Menu

Scuola. Due giorni di blocco degli scrutini indetti dai Cobas

Il giorno dopo i primi sì alla riforma della scuola in Aula i Cobas indicono due giorni di blocco degli scrutini e di tutte le attività scolastiche. Stop per due giorni consecutivi successivi alla fine delle lezioni con l’auspicio che l’azione di lotta riceva l’adesione anche degli altri sindacati del settore.

I Cobas hanno anche programmato per il 7 giugno una manifestazione nazionale contro la ‘Buona Scuola’ del governo. Le due giornate di blocco delle attività variano da regione a regione a seconda del termine delle lezioni.

*****

Anche i COBAS rispondono al Garante degli scioperi pubblicando un vademecun sul blocco degli scrutini, considerati da quest’ultimo illegittimi. Con delle FAQ i COBAS spiegano le modalità di attuazione del blocco.

Lo sciopero degli scrutini è illegittimo?

No. L’Accordo Nazionale del 1999 sui servizi pubblici essenziali relativo alla Disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore scuola chiarisce quali sono i limiti degli scioperi e nell’art. 3, comma 3 del testo emanato dalla Commissione di Garanzia esplicitamente prevede:

lett. a)  – non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
lett. c)  – ciascuna azione di sciopero non può superare i due giorni consecutivi;
lett.  g) – gli scioperi  proclamati e  concomitanti con  le  giornate nelle quali è prevista  l’effettuazione degli  scrutini  finali non  devono differirne  la conclusione  nei  soli  casi in  cui  il  compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i  predetti  scioperi  non  devono  comunque  comportare  un  differimento  delle  operazioni  di  scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Lo  sciopero  indetto  dai  Cobas non  è  a  tempo  indeterminato,  non  supera  i  due  giorni  di indizione, non blocca le operazioni di scrutinio delle classi che svolgono gli esami conclusivi dei cicli  di  istruzione,non  comportano  un  differimento  superiore  ai  cinque  giorni  rispetto  alla conclusione prevista, pertanto è perfettamente legittimo.

Ci sono scrutini ed attività durante le quali non si può scioperare?

In base alla normativa vigente le classi e le attività da escludere dallo sciopero sono:
-le classi impegnate negli scrutini finali propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
-le classi impegnate negli esami di qualifica nei Professionali e di licenza di maestro d’arte negli Istituti d’arte;
-le classi impegnate negli esami di licenza media.
-le attività relative agli esami di idoneità;

I Dirigenti possono decidere di effettuare gli scrutini finali prima del termine delle lezioni, fissato dal calendario regionale?

NO.  Il  comma  7  art.  192  del  DLgs  n°  297/1994  stabilisce  che  “al  termine  di  ciascun  trimestre  o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni”,  quindi  non  è possibile procedere ad  alcun  scrutinio  finale  prima  che  non siano  terminate  le lezioni.  Per  questo  motivo  è  importante  che  si  invii  ai  dirigenti  la  lettera  di  diffida  allegata  al vademecum.

Le classi terminali possono essere scrutinate prima della fine delle lezioni?

No.  L’art.  6  comma  1  del  DPR  n°  122/2009  prevede  che  “gli  alunni  che,  nello  scrutinio  finale, conseguono  una  votazione  non  inferiore  a  sei  decimi  in  ciascuna  disciplina    o  gruppo  di  discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato” e, come già precedentemente segnalato, il comma 7, art. 192 del DLgs n° 297/1994 stabilisce che “al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni”, quindi non è possibile procedere ad alcun scrutinio finale prima che non siano terminate le lezioni.

Il preside può effettuare sostituzioni in caso di sciopero degli scrutini?

Il capo di istituto non può sostituire in nessun caso chi sciopera. Pertanto lo scrutinio è sospeso in quanto  non  sarebbe  rispettato  il  principio  del  cosiddetto  “Collegio  perfetto”,  cioè  la  necessità  del quorum  integrale  in  caso  di  collegi  con  funzioni  giudicatrici  (Nota  n°  717  del  14  maggio  1981  Uff. Decreti  delegati;  Nota  MPI  n.  598  del  16  aprile  1981;  Consiglio  di  Stato  –  VI  Sez.  –  n.  189  del  17 febbraio 1988).

Il dirigente può spostare lo scrutinio per aggirare lo sciopero?

Il  dirigente  non  può  spostare  lo  scrutinio  in  caso  di  sciopero.  Queste  date  dovrebbero,  peraltro, essere indicate nel Piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti (art. 28 comma 4 CCNL 2007) e quindi ogni modifica operata dal DS senza  l’approvazione del Collegio sarebbe illegittima. Nel caso in questione  poi  qualunque  modifica  della  data  tenderebbe  a  limitare  il  diritto  di  sciopero,  un comportamento  antisindacale  e  quindi sanzionabile  in  base  allo  Statuto  dei  lavoratori  (art 28  Legge
300/1970).

La trattenuta è oraria o è per l’intera giornata e quante persone devono scioperare per bloccare lo scrutinio delle singole classi?

La trattenuta deriva dal tipo di sciopero a cui si aderisce. L’Accordo del 3/3/1999 (allegato) prevede ormai solo due modalità di sciopero: dell’intera giornata o  breve. È  poi precisato che  “la durata degli scioperi brevi  per le  attività funzionali  all’insegnamento deve  essere stabilita con  riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione” (art. 3 comma 3 lett. d) dell’Accordo).

In altri  termini, l’unica modalità possibile per scioperare durante gli scrutini è partecipare allo sciopero dell’intera giornata e, conseguentemente, a questo tipo di sciopero viene applicata la trattenuta.
La  sentenza n.  11386/2003 del  TAR Lazio,  Sezione  III  bis,  che  dà  ragione  ad  alcune  colleghe  e colleghi  del liceo  Montale  di  Roma  che hanno presentato ricorso – vincendolo – contro  la cosiddetta “ultrattività”  dello  sciopero,  è  riferita  ad  un  contenzioso  sorto  prima  della  Legge  n°  146/1990  e  dei successivi Accordi per la sua applicazione e, quindi, non può essere presa in considerazione.
Proponiamo e consigliamo di fare partecipare allo sciopero le/i colleghe/i che hanno il maggior numero di classi poiché  con una singola giornata di sciopero “bloccano”  gli scrutini di un rilevante numero di classi. Basta una/un singola/o scioperante per bloccare  gli scrutini poiché si tratta di Collegio perfetto che deve essere sempre costituito integralmente per poter deliberare.
Come  già  accennato  tutte/i  coloro  che sono d’accordo  sullo  sciopero  potranno/dovranno dividere  la trattenuta dello sciopero con le/i colleghe/i che hanno più classi e che si dichiareranno in sciopero.

Quali scuole possono avere la deroga sul calendario degli scrutini?

L’OM n° 74/2009 (come le precedenti OM sul calendario scolastico) prevede che “sessioni speciali di esami  di  qualifica  professionale  e  di  licenza  di  maestro  d’arte  possono  essere  effettuate  anche  nel corso  dell’anno  scolastico  …  L’individuazione  delle  date  nelle  quali  tenere  tali  sessioni  di  esami  è rimessa alle determinazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche, statali e paritarie“. Quindi solo nel caso degli esami di qualifica nei Professionali e di licenza di maestro d’arte negli Istituti d’arte (art. 28 e art.  30  OM  n° 90/2001) potrebbero  esserci degli anticipi  perché gli  esami “hanno  inizio nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei docenti“.

Quali attività si possono bloccare per le elementari e le medie?

Tutte  quelle eventualmente  ricadenti nei  giorni  di  proclamazione dello sciopero, tranne che  non  si tratti degli esami di terza media.

Nel caso degli scrutini, il dirigente, constatato lo sciopero anche di un solo componente del consiglio di classe, deve aggiornarlo massimo a cinque giorni dopo, ma è vero che se poi dovesse continuare a scioperare ancora qualcuno in questa seconda convocazione il DS può sostituirlo e rivolgersi al giudice per interruzione di pubblico servizio?

Le  modalità  di  effettuazione  dello  sciopero,  diventate  particolarmente  complesse  dopo l’emanazione  della  L.  n°  146/1990  (la  legge  “antiCobas”),  non  prevedono  assolutamente questo. Se la convocazione dello sciopero fosse ritenuta dalla Commissione di garanzia (non da chiunque, magari dal DS …) pregiudizievole “ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui  all’articolo  1,  comma  1″della  L.  n°  146/1990  e  se  il  tentativo  di  conciliazione  tra  OS proclamante  e  Governo  non  dovesse  riuscire,  il  Presidente  del  Consiglio,  o  un  Ministro delegato, emana un’ordinanza con “le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona  costituzionalmente  tutelati  di  cui  all’articolo  1,  comma  1″ (art.  8  comma  1  L.  n° 146/1990 come modificato dalla L. n° 83/2000). Queste misure potrebbero anche prevedere la sostituzione degli scioperanti, ma “l’inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro … delle disposizioni contenute nell’ordinanza …  è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile … da un minimo di lire 500.000 ad un massimo  di  lire  1.000.000″ (art.  9  comma  1  L.  n°  146/1990  come  modificato  dalla  L.  n° 83/2000). Per  completare il  quadro  bisogna  poi aggiungere  che “i  lavoratori che si astengono dal  lavoro  in violazione delle disposizioni  … o che … non prestino la  propria  consueta attività, sono  soggetti  a  sanzioni  disciplinari  proporzionate  alla  gravità  dell’infrazione,  con  esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso” (art. 4 comma 1 L. n° 146/1990 come modificato dalla L. n° 83/2000).

Da ormai molti anni gli scrutini si fanno quasi ovunque con software informatico e si mandano voti ed assenze via internet tre giorni prima della data stabilita per gli scrutini delle singole classi. È obbligatorio fornire queste informazioni prima della seduta del Consiglio di classe?

No, anche se in molte scuole si opera così per comodità bisogna comunque ribadire che non esiste alcun obbligo di comunicare anticipatamente alcunché. Anzi, le proposte di voto – perché, ricordiamo anche questo, il voto del singolo insegnante è solo una
proposta mentre la valutazione è compito del “consiglio di classe con la sola presenza dei docenti” (art. 5  comma  7  DLgs  297/1994)  e  la  deliberazione  può  essere  anche  “a  maggioranza”  (artt.  2  e  3  per elementare  e  media,  artt.  4  e  6  per  il  superiore,  art.  7 per  la condotta del  Dpr 122/2009) – possono essere presentate  solo durante lo scrutinio non essendo prevista dalla normativa vigente nessun’altra modalità e quelle fatte ancora prima del termine delle lezioni sono assolutamente illegittime.

 

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *