Il diritto del lavoro – come branca delle discipline guridiche – deve sempre fare i conti con l’evoluzione dell’organizzazione produttiva, i mutamenti che si impongono sul mercato globale, il ridisegno delle filiere produttive e della distribuzione mercatile, i rapporti di forza che di conseguenza si creano e il mutare delle culture politiche maggioritarie.
Tempi duri, insomma, quelli attuali. Almeno per chi – come i sindacalisti veri, quelli che stanno lì a organizzare i lavoratori contro imprese e “sindacati complici” – deve fare i conti praticamente con il quadro in trasformazione; ma anche per chi – giuslavoristi e costituzionalisti – è stretto tra norme o accordi “innovativi” della giurisdizione, ma in pale contrasto con la tradizione giuridica e il dettato costituzionale.
Specie se, come oggi, “la politica” è di fatto un assembramento di mezze figure in competizione reciproca per assumere l’ambito ruolo di terminale applicativo delle “direttive della Troika”.
Il Forum diritti lavoro e l’Usb hanno chiamato a discutere proprio su questi temi, a partire dal “testo unico sulla rappresentanza” partorito dalle segreterie confederali Cgil-Cisl-Uil in combutta con Confindustria.
Carlo Guglielmi, giuslavorista molto critico con la “modernizzazione reazionaria” in atto, apre ironicamente con citazioni estremistiche di… Giuliano Cazzola, datate 1972, quando il vero maître à penser delle riforme del mercato del lavoro berlusconiane era ancora un astro emergente della Cgil. E prosegue trincerandosi dietro “l’ingenuità dello scienziato” che misura con i testi e non con la dietrologia.
Quindi: il “testo unico sulla rappresentanza” è un normale “contratto” tra parti, con una clausola che permette “a tutti” di accettarlo e goderne perciò i diritti; compreso quello di denunciarlo e pretenderne cambiamenti più o meno signficativi. In teoria, dunque, vi potrebbe aderire anche chi non è d’accordo. Magari ricorrendo subito a una citazione in tribunale. Una sorta di “aderisco, ma impugno la clausola”. Ipotesi estrema e paradossale fino ad un certo punto, perché un meccanismo “contrattuale”, per quanto sofisticato e “blindato” possa essere, non è mai al riparo delle leggi e tantomeno della Costituzione. Anche se, per convenzione persistente fin dal 1945, gli accordi sindacali esclusdono il ricorso alla magistratura. Ma le convenzioni si possno rompare più facilemnte delle leggi…
La Cgil soprattutto, presa nel suo dibattito congressuale, nega con decisione che nel “testo unico” siano previste sanzioni per chi sciopera (sarebbe addirittura incostituzionale). Però, spiega Guglielmi, in quel testo ai “contratti collettivi nazionali” (Ccnl) viene affidato il compito di rendere obbligatorie le “clausole di raffreddamento” delle vertenze (non si può scioperare prima di aver tentato di risolvere il disaccordo tra le parti con una serie di procedure) e soprattutto di definire sanzioni “economiche o di altra natura” per chi “mette in atto comportamenti attivi o omissivi di contrasto all’esigibilità degli accordi sottoscritti”.
La domanda “ingenua” è: ma i Ccnl fin qui sottoscritti non prevedevano mai l’esigibilità? Chiaramente sì, altrimenti che contratto sarebbero? Per definizione un contratto vincola le parti, è esigibile dal momento stesso della firma (o dalla data lì indicata). Di cosa si sta parlando dunque, nel “testo unico” e che prima non era previsto? In cosa, insomma questa nuova “esigibilità” differisce da quella già conosciuta?
In una sola cosa: la previsione di sanzioni contro il sindacato o la Rsu (vista la “preferenza” accordata ai contratti aziendali) che sciopera. Poi si potrebbe anche scherzare sulle sanzioni “non solo economiche” (nell’Alitalia di Etihad sarà applicata la sharia?).
Ma chi decide queste sanzioni?
La seconda novità arriva qui ed è l’invenzione di un “collegio arbitrale”. Per definizione l’arbitro dovebbe essere “terzo e imparziale”, mentre qui è “paritetico” tra le parti, più un “esperto non sgradito” a nessuno. Partitetico per modo di dire, visto che tre componenti li mette Confindustria e uno a testa Cgil-Cisl-Uil. In pratica basta fare un esempio: la Fiom indice uno sciopero e i cinque di Confindustria più Cisl-Uil (più l’”esperto”) lo sanzionano. Peggio ancora: sciopera l’Usb (o Cobas, SiCobas, ecc) e tutti e sette i componenti del Collegio lo bastonano a sangue (sanzione “non economica”). Democrazia rispettata, non vi pare? Direte: ma se io – sindacato che “accetta” il testo unico soltanto dopo – rappresento la maggioranza dei lavoratori in una certa azienda, farò parte del “collegio arbitrale”? Nemmeno per sogno: questo è un diritto riservato agli “aderenti” della prima ora. Insomma, “gli ante-marcia”…
Da spettacolo anche le “condizioni preliminari” per accedere al tavolo negoziale:
– aver ottenuto almeno il 5% a livello nazionale nelle ultimi elezioni per le Rsu;
-
– il 5% sul totale degli iscritti ai sindacati;
-
– aver fatto parte dell’ultima delegazione trattante;
-
– aver contribuito alla stesura dell’ultia piattaforma contrattuale.
Se solo una di queste condizioni non ricorre, sei fuori. Non hai diritti. Di fatto, avrebbero anche potuto scrivere chiaramente che soltanto Cgil, Cisl e Uil possono rappresentare – obbligatoriamente tutti insieme, come fossero un sindacato unico – i lavoratori. Ma sarebbe stato un calco del “patto di Palazzo Vidoni”, quello del 1925, che conferiva il monopolio della rappresentanza alle “corporazioni fasciste” (anche quelle “paritetiche”, tra imprese e sindacato…).
Per questo, conclude, l’unica scelta possibile è quella di “citare in giudizio” – immediatamente – sindacati complici e Confindustria.
Naturalmente con la consapevolezza che, senza un “boicottaggio attivo della normalizzzazione sociale” in corso, non ci sarà neppure più “lo scudo della legge”. Né quello della Costituzione.
- Tocca a Gaetano Azzariti, costituzionalista di grande spessore e competenza, indicare dove sia situato il “punto di svolta”, anzi il vero e proprio “ribaltamento” dell’ispirazione giulavoristica inscritta nella Costituzione fin dall’articolo 1: l’annus horribilis 2011. E in particolare: la famosa “lettera della Bce”, in agosto, che – esprimendo apprezzamento per il primo passo del “testo unico”, ovvero l’accordo intersindacale del 28 giugno di quell’anno – prescrive come “cura” per la crisi italiana, fra l’altro, “che gli accordi aziendali prevalgano su quelli nazionali” e “una maggiore libertà di licenziamento” per le imprese.
- Il governo d’allora – Maurizio Sacconi, Giulio Tremonti e Silvio Berlusconi – traducono immediamente l’indicazione nel famoso “art. 8” della “manovra d’agosto”, quello per cui “gli accordi aziendali possono andare in deroga ai contratti nazionali e alle leggi vigenti”. Quando incontrate un paradosso logico (una legge che autorizza ad andare contro altre leggi) c’è di sicuro un imbroglio violento, una contraddizione materiale che farà male alla carne e alla mente di persone reali. La “concessione” verrà subito dopo confermata dalla “leggi di stabilità” (a quel punto firmata da Mario Monti e Elsa Fornero, tra gli altri) e – scandalosamente! – avallata anche dalla Corte Costituzionale (in modo peraltro anodino, visto che pretendeva di “limitarne l’efficacia” solo ad alcune materie contrattuali che però, nel loro insieme, costituivano il tutto della contrattazione).
- E dire che la Costituzione, all’art. 39 – mai tradotto in leggi, a causa della miopia sindacale che vedeva nei “rapporti di forza” un argine più efficace della legge – prescrive sì “l’unitarietà delle relazioni sindacali” (altrimenti condannate al caos perenne), ma anche la “proporzionalità della rappresentanza”; in base al principio fondativo che “il lavoro non è una merce”, ma un elemento costitutivo della “dignità della persona” (per cui anche il salario deve esser tale da garantire “una vita dignitosa”).
- Una cultura che salta completamente già negli anni ’90: il lavoro viene riguardato – da tutti – come una merce al pari delle altre. Quindi senza difese, soltanto con un prezzo (tendenzialmente sempre il più basso).
- Una secondo sentenza della Corte Costituzionale, uella che intimava a Fiat di riammettere la Fiom negli stabilimenti del gruppo, andava in direzione opposta, riconoscendo la “maggiore rappresentatività” non possa precludere la presenza di altri soggetti organizzati; e riconoscendo pertanto l’incostituzionalità di quella parte dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori – stupidamente modificato con referendum, nel ’92, al solo scopo di sbarrare la strada all’avanzata dei sindacati di base, ma poi utilizzato dalla Fiat per far fuori proprio chi l’aveva promosso e sostenuto – che preclude i diritti sindacali a quelle sigle che non abbiano firmato l’ultimo contratto.
- Il “testo unico”, rileva Azzariti, fa un ulteriore passo indietro nel tentativo di aggirare questa sentenza della Consulta. L’unica soluzione, spiega, è “ripensare e attuare l’art. 39 della Costituzione”, specie nella parte che prevede la “registrazione dei sindacati” e la loro azione in base a “uno statuto a base democratica”. Solo in questo modo, infatti, si sottrae definitivamente la vigenza di princìpi costituzionali inviolabili” alla semplice “trattativa tra le parti”.
- Fuori dalla terminologia giuridica: io posso pure firmare un “contratto” in cui mi metto a disposizione come schiavo di un altro. Ma quel contratto è nullo, davanti alla legge e alla Costituzione. A maggior ragione se quel “contratto” lo firma ualcun altro che io nemmeno ho scelto come mio delegato…
- Tocca a un altro giuslavorista, Pierluigi Panici, della Consulta legale della Fiom, annunciare che sabato, a Bologna, i metalmeccanici guidati da Landini hanno convocato tutte le strutture e gli avvocati per decidere il da farsi – anche sul piano legale, evidentemente – rispetto al “testo unico”.
- Il principio è assolutamente semplice: i diritti sindacali non sono “proprietà” dei sindacati, tantomeno di soltanto alcuni sindacati; sono diritti umani inviolabili, appartengono ad ognuno di noi. Le “cinque-sei righe” aggiunte sul “testo unico”, all’ultimo momento, sono un evidente tentativo di “elusione della sentenza della Corte Costituzionale” sul caso Fiom-Fiat.
- Può infatti “non esserci alcun accordo collettivo” (se “le parti” dovessero un giorno così decidere), “ma non può non esserci rappresentanza sindacale”. Il lavoratore deve cioè poter sceglie il sindacato che meglio lo rappresenta (o formare un altro con i suoi colleghi, ove questo sindacato non ci fosse). Stando alla Costituzione italiana, ovviamente, non alle sentenze di Strasburgo (sui casi Viking o Laval, che avevano assunto operai extracomunitari pagandoli un terzo per aggirare il costo del lavoro nazionale, alto, rispettivamente di Finlandia e Svezia), che mette la “libertà di stabilimento” – ossia dell’impresa – al di sopra di quella della persone al lavoro.
- In definitiva, la libertà di sciopero sancita nella Costituzione è libertà di “rottura del contratto esistente” per sottoscriverne un altro. E quindi non è mai sanzionabile. Il “testo unico”, al contrario, introduce queste sanzioni e quindi è consapevolmente incostituzionale.
- Ragionamenti che ricorrono anche nelle parole di Giorgio Cremaschi, che si concentra dunque sulla gravità assoluta del tentativo di costruire un “monopolio sindacale”, mettendo in discussione diritti fondamentali come la libertà dei singoli. In particolare, è grave che – per aggirare ancora una volta l’accusa di incostituzionalità – il testo non usi mai la parola “sciopero”, ma il più generico “contrasto”. Ma in cosa consiste, da che mondo è mondo, la funzione del sindacato se non in quella del “contrasto” della superiore forza dell’impresa? Ecco dunque che un termine generico, adottato furbescamente, risulta essere ancora più devastante di quello specifico (“sciopero”), perché investe qualsiasi atto tipico del conflitto sui posti di lavoro. Può esser “contrasto” infatti il volantinaggio, il rifiuto dello straordinario, dei turni notturni o festivi, il amnetenere o togliere la mensa, ecc.
- Ma se si toglie e sanziona il “contrasto” non resta che il dominio assoluto dell’impresa. È l’ultimo scambio possibile di un sindacato trasformato in qualcos’altro: il massimo di flessibilità del lavoro il cambio del massimo del monopolio sindacale.
- Lo spettro del corporativismo fascista è insomma ben fuori dalla tomba ignominiosa in cui la Resistenza e la Costituzione l’avevano sepolto. Il bello – o meglio: il brutto – è che l’input “neofascista, o neocorporativo, non viene dalla destra “nostalgica” della “sovranita nazionale” e della liretta dei poveri… No! viene direttamente dalla “post-modernità ultraeuropeista”, dai vertici della Troika e, per questa via, fino all’ultimo dei ministrelli del governo Letta e alle cordate – anche sindacali – da questo dipendenti.
- Anche per questo dunque, Usb e Forum diritti lavoro – attendendo le decisioni, certo non facili, dell’altro “grande nemico”, malgré soi, di Camusso-Bonanni-Angeletti, la Fiom – si avviano sul piano dell’azione sindacale e giudiziaria più decisa contro il tentativo di fare del “testo unico” la camera mortuaria del diritto del lavoro.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa