Il sindacato dei giornalisti del Piemonte usa toni durissimi, e fuori luogo, nei confronti dei No Tav, scambiando il diritto di cronaca con il diritto di mandare la gente in galera. «Non è pensabile che gruppi di facinorosi si arroghino il diritto di decidere chi può lavorare e chi no, facendo della censura preventiva lo strumento di una lotta che diventa sempre più violenta e antidemocratica» scrive la sezione piemontese dell’Ordine dei giornalisti dopo che ieri sera un freelance collaboratore del Tg3 è stato pesantemente redarguito e poi spintonato perchè insisteva nel riprendere i manifestanti durante il blocco sull’autostrada A32. «È evidente che in Valsusa – si legge nella nota – non è in discussione il diritto a manifestare, ma il diritto ad essere informati». Nell’esprimere solidarietà alle vittime della violenza (!) «l’Ordine torna a far sentire la sua voce di condanna e chiede che sia garantita la libertà di informazione, bene primario in una democrazia».
Qualcuno dovrebbe spiegare agli evidentemente distratti giornalisti piemontesi che la Digos e altri apparati impegnati nella repressione dei movimenti sociali ed in particolare di quello contro l’alta velocità impiegano sempre più spesso le immagini riprese e mandate in onda da siti, quotidiani e tv per individuare e denunciare, ed eventualmente arrestare, attivisti e militanti accusati spesso di reati inerenti ad attività di natura politica. Chi è che viola la libertà di espressione?
Che la denuncia sia per lo meno asimmetrica lo dimostra il fatto che nessun comunicato è stato emesso da nessun ordine dei giornalisti, sindacato o testata quando l’altro ieri sera, durante le durissime cariche della Polizia contro i manifestanti che pacificamente bloccavano la A32 a Chianocco, un drappello di agenti in assetto antisommossa ha pesantemente aggredito alcuni fotografi e reporter che tentavano di riprendere la violenza delle forze di occupazione contro gli inermi cittadini.
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Pasquale
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.