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Amnesty accusa la Turchia: “criminalizza il dissenso”

L’elenco è contenuto nel rapporto “Turkey: decriminalize dissent”, che prende in esame una serie di vicende giudiziarie che dimostrano i pericoli per la libertà di espressione nel paese. 

Articolo 301 codice penale: fino al 2008 puniva penalmente l’insulto alla “turchicità”, oggi punisce l’insulto alla “nazione turca”. Per Amnesty va abolito perché non corrisponde alle disposizioni della Convenzione Europea dei diritti umani:, nonostante la dicitura sia stata cambiata, l’articolo 301 continua a essere una limitazione inaccettabile al diritto di libertà di espressione, dato che la “nazione turca” viene interpretata allo stesso modo della “turchicità”.

Articolo 318 codice penale: alienazione del pubblico dal servizio militare. L’articolo punisce fino a un massimo di due anni di carcere chi incita o anche solo consiglia di non prestare il servizio militare. L’articolo è utilizzato di frequente per denunciare il pubblico sostegno all’obiezione di coscienza. Per Amnesty va abolito

Articolo 125 codice penale: Diffamazione. Punisce la diffamazione in quanto “atto o fatto contro una persona in un modo che colpisca quella persona nel suo onore, nella sua dignità o nel suo prestigio”. Prevede un massimo di due anni di reclusione e prevede pene supplamentari per la diffamazione di personaggi pubblici. Il premier turco Recep Tayyip Erdogan si è più volte servito di questo articolo per portare in tribunale i suoi oppositori anche se la maggior parte delle condanne si risolve in sanzioni amministrative. Amnesty osserva che l'”uso della diffamazione per punire critiche legittime del governo o dei pubblici funzionari viola il diritto alla libertà di espressione”. Per Amnesty va abolito.

Articolo 215 codice penale: apologia di reato. Si punisce con reclusione fino ai due anni. Questo articolo è stato usato per condannare chi ha applicato l’appellativo “sayin” (signore) ai capo del Partito dei Lavoratori del Kurdistan Abdullah Ocalan. Per Amnesty va abolito.

Articolo 216 codice penale: Incitazione all’odio o all’ostitilità. Il problema principale di questo articolo è che ha un’accezione vaga che lo rende incompatibile con le norme internazionali con i diritti umani. In pratica l’articolo è stato utilizzato per colpire le critiche alle convinzioni predominanti e alle strutture di potere e non per perseguire l’incitamento alla violenza e all’odio verso le minoranze. Per Amnesty va emendato chiarendo che è perseguibile solo chi incita esplicitamente all’odio.

Un altro capitolo lesivo delle libertà civili per Amnesty riguarda la legislazione antiterrorismo. Alla radice del problema c’è l’articolo 1 della legge antiterrorismo: “Terrorismo è ogni tipo di azione svolta da una persona o da persone appartenenti a organizzazioni che hanno come obiettivo cambiare le caratteristiche della Repubblica come definita dalla Costituzione, il sistema politico, sociale, secolare ed economico, danneggiando l`indivisibile unità dello Stato con il suo territorio e la sua nazione, mettendo in pericolo l’esistenza dello Stato turco e della Repubblica (…)”. Questa definizione è stata ritenuta troppo ampia dalle Nazioni Unite, secondo cui può limitare le legittime espressioni di opinioni critiche del Governo, Stato o istituzioni e la libertà di manifestazioni pacifiche. Amnesty chiede al parlamento turco di emendarla in linea con i rilievi dell’Onu.

Articolo 314 codice penale: associazione a organizzazione terroristica. In base alla definizione di terrorismo in uso nella legge turca, questo articolo non fa differenza tra proteste pacifiche e azioni violente. Prevede pene tra i 10 e i 15 anni di carcere. In base a questo articolo sono state condannate per appartenenza ad associazione terroristica persone impegnate in attività pacifiche e legali a favore della minoranza curda.

Articolo 220/6 codice penale: Commettere un crimine in nome di un’organizzazione terroristica. I tribunali turchi hanno usato soprattutto questo articolo come base per imporre pene aggiuntive per attività criminali che non presentavano prove chiare e inequivocabili. Per Amnesty va abolito.

Articolo 220/7 codice penale: assistenza a organizzazione terroristica. Come il precedente viene usato di frequente per perseguire diritti fondamentali come quello di espressione, associazione e assemblea. Per Amnesty va emendato specificando la partecipazione ad attività violente.

Articolo 7/2 legge antiterrorismo: Propaganda. Ancora una volta la genericità dell’articolo permette l’incriminazione di persone che non hanno compiuto reati gravi e che magari hanno solo partecipato a una manifestazione. Si tratta di uno degli articoli di cui si dovrebbe occupare la riforma della Giustizia, al momento in discussione in parlamento, che dovrebbe apportare una più specifica definizione di terrorismo. Amnesty ne chiede però l’abolizione.

Articolo 6/2 legge antiterrorismo: Stampare o pubblicare dichiarazioni di organizzazione terroristica. Punibile fino a tre anni di reclusione. Il testo dell’articolo è così generico che può essere usato per perseguire una pubblicazione o una dichiarazione di qualsiasi gruppo considerato “terrorista”. Va abolito.

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