UNCLAS ROME 002438
SIPDIS
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DEPARTMENT PASS TO DOE DEPARTMENT FOR L/T BRUSSELS FOR USEU – THOMAS SMITHAM
E.O. 12958: N/A TAGS: ENRG, PREL, IT
OGGETTO: IL SEGRETARIO BODMAN E IL MINISTRO ITALIANO FIRMANO ACCORDI SU RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE ENERGETICO E SULLA PARTNERSHIP GLOBALE SULL’ENERGIA NUCLEARE (GNEP)
RIF: ROME 2317
1. (U) Sommario: In un incontro del 13 novembre il Segretario all’Energia e il Ministro italiano dello Sviluppo Economico Bersani hanno discusso il futuro dell’energia nucleare in Italia, la Partnership Globale sull’Energia Nucleare (GNEP) e la cooperazione bilaterale sulla ricerca e sviluppo in campo energetico. Bersani ha firmato la Dichiarazione di Principi sulla GNEP alla fine dell’incontro. Bodman e Bersani hanno anche firmato un accordo bilaterale sulla cooperazione nella ricerca e sviluppo (testo al paragrafo 5). Fine sommario.
2. (U) Il Ministro Bersani ha aperto l’incontro dando il benvenuto al Segretario Bodman e dichiarandosi pronto a firmare l’accordo bilaterale e Dichiarazione di Principi sulla GNEP. Bersani ha osservato che l’accordo copre “le tecnologie energetiche più significative” e produrrà risultati concreti. Ha detto che c’è bisogno di trovare nuove soluzioni alle sfide energetiche che si trovano di fronte la UE e gli Stati Uniti e che il carbone pulito e l’energia nucleare probabilmente avranno un ruolo importante nel soddisfare le future necessità energetiche. Riferendosi al referendum del 1987 che aveva di fatto bandito la generazione di energia nucleare in Italia ha detto che l’ “Italia non è esclusa dalla generazione di energia nucleare, è stato solo sospesa”. Secondo Bersabni la GNEP può giocare un ruolo importante nel modificare gli atteggiamenti italiani nei confronti dell’energia nucleare.
3. (U) Il Segretario Bodman ha fatto notare la necessità far seguire azioni concrete alla firma dell’accordo bilaterale. Ha proposto che il governo italiano invii scienziati a visitare il Laboratorio Nazionale delle Energie Rinnovabili (NREL) e il Laboratorio Nazionale della Tecnologia Energetica per conoscere le ricerche che stanno conducendo gli scienziati USA in aree coperte dall’accordo bilaterale. Bodman ha concordato sul fatto che la GNEP può giocare un ruolo importante nel superare lo scetticismo italiano nel confronti dell’energia nucleare. La domanda globale di elettricità aumenterà del 50% nel corso dei prossimi vent’anni e l’energia nucleare svolgerà un ruolo importante nel soddisfare la domanda crescente. Bodman ha sottolineato che uno degli obiettivi della GNEP è di consentire la generazione di energia nucleare limitando nel contempo le occasioni di proliferazione degli armamenti nucleari. Dopo le osservazioni di Bodman, Bersani e Bodman hanno firmato di fronte alla stampa l’accordo bilaterale e la Dichiarazione di Principi sulla GNEP. 4. (U) In incontri separati con il capo della procedura per la Riunione dei Maggiori Economie sulla Sicurezza Energetica e il Cambiamento Climatico (MEM), dott. Valeria Termini e con dirigenti della società elettrica parastatale italiana ENEL, Assistente Vicesegretario Capo del Dipartimento dell’Energia, John Mizroch, ha dato il benvenuto alle visite di ricercatori italiani (del governo italiano o di associazioni di aziende) alle strutture del Dipartimento dell’Energia nella sua area di programma, compresa il NREL. La parte italiana, che comprendeva, in entrambi gli incontri, collaboratori dell’Ufficio del Primo Ministro, ha reagito positivamente al suggerimento di Mizroch.
5. (U) Inizia il testo dell’accordo bilaterale sulla cooperazione nella ricerca e sviluppo in campo energetico.
ACCORDO TRA
IL DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA
E
IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
NEL CAMPO DELLA RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE ENERGETICO
Considerato che il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica Italiana sono parti nell’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica del 1 aprile 1988, così come modificato e integrato (l’ “Accordo S & T”);
Considerato che il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato della Repubblica Italiana hanno stipulato un Memorandum d’Intesa nel campo della Ricerca e Sviluppo nel settore dell’Energia il 5 dicembre 1985, inclusi gli Accordi Attuativi del 2 maggio 1990 sulla consultazione riguardo alle politiche energetiche e l’ampliamento della collaborazione congiunta e dello scambio di informazioni (di seguito “l’Accordo del 1985”) che è scaduto il 5 dicembre 1991;
Considerato che Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato della Repubblica Italiana hanno stipulato un Memorandum d’Intesa il 26 maggio 1995 sulle consultazioni in politica energetica e sull’ampliamento della collaborazione congiunta e lo scambio di informazioni (di seguito l’ “accordo del 1995”) che è scaduto il 26 maggio 2005;
Considerato che il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (di seguito “DOE”) e il Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana (di seguito “MSE”) (collettivamente, di seguito, “le Parti”) ritengono che le attività di cooperazione nel campo della ricerca e sviluppo, scambio di informazioni e consultazioni sulla politica energetica intraprese in conformità all’accordo del 1985, agli Accordi Attuativi del 1990 e all’accordo del 1995 sono di mutuo beneficio;
Considerato che le Parti hanno un interesse comune a continuare le attività intraprese in conformità all’accordo del 1985, agli Accordi Attuativi del 1990 e all’accordo del 1995 e a intraprendere nuove attività di cooperazione nel campo delle ricerca e sviluppo nel settore energetico;
Tutto ciò considerato le Parti convengono quanto segue:
ARTICOLO I
1. L’obiettivo della cooperazione secondo questo Accordo consiste nel:
– continuare, a mutuo beneficio delle Parti, l’quilibrato scambio di informazioni sulla tecnologia energetica relative a vari settori energetici, quali l’energia da carbone pulito, idrogeno, l’energia nucleare, la bioenergia e altre scienze energetiche fondamentali;
– condurre le relative ricerche e sviluppo congiunti e attività congiunte di pianificazione che saranno ulteriormente definite nel progetto allegato a questo Accordo; e
– continuare periodiche consultazioni bilaterali sulla politica energetica attraverso riunioni annuali di sottocomitati per ciascuna delle attività programmate così come definite negli allegati a questo Accordo.
2. Questo Accordo è soggetto al e disciplinato dall’Accordo S&T.
ARTICOLO II
La cooperazione in conformità a questo accordo può includere, senza esservi limitata, quanto segue:
1. Scambio su base periodica di informazioni scientifiche e tecniche e di risultati e metodi di ricerca e sviluppo nelle modalità concordate dai Coordinatori designati dall’Articolo III;
2. Organizzazione di seminari e di altri incontri su temi energetici concordati nelle aree enumerate nell’Articolo secondo le modalità concordate dai Coordinatori;
3. Visite di verifica da parte di specialisti di una Parte a strutture o progetti di ricerca energetica dell’altra Parte su invito dell’istituzione ospite;
4, Scambio di materiali, strumenti, componenti e attrezzature per la sperimentazione;
5. Scambi di personale per la partecipazione ad attività concordate di ricerca, sviluppo, dimostrazioni, analisi, progettazione, sperimentazione e formazione;
6. Progetti congiunti sotto forma di esperimenti, prove, analisi di progetti o altre attivitàdi collaborazione tecnica;
7. Finanziamento congiunto di specifici progetti di ricerca e sviluppo che possono essere intrapresi in collegamento con altre organizzazioni o persone qualificate secondo le modalità concordate dai Coordinatori;
8. Finanziamento congiunto di specifiche attività di dimostrazione e di diffusione dei risultati di tali progetti; e
9. Altre analoghe forme di cooperazione quali possono essere proposte e concordate per iscritto tra le Parti. ARTICOLO III
1. Ciascuna Parte designerà un Coordinatore per la supervisione dell’attuazione di questo Accordo. Come concordato reciprocamente, i Coordinatori si incontreranno per valutare tutti gli aspetti della cooperazione prevista da questo Accordo. Tali incontri si terranno alternativamente negli Stati Uniti e in Italia.
2. Sotto la direzione delle Parti, i Coordinatori approveranno e verificheranno tutte le attività di cooperazione da condurre sulla base di questo Accordo.
3- I Coordinatori esamineranno e valuteranno ogni nuova attività proposta e lo stato della cooperazione previsti da questo Accordo. Essi assicureranno anche una guida e indirizzi appropriati ai gruppi di lavoro, come definiti dall’Articolo III, paragrafo 4, e ai direttori di progetto delle attività sviluppate in conformità a questo Accordo. Se così richiesti, i Coordinatori possono consigliare le Parti riguardo ai progressi e al futuro delle attività cooperative stabilite da questo Accordo.
4. I Coordinatori, se necessario e appropriato, creeranno gruppi di lavoro informali in ciascuna delle aree di cooperazione previste da questo Accordo per facilitare l’attuazione dei progetti che possano essere intrapresi in tali aree.
5. Almeno annualmente, i Coordinatori informeranno il Coordinatore dell’Accordo S&T circa lo stato delle attività di collaborazione intraprese secondo questo Accordo.
ARTICOLO IV
1. Proposte di cooperazione in base a questo Accordo possono essere presentate ai Coordinatori per l’approvazione da ciascuna delle Parti o da loro rappresentati designati.
2. Ciascuna attività di cooperazione identificata nell’Articolo II, paragrafi 4-8, che sia approvata dai Coordinatori sarà descritta per iscritto in un Progetto Allegato a questo Accordo. Tali Allegati conterranno procedure dettagliate per l’attuazione dell’attività di cooperazione, compreso, ma non limitatamente ad essi, i contributi di ciascuna Parte (costi e suddivisione dei costi), calendari e responsabilità di ciascuna Parte.
3. Ciascun Progetto Allegato concluso tra le Parti sarà soggetto e riferito a questo Accordo.
ARTICOLO V
Le seguenti previsioni si applicheranno agli scambi di attrezzature secondo questo Acccordo:
1. Per mutuo accordo, una Parte potrà fornire attrezzature da utilizzare in un’attività congiunta. In tal caso la Parte conferente fornirà, appena possibile, alla Parte ospite una lista dettagliata delle attrezzature e della documentazione tecnica appropriata relativa all’utilizzo, manutenzione e riparazione dell’attrezzatura.
2. La titolarità dell’attrezzatura e delle necessarie parti di ricambio fornite dalla Parte conferente alla Parte ospite per l’utilizzo in attività congiunte rimarrà della Parte conferente e la proprietà sarà restituita alla Parte conferente al completamento dell’attività congiunta, a meno di accordi diversi.
3. L’attrezzatura fornita in base a questo Accordo sarà resa operativa presso lo stabilimento ospite solo su accordo tra le Parti.
4. Lo stabilimento ospite fornirà i locali necessari per l’attrezzatura, fornirà i servizi necessari quali energia elettrica, acqua e gas e normalmente fornirà i materiali da sottoporre a prova in accordo con le specifiche tecniche concordate.
5. La responsabilità e le spese di trasporto dell’attrezzatura e dei materiali dagli Stati Uniti d’America a mezzo aereo o nave a un porto autorizzato d’ingresso in Italia adatto alla destinazione finale, e anche la responsabilità per la custodia e l’assicurazione del trasporto, rimarranno del Dipartimento dell’Energia.
6. La responsabilità e le spese di trasporto dell’attrezzatura e dei materiali dall’Italia a mezzo aereo o nave a un porto autorizzato d’ingresso negli Stati Uniti d’America adatto alla destinazione finale, e anche la responsabilità per la custodia e l’assicurazione del trasporto, rimarranno delle organizzazioni italiane designate dal MSE per ciascun Allegato.
7. L’attrezzatura fornita in conformità a questo Accordo per essere utilizza in attività congiunte sarà considerata di tipo scientifico e non avrà carattere commerciale.
ARTICOLO VI
Le seguenti previsioni si applicheranno alle assegnazioni o scambi di personale in base a questo Accordo:
1. Ogni qualvolta sia contemplata un’assegnazione o uno scambio di personale, ciascuna Parte garantirà la selezione di personale qualificato con le capacità e l’esperienza necessarie per condurre le attività pianificate in base a questo Accordo. Ciascuna di tali assegnazioni o scambi di personale sarà concordata mutuamente in anticipo mediante uno scambio di lettere tra le Parti, con riferimento a questo Accordo alle pertinenti previsioni riguardanti la proprietà intellettuale. 2. La Parte mittente sarà responsabile dei salari, delle assicurazioni e delle indennità da corrispondersi a tale personale o ai suoi appaltatori.
3. La Parte mittente pagherà il viaggio e le spese di vitto del suo personale o dei suoi appaltatori durante il loro soggiorno presso lo stabilimento della Parte ospite, salvo che non sia concordato diversamente.
4. La Parte ospita assisterà nell’individuare alloggi adeguati per il personale della Parte mittente o dei suoi appaltatori (e delle loro famiglie) su una base di mutua soddisfazione e reciprocità.
5. La Parte ospite fornirà tutta l’assistenza necessaria al personale della Parte mittente o ai suoi appaltatori per quanto riguarda le formalità amministrative, quali l’organizzazione dei viaggi.
6. La Parte mittente informerà il proprio personale e i propri appaltatori della necessità di adeguarsi alle norme generali di lavoro e alle regole di sicurezza in vigore presso lo stabilimento ospite.
ARTICOLO VII
1. Salvo che sia altrimenti concordato, tutti i costi derivanti dalla cooperazione in base a questo Accordo saranno responsabilità della parte che vi incorre.
2. Ciascuna Parte condurrà le attività previste dal questo Accordo, e dai suoi Allegati, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti applicabili; le attività in base e in funzione di questo Accordo e degli Allegati saranno subordinate alla disponibilità di fondi appropriati.
ARTICOLO VIII
Tutte le informazioni, il materiale e le attrezzature trasferite in base a questo Accordo e a ogni Allegato relativo saranno appropriati e accurati al meglio della conoscenza e della convinzione della Parte trasferente, ma la Parte trasferente non garantisce l’idoneità delle informazioni, materiale o attrezzature trasferite in rapporto a ogni uso o applicazione particolare ad opera della Parte ricevente o di qualsiasi parte terza. Le informazioni, il materiale o le attrezzature sviluppati congiuntamente dalle Parti saranno appropriati e accurati al meglio della conoscenza e della convinzione delle Parti che li sviluppano. Nessuna Parte garantisce l’accuratezza delle informazioni sviluppate congiuntamente o l’idoneità del materiale o delle attrezzature per ogni uso o applicazione particolare ad opera di qualsiasi Parte o di qualsiasi parte terza.
ARTICOLO IX
1. Questo Accordo entrerà in vigore all’atto della sua firma e rimarrà in vigore per cinque (5) anni. L’Accordo sarà rinnovato automaticamente per un ulteriore periodo di cinque anni salvo che una delle Parti non informi per iscritto l’altra almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza.
2. Questo Accordo può essere modificato o ampliato mediante accordo scritto tra le Parti. 3. Questo Accordo può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di un (1) anno.
4. Tutti gli sforzi e gli esperimenti congiunti non completati alla scadenza o alla data di rescissione di questo Accordo possono essere proseguiti fino al loro completamento secondo i termini di questo Accordo.
FATTO a Roma, oggi, tredicesimo giorno di Novembre 2007, in due esemplari nel testo in lingua inglese che sarà il testo autentico. Una traduzione dell’Accordo in lingua italiana sarà preparato dal Ministero dello Sviluppo Economico e sarà considerato ugualmente autentico in base a uno scambio di lettere tra le Parti che ne confermi la conformità con il testo in lingua inglese. PER IL DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA …
PER IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
…
Fine del testo dell’Accordo
SPOGLI
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