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Ilva.L’occultamento dei no al nuovo decreto del governo

Colpisce oggi la mistificazione del Sole 24 Ore e del Corriere della Sera sulla vicenda dell’Ilva. Il Corriere gongola e chiarisce che il commissariamento neutralizza il sequestro dei beni economici della faniglia Riva ordinato dalla magistratura e li affida al commissario, spuntando così nuovamente l’ulteriore azione della magistratura tesa ad impedire furbate nella soluzione della vicenda. Il giornale della Confindustria da un lato dà voce all’indignazione del padronato – in particolare alla Federacciai – e  invoca il “pericoloso precedente che mina il diritto di proprietà”, dall’altro afferma che “la città ha reagito positivamente” alla notizia del commissariamento dell’Ilva ma facendo commentare i fatti solo al sindaco di Taranto, Stefàno, e ai dirigenti locali di Cgil Cisl Uil i quali, notoriamente, sono finiti sistematicamente accusa per la loro esplicita complicità con i Riva e la direzione dell’Ilva in tutti questi anni.
La realtà appare invece ben diversa. Occorre riconoscere che una interessante fotografia di essa emerge dal reportage di Adriano Sofri su La Repubblica di oggi (“Il centravanti avversario si fa arbitro. Tra gli operai esplode la rabbia”) ma anche dalle reazioni dei movimenti sociali e dei sindacati non complici dell’Ilva. Ieri sera c’è stato un sit in spontaneo in via Acclavio,sotto la Prefettura (vedi la foto) contro il nuovo decreto governativo sull’Ilva.

Il Governo Letta ha nominato Bondi, già uomo dei Riva, quale Commissario straordinario dell’Ilva per traghettare nei prossimi tre anni l’azienda: ma per andare dove? “Questo governo non ha davvero rispetto per la nostra terra, per i cittadini e per i lavoratori, altrimenti avrebbe pensato a soluzioni alternative. La soluzione è tutta nel’esproprio senza indennizzo, nella nazionalizzazione e non nelle mani di un unico soggetto, per altro non super-partes” afferma l’Usb dell’Ilva di Taranto

Bondi viene indicato come risanatore e salvatore della patria, ma i tarantini e i lavoratori non dimenticano che Bondi è stato Amministratore Delegato dei Riva e che dopo il sequestro dei beni della famiglia ha pensato bene di ricorrere contro il provvedimento del giudice. Ora, il governo Letta, con buona pace dei Riva, vorrebbe che quei miliardi bloccati dal magistrato a garanzia di tutti, siano rimessi a disposizione dello stesso commissario. L’USB dell’Ilva, si dichiara contraria a questo tipo di gestione, palesemente dannosa,  e nutre seri dubbi sulla vicenda Ilva e sul nuovo decreto. Perché il rischio reale sarebbe quello di un ritorno alla stessa famiglia Riva a cui non può essere rilasciata un’altra licenza di uccidere e per continuare a ricattare la popolazone. L’USB, annuncia che non farà sconti a chi ha prodotto guai irreparabili e lotterà insieme a tutte le forze sane di questa società, in ogni sede e con tutti i mezzi democratici a disposizione, perché la salute e il lavoro siano priorità assoluta e non più mercimonio.

Intanto sono stati resi noti alcuni dati del Registro Tumori nella zona di Taranto. Riguardanti il triennio 2006-2007-2008, i quali evidenziano un dato certo ed inconfutabile: il SIN di Taranto (che comprende Taranto e Statte) presenta dati di incidenza superiori, per alcune tipologie di tumori, negli uomini che nelle donne, se confrontati sia con i dai del resto d’Italia sia con quelli del Sud Italia e delle Isole.

Qui di seguito la bozza del nuovo decreto sull’Ilva in discussione al Consiglio dei Ministri

Art. 1 – Commissariamento straordinario: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, puo’ deliberare il commissariamento straordinario dell’ impresa, esercitata anche in forma di societa’, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attivita’ produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l’integrita’ dell’ambiente e della salute a causa della inosservanza, contestata dalle Autorita’ competenti, dell’autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche “a.i.a.”, o di altre disposizioni a tutela dell’ambiente e della salute. Il commissario e’ nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di due sub commissari, di cui uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico e l’altro dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all’eventuale sostituzione o revoca del commissario e dei sub commissari.

Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata massima di 36 mesi. La prosecuzione dell’attivita’ produttiva durante il commissariamento e’ funzionale alla conservazione della continuita’ aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa ed e’ sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa, nonche’ dei diritti connessi alla titolarita’ o al possesso delle quote o delle azioni. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell’assemblea sono sospesi per l’intera durata del commissariamento. Le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l’attivita’ dell’azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a societa’ del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 codice civile. 4. E’ garantita all’impresa, nella persona del rappresentante legale all’atto del commissariamento o di altro soggetto appositamente designato dall’Assemblea dei soci, l’informazione sull’andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. I componenti degli organi di controllo decadono dall’incarico all’atto del commissariamento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto da adottarsi entro sette giorni dall’insediamento del commissario, nomina i componenti degli organi di controllo, i quali restano in carica per la durata del commissariamento.

5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell’ambiente e della salute, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformita’ alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve altresi’ prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e dell’a.i.a., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Lo schema di piano e’ reso pubblico , a cura del commissario, che acquisisce le eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento. 6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario predispone il piano industriale di conformazione delle attivita’ produttive che consente la continuazione dell’attivita’ produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5. 7. Il piano di cui al comma 5 e’ approvato con decreto del Ministro dell’ambiente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell’impresa di cui al comma 4 puo’ proporre osservazioni ai predetti piani entro dieci giorni dalla loro presentazione. L’approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell’aia. 8. Fino all’approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall’autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale, sanitaria, e cura la prosecuzione dell’attivita’ di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.

9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l’osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell’adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivale e produce i medesimi effetti, ai fini dell’accertamento di responsabilita’ per il commissario e subcommissari, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell’ente in relazione alla responsabilita’ dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti strettamente connessi all’attuazione dell’aia e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute. 10. L’attivita’ di gestione dell’impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, e’ considerata di pubblica utilita’ ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave. 11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l’autorita’ amministrativa abbia disposto l’esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell’aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonche’ degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell’attivita’ di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalita’ indicate al periodo precedente.

12. I proventi derivanti dall’attivita’ dell’impresa commissariata restano nella disponibilita’ del commissario nella misura necessaria all’attuazione dell’aia ed alla gestione dell’impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto. 13. I compensi omnicomprensivi del commissario straordinario, dei sub commissari e dei componenti del comitato di cui al comma 5 sono a carico dell’impresa di cui al comma 1 e sono determinati rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore al trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo del primo Presidente della Corte di Cassazione per il primo, alla meta’ di tale trattamento per i sub commissari, e non superiore al 15% del predetto trattamento per i componenti del comitato.

Art. 2 – Commissariamento della s.p.a. ILVA: 1. I presupposti di cui al comma 1 dell’articolo 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano. In sede di prima applicazione del presente decreto e’ nominato commissario straordinario della citata societa’ il dottor Enrico Bondi. 2. L’articolo 3, comma 1 del decreto legge 207 del 2012 e’ cosi’ sostituito: “Gli impianti siderurgici della societa’ ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell’art.1”.

Articolo 3 – Entrata in vigore: Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

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