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Il Tar dell’Emilia Romagna: “No alle benedizioni a scuola”

“Si tratta di un’ottima notizia e della dimostrazione che in molti casi normative a tutela della laicità della scuola pubblica esistono eccome, basterebbe applicarle senza malafede. E senza dispendio di soldi pubblici ed energie”.
Ha commentato così la responsabile delle iniziative legali dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar), Adele Orioli, la notizia che il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna ha accolto il ricorso sostenuto dall’Uaar e presentato da una ventina di insegnanti e genitori e dal Comitato Bolognese Scuola e Costituzione, annullando la delibera con cui il consiglio di una scuola di Bologna aveva autorizzato le benedizioni pasquali a scuola, seppur in orario extrascolastico.
Il Tar Emilia Romagna, con sentenza 166/2016, ha dato ragione ai sostenitori della laicità della scuola, rilevando che “non v’è spazio per riti religiosi” come le benedizioni e ricordando che, anche in orario extrascolastico, si possono ospitare solo “attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile”.
Il ricorso, sostenuto anche economicamente dall’Uaar, era stato presentato da 18 genitori e insegnanti dell’Istituto Comprensivo 20 di Bologna e dal Comitato Bolognese Scuola e Costituzione.
La vicenda risale allo scorso anno, quando nella scuola della preside Daniela Turci (che è anche consigliera comunale Pd a Bologna) e del presidente del Consiglio d’istituto Giovanni Prodi (nipote di Romano), era stata disposta la concessione di un locale scolastico, ai parroci che ne avevano fatto specifica richiesta, Parrocchia SS. Trinità, S. Giuliano e S. Maria della Misericordia, “per l’espletamento di attività di benedizione pasquale senza fini di lucro nelle giornate riportate in apposita convenzione”.
“A nulla valsero gli inviti a rivedere tale decisione”, ricorda il Circolo Uaar di Bologna. “Anzi, invece di attendere serenamente la decisione dell’organo di giustizia amministrativa prevista per il 26 marzo 2015, il Consiglio d’istituto forzò la mano, anticipando le benedizioni in tutti e tre i plessi scolastici”.
Oltre all’annullamento delle delibere con le quali si autorizzavano le benedizioni, si aggiunge anche, a carico dell’amministrazione scolastica dell’IC20, la condanna a rifondere i ricorrenti per le spese sostenute per il contributo unificato.
“La sentenza, nel negare la legittimità di atti di culto in orario extrascolastico in locali pubblici, ne ha sottolineato, come pratica religiosa, la carenza di “universalità”. I riti religiosi infatti, come scrive il Tar, in quanto attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno, sono estranei ad un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni. Queste parole – ha concluso Orioli – sono per noi motivo di grande soddisfazione, confermandoci nella legittimità delle nostre battaglie per una scuola laica e rispettosa del pensiero di tutti e tutte”. 

Il testo della sentenza dal Sito della Giustizia Amministrativa

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