Menu

Metto una penna tra il cucchiaino e la fionda

Primi spunti di riflessione tra lavoro, reddito e innovazione tecnologica

Di recente, ho riscontrato in un articolo una stimolante analisi sul mercato del lavoro e sulle condizioni dei lavoratori, proprio relazionando i termini che indico nel titolo.

Vorrei provare ad aggiungere alcune riflessioni, portando anche la mia specifica visuale di operatore del diritto vivente. Cioè di quel diritto che ta9nto risente della situazione generale del Paese e anche dello Stato dei rapporti sociali.

Preciso che si tratta di brevi note che mi riprometto di sviluppare ulteriormente.

L’intervento di una sempre più svelta innovazione tecnologica provocata dalla digitalizzazione dei processi produttivi rappresentano un fatto.

Ma vorrei discutere su come questi processi stiano impattando e impatteranno nel futuro prossimo, e quali siano le azioni da compiere di conseguenza,.

Mi preoccupano, infatti, le due polarità di impostazione della tematica che si stanno imponendo nel dibattito pubblico.

Da una parte, vi è l’idea che le nuove tecnologie impongano di per sé, quale alternativa alla disoccupazione di massa, la flessibilizzazione in entrata e in uscita del rapporto di lavoro. E su questa premessa che hanno trovato giustificazione gli interventi normativi degli ultimi 20 anni, dal Pacchetto Treu in poi.

Dall’altra, vi è la tendenza a ritenere che la digitalizzazione dei processi produttivi e l’intervento dell’intelligenza artificiale porteranno alla “fine del lavoro” con la conseguenza di dover adottare interventi che producano effetti, piuttosto che all’interno del rapporto di lavoro, al suo esterno, sul fronte del sostegno al reddito dei disoccupati.

L’articolo che ho citato – e che consiglio di leggere – evidenziava un primo limite di entrambe le impostazioni: tacciono su cosa e come produrre i beni e i servizi, negando, quindi, la presa di parola dei lavoratori (ma anche dei cittadini) sul punto.

L’altro limite, che mi preme evidenziare nell’economia di queste brevi note, sta in ciò che entrambe le impostazioni rimuovono ogni analisi su come la digitalizzazione dei processi produttivi venga attualmente impiegata dal sistema delle grandi imprese sotto il profilo dei rapporti di lavoro.

Taluno non vede, qualche altro ingenuamente ignora, come le tecnologie vengano impiegate per perpetrare il processo della “fuga del datore di lavoro”.

Parlo della frammentazione del ciclo produttivo da parte dell’imprenditore al fine di utilizzare le prestazioni di lavoro senza doverne garantire i correlativi diritti.

Questo fenomeno nella sua forma più acuta si presenta come caporalato, ora nelle sue rappresentazioni più classiche nel lavoro agricolo e stagionale2, ora nel fenomeno dei processi di esternalizzazione e di appalto3.

Ma rientrano, a mio parere, nella stessa figura anche tutte le ipotesi di lavoro autonomo mono-committente, siano esso forme di subordinazione falsamente qualificate come rapporti di lavoro autonomo, siano rapporti di lavoro in cui il prestatore gode effettivamente di una autonomia nella gestione del proprio incarico.

Si è comunque alla presenza, per così dire, di una “subordinazione sostanziale”, ovverosia della dipendenza economica nei confronti del datore di lavoro, dove l’imprenditore non si addossa alcun onere connesso alla relazione con il lavoratore, vestendo le finte spoglie di parte di un rapporto tra pari.

E’ utile precisare che il fenomeno della fuga del datore, così come lo ho descritto, riguarda un numero rilevante dei giudizi presso il Tribunale del Lavoro, dove la difesa del datore di lavoro convenuto in giudizio consiste proprio nel fuggire dal rapporto di lavoro eccependo, ora la presenza un soggetto–cooperativa, società di somministrazione, appaltatore–individuato come reale datore di lavoro (e magari estinto nel frattempo), ora l’assenza di un effettivo datore di lavoro rivendicando la natura autonoma del rapporto e la posizione paritaria delle parti.

Quasi ogni giorno inseguo un padrone che scappa.

Ebbene, anche le nuove tecnologie di frequente vengono impiegate per tale, non accettabile obiettivo.

Si prenda l’esempio del fenomeno Uber, la nota piattaforma digitale che mette in contatto nella sola gran Bretagna 2 milioni passeggeri e 40.000 Drivers, menzionata dai mezzi di informazione soprattutto per la forte contrarietà da parte dei tassisti.

Le corporation che gestiscono Uber, narrano il fenomeno come un’avanguardia della Share Economy.

Ma la realtà è una altra, ed è già stata affrontata dalla Giurisprudenza in Europa.

Infatti, di recente, il Tribunale del Lavoro di Londra (Employment Tribunals case nos: 2202550/2015) si è occupato della questione della qualificazione dell’attività svolta dai Drivers.

In quella sede, i difensori delle Corporation presentavano l’attività imprenditoriale svolta da Uber quale fornitura di un moderno software in grado mettere velocemente ed efficacemente in relazione le persone e il profitto ricavato come corrispettivo della mediazione.

Di conseguenza, le corporation negavano di usufruire di prestazioni da parte dei Drivers ma anzi sottolineavano come fossero questi ultimi a ricevere da Uber un’opportunità di crescita economica e professionale (“Uber provides the drivers with business opportunities”).

Ebbene, il Tribunale di Londra ha ricostruito l’intelaiatura di rapporti giuridici attivati attraverso Uber, precisando che si è alla presenza di un’azienda di trasporti di persone (“Uber does not simply sell software: it sells rides”) presso cui i Drivers lavorano (“the organisation runs a transportation business an employs the driver to that end”).

Da qui il riconoscimento della natura di Worker – ovverosia la figura intermedia tra lavoratore subordinato (employee) e lavoratore autonomo (self-employed) esistente nell’ordinamento britannico – dei drivers.

Non è questa la sede per trattare quale sarebbe la giusta dose di diritti da riconoscere alle diverse tipologie lavorative, tema peraltro centrale.

Il punto che intendo fare emergere in queste brevi note è un altro: è chiaro che le corporation che gestiscono Uber hanno scelto di usare la tecnologia a disposizione per impiegare prestazioni di lavoro senza riconoscerle come tali all’interno di un’azienda – tendenzialmente monopolistica – di trasporti di persone.

Intendo dire che l’innovazione tecnologica non è neutra rispetto alle relazioni sociali in cui si inserisce, e quando viene impiegata per accentuare la precarizzazione dei rapporti di lavoro, ciò non va imputato alla tecnologia impiegata, ma all’uso che se ne fa.

Di talché, se è innegabile che, come sempre è avvenuto nella storia, il lavoro sia sottoposto a cambiamenti (di cui è utile trattare), la negazione della natura di lavoro delle nuove prestazioni – e il presagire la scomparsa del lavoro – pare essere una nuova pagina del tentativo di ridurre i diritti di chi lavora.

Del resto, appare verosimile che con l’innovazione, se impiegata nel verso dell’interesse generale, “il contesto sarà caratterizzato dalla creatività e dalla innovazione” e “il ruolo della tecnologia sarà fondamentale per migliorare la qualità del lavoro”4 , rendendo possibile ridurre l’orario di lavoro.

E quindi proprio l’impiego delle tecnologie per negare i diritti dei lavoratori imporrebbe a un legislatore con a cuore l’interesse pubblico non, come si è fatto negli ultimi anni e da ultimo con il Jobs act, interventi normativi volti ad assecondare questo processo ma, al contrario, per contrastarlo.

 

1 Marta Fana e Simone Fana, Lavoro e reddito: una questione di produzione!, in contropiano.org

2 Sull’impostazione della tematica, vedi Maria Grazia Vivarelli, il caporalato: problemi e prospettive, in Foro amm. TAR, fasc.10, 2008, pag. 2917 e per la analisi delle recenti modifiche A. Brunetti, Siamo uomini o caporali? Il nuovo art. 603 bis c.p.,in www.lavorovivo.org;

3 Vedi R. Del Punta, Le Molte Vite Del Divieto Di Interposizione Nel Rapporto Di Lavoro, Di in Riv. it. dir. lav., fasc.2, 2008, pag. 129

4 Riporto delle citazioni dell’intervento di Diego De Masi nel convegno “LAVORO 2025, COME EVOLVERÀ IL LAVORO NEL PROSSIMO DECENNIO” tenutosi il 18 e 19 gennaio del 2017 e organizzato dal gruppo cinque stelle della commissione lavoro nella sessione tecnologie e lavoro.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *