valutazioni puoi esprimere su tale interrogativo?

R: Come ho detto prima, la sentenza del 27 settembre della Corte d’Appello di Napoli riveste, a mio parere, un significato notevole che va ben oltre la specifica controversia e detta una linea giudiziaria in controtendenza che sarà della massima importanza in ogni ambito lavorativo. Resta ferma però la convinzione che ho da sempre e cioè che le vertenze giudiziarie sono o possono essere, un elemento delle iniziative di lotta e di opposizione. Elemento a volte anche importante, ma da solo del tutto insufficiente nel perseguimento dell’obiettivo della riorganizzazione e della affermazione di un forte movimento sui luoghi di lavoro di contrapposizione alle politiche liberticide, liberiste e neo corporative che avanzano.

La necessità della nascita e crescita dell’organizzatore collettivo dell’opposizione sociale e sindacale è ineludibile. Purtroppo la perdurante tendenza delle organizzazioni sindacali di base ed antagoniste a dividersi piuttosto che a confluire in processi unitari è sotto gli occhi di tutti e ciò, confesso il mio pensiero, non fa ben sperare per una ripresa efficace e di massa di esperienze di lotte antagoniste e vincitrici.

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