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La “giustizia ad personam” dietro l’arresto di Di Marzio

Il fragore mediatico di regime è certamente molto più elevato del fatto concreto. A Parigi è stato arrestato anche Maurizio Di Marzio, il decimo tra gli esuli italiani rifugiatisi in Francia e che aveva potuto usufruire della cosiddetta “dottrina Mitterand”, per cui i ricercati per lotta armata in Italia potevano restare in quel paese, ovviamente rispettandone tutte le leggi.

La sproporzione si vede dalla “pena residua” che Di Marzio deve teoricamente “espiare”: cinque anni e nove mesi. In pratica, Maurizio aveva scontato in “carcerazione preventiva in attesa di processo” buona parte della condanna poi comminata. E una volta liberato per “scadenza dei termini di custodia cautelare” aveva giustamente deciso di non attendere la sentenza finale ed andare in Francia.

Per chiunque abbia una qualche dimestichezza con le storie degli anni Settanta e Ottanta una “pena residua” di quelle dimensioni significa che Maurizio era “quasi innocente”, come si diceva allora. Aveva insomma partecipato alla “banda armata”, ma senza essere coinvolto in “fatti di sangue”. Anche se poi, in sede di sentenza, venne coinvolto con molti altri nel ferimento del vice-capo della Digos, Nicola Simone, e in quello del dirigente dell’Ufficio provinciale di collocamento Enzo Retrosi.

Se si vanno a vedere le sentenze relative, si scopre che per lo stesso “episodio specifico” venivano quasi sempre condannati un gran numero di imputati (anche 20 o 30).

Il che era materialmente impossibile, visto che le stesse ricostruzioni giudiziarie, tramite i testimoni o i “pentiti”, ammettevano che gli “esecutori materiali” non erano mai più di 4 o 5 (tranne che per azioni clamorose come via Fani o l’assalto alla sede regionale della Democrazia Cristiana, in Piazza Nicosia).

L’usanza della magistratura di allora era infatti quella di abbondare nell’attribuzione del “concorso morale”, al di là di ogni effettiva partecipazione materiale, cosicché si potesse largheggiare sia nel numero delle condanne che nella quantità di anni di carcere comminati.

Il ragionamento è facile: se per “partecipazione a banda armata” potevi esser condannato a un massimo di 6-10 anni, per un “tentato omicidio” – com’è definito penalmente un ferimento – si poteva arrivare anche ai 20 anni.

Un frutto della “legislazione d’emergenza”, avviata da Cossiga e incrudita ulteriormente dai governi successivi, con l’”appoggio esterno” anche del Pci. E che non veniva accettato dalle legislazioni di altri paesi, a cominciare dalla Francia (che contestava sia il ricorso al “concorso morale”, mai esistito nel loro codice penale, sia la prassi delle condanne in contumacia, ovvero senza la presenza dell’imputato nel processo).

Da tutta questa serie di necessarie premesse, insomma, emerge con chiarezza che Maurizio Di Marzio aveva ricevuto una condanna “bassa” (per le abitudini di allora), in considerazione del ben minimo coinvolgimento nell’organizzazione della BR.

Ma non è questo l’aspetto principale della vicenda. La cosa infatti più inquietate è la trasformazione delle disposizioni di legge in materia “elastica”. Un mondo dove non vige più l’applicazione di “regole” note e accettate alle due parti in causa (la magistratura e gli imputati, difesi da avvocati), ma si cambiano le regole in vista dell’ottenimento di un risultato voluto.

Come riferiscono tutti i giornali, la pensa di Di Marzio andava in prescrizione il 10 di maggio, guarda caso pochi giorni dopo il cosiddetto “blitz” contro gli esuli (termine ridicolo per alcuni arresti di settantenni all’interno delle proprie abitazioni ufficialmente registrate all’anagrafe…).

La prescrizione – istituto diventato famoso “grazie” alla fantasia grillina di tal Bonafede, incautamente elevato alla poltrona di Guardasigilli – è l’atto con cui lo Stato rinuncia a far espiare la condanna dopo un certo tempo, che è definito senza equivoci da una legge apposita: il doppio della “pena” (28 anni, nel caso di Di Marzio, condannato a 14 anni con sentenza definitiva del 1993).

Il calcolo dei tempi entro cui “scatta la prescrizione” è dunque univoco, oggettivamente determinato e non modificabile “a piacere” da questo o quel giudice.

Nel caso di Di Marzio, invece, con un provvedimento depositato l’8 luglio la Corte d’Assise di Roma ha stabilito che “non è ancora prescritta la sua pena”. Nessuno sa perché, in base a quale legge, con quali motivazioni… E’ come per il povero Zaky in Egitto, in qualche misura: non esiste una “certezza della legge”, che dirime gli opposti interessi delle parti in causa, ma solo la “certezza della pena”.

Anche per un altro degli esuli parigini – Luigi Bergamin, 72 anni – è stato adottato un inghippo similare. All’inizio di maggio la Corte d’Assise di Milano aveva la Corte d’Assise di Milano aveva dichiarato estinta la pena per prescrizione, essendo passati 30 anni dalla data del reato.

Alla fine di marzo, però, il giudice di sorveglianza Gloria Gambitta ha deciso la “declaratoria di delinquenza abituale” per Bergamin in modo da interrompere la prescrizione. Su quella base, il 10 maggio, la Procura di Milano ha chiesto e ottenuto dalla Corte d’Assise di Milano la revoca della prescrizione.

Il carattere del tutto strumentale di queste “innovazioni giuridiche” promosse da singoli magistrati è evidente: portare in carcere qualcuno nonostante la legge.

Per Maurizio, però, non c’è stata neanche alcuna “declatoria di delinquenza abituale” (40 anni dopo? Per un noto ristoratore parigino che aveva avuto tra i suoi clienti anche l’ambasciatore italiano?).

E allora perché? A cosa serve questa persecuzione idiota a 40 anni di distanza persino verso un “quasi innocente” che alcuni anni di galera – e brutta, come solo gli “speciali” italiani possono essere – in fondo se li è fatti?

Involontariamente, come accade per i media di regime, la possibile spiegazione esce fuori dalle righe del Corriere della Sera: “Nell’aprile scorso, quando Macron ha annunciato l’arresto dei fuoriusciti a conferma della relazione privilegiata che intrattiene con il premier italiano Mario Draghi, l’Eliseo ha ricordato di agire sulla base della dottrina Mitterrand originaria, che in teoria non avrebbe mai ammesso l’accoglienza in Francia per ex terroristi colpevoli di crimini di sangue. Si apre adesso, anche per Maurizio Di Marzio, la lunga fase procedurale davanti alla giustizia francese.

Dal momento dell’arresto a quello della firma del decreto di estradizione, che spetta al ministro della Giustizia francese, potrebbero passare anche tre anni. La pena ancora da scontare non è molto più lunga, ed è quindi possibile – per lui come per gli arrestati ad aprile – che non finirà realmente in carcere in Italia o lo farà per un periodo relativamente breve.

Quel che però è importante, nella vicenda delle domande di estradizione finalmente accolte dal governo francese, è il riconoscimento dell’Italia come Stato di diritto, e la fine del sentimento di impunità per alcuni dei protagonisti degli anni di piombo.”

Insomma: l’importante non è neanche che Di Marzio e gli altri esuli tornino davvero in carcere in Italia (può accadere, forse, solo per i condannati all’ergastolo). 

E’ solo un pretesto politico: siccome adesso “abbiamo Draghi”, l’Italia fascistizzata in un quarantennio di legislazione “d’emergenza” vien ripulita nell’immagine tramite la persecuzione di alcuni “nonnetti” che nello stesso periodo erano stati considerati in Francia “cittadini modello” (altrimenti sarebbero stati estradati prima).

A chi osserva tutto questo non può non venire in mente che, in realtà, è la Francia – e l’intera Unione Europea, visto il peso che Parigi possiede – a scivolare rapidamente verso la fine dello Stato di diritto. Quello in cui la legge non è soggetta ai “tiramenti” del potente di turno, ma si “evolve” ad personam

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