Colpo di scena sulla mobilità, con centinaia di docenti che potrebbero sparigliare le carte dei movimenti in corso. Il Tar del Lazio ha appena sospeso l’Ordinanza 241 dell’8 aprile 2016 recante la disciplina della mobilità del personale docente educativo ed Ata.
Con decisione presa nell’udienza di venerdi 1 luglio, i giudici amministativi hanno accolto il ricorso di ben 500 ricorrenti assunti nelle Fasi 0 e A.
Si tratta di insegnanti che avevano ottenuto il contratto a tempo indeterminato non per effetto del piano straordinario previsto dalla Legge 107 ma secondo le ordinarie procedure di cui all’articolo 399 del decreto legislativo 297 del 1994 ricoprendo posti dell’organico di diritto ai quali hanno avuto accesso provenendo dalle graduatorie del concorso ministeriale indetto nel 2012 (Gm) e dalle graduatorie a esaurimento.
Ma qual è il pomo della discordia?
“Ci siamo rivolti all’avvocato Orazio Abbamonte di Napoli per ricorrere contro l’ordinanza sulla mobilità che ha effettuato una discriminazione che riteniamo anticostituzionale tra noi e i docenti assunti nel 2014”, ci spiega la professoressa Rosanna Attanasio, assunta quest’anno in Fase 0 dopo anni di precariato nella scuola primaria.
“Insomma, benché assunti con lo stesso decreto emanato dall’allora ministro Carrozza, dovevamo essere assunti pure noi nel 2014 ma ci hanno assunti nel 2015. Tuttavia, non solo non ci hanno dato il ruolo retrodatato, ma ci hanno trattati diversamente dai colleghi entrati nel 2014. Loro entreranno a pettine con scelta delle scuole (NEI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI, NDR.), noi andremo in coda a tutti, anche quelli di fase b e c entrati per puro miracolo con una manciata di punti”.
E questa è solo la premessa, poiché le conseguenze della scelta ministeriale sarebbero molte e molto gravi per i ricorrenti, stando alle motivazioni addotte nel ricorso accolto in via cautelare dal Tar, non ultima la penalizzazione indotta dalla successione delle fasi della mobilità, ritenuta illogica e destituita di fondamento”.
In sostanza, ai ricorrenti è stato imposto, pena la decadenza dal diritto al contratto, di scegliere le sedi disponibili dell’organico di diritto sull’intero territorio nazionale, quindi oggi stanno occupando cattedre presso istituti distribuiti lungo tutta la penisola, con lamentato disagio personale e familiare anche in termini strettamente economici.
La Legge 107 ha poi autorizzato un piano straordinario di assunzioni su posti di potenziamento creati appositamente, al quale ha ammesso a domanda tutti i docenti iscritti anch’essi nelle Gm e nelle Gae, ma in posizioni più basse dei ricorrenti.
Costoro in genere sono stati provvisoriamente collocati negli ambiti territoriali delle graduatorie in cui erano scritti, non subendo quindi i gravi disagi dei ricorrenti. E veniamo a un punto importante.
“Il comma 108 del medesimo articolo 1 della legge 107 – è il ragionamento dell’avvocato Abbamonte – ha anche previsto che per l’anno scolastico 2016/2017 si desse corso a un piano straordinario di mobilità territoriale. La legge ha dettato per detto piano un preciso ordine di priorità per i trasferimenti all’interno della stessa provincia ed interprovinciale .
E ha così stabilito una prima fase riservata ai soli docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, su posti dell’organico di diritto, secondo le ordinarie procedure ex art. 399 del Testo Unico n. 297. Costoro potranno partecipare alla procedura di mobilità, anche interprovinciale e in deroga al vincolo di permanenza e per tre anni nella medesima provincia, fissato dallo stesso articolo 399 comma 3.
Detti docenti concorrono su tutti i posti disponibili, ivi compresi quelli assegnati provvisoriamente nell’ambito del piano straordinario delle assunzioni ai docenti tratti dalle Gae. A detti docenti è stato anche consentito, dall’ultimo periodo del comma 108, di partecipare alle assegnazioni provvisorie interprovinciale.
La medesima disposizione ha poi contemplato un’ulteriore fase di trasferimenti provinciali e interprovinciali, riservata questa volta ai docenti di cui all’articolo 1 comma 96 lettera B vale a dire riservata ai docenti provenienti dalle Gae che hanno beneficiato del piano straordinario di assunzioni conseguendo la sede provvisoria”.
Secondo il legale, è evidente che la norma si è completamente disinteressata della posizione dei ricorrenti, che sono docenti i quali, alla pari di quelli destinatari del contratto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2014/2015, non hanno beneficiato del piano straordinario di assunzioni, ma sono stati destinatari di contratto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2015/2016 ai sensi del citato art. 399, su posti dell’organico di diritto, provenendo da Gae e Gm.
E sono quindi docenti che precedevano nelle graduatorie quelli destinatari del piano straordinario di assunzioni, rivestendo uno status del tutto analogo a quello dei docenti con contratto a tempo indeterminato entro il 2014/ 2015, per i quali però è stata disposta la priorità nella procedura di mobilità.
“Tale omessa considerazione – è la tesi di Abbamonte, accolta in via cautelare dal Tar – ha fatto sì che i ricorrenti fossero gravemente pregiudicati nelle loro legittime pretese e infatti il meccanismo introdotto dalla legge non garantendo la loro priorità derivante dall’aver conseguito la titolarità precedentemente rispetto ai docenti del piano straordinario, e alla pari di quelli assunti entro il 2014/2015 sull’organico di diritto, li pospone ai docenti provenienti dalle Gae”.
Ma è poi accaduto anche di peggio.
“Avendo la legge ritenuto di garantire unicamente docenti nominati su posti dell’organico di diritto entro l’anno scolastico 2014/2015 fase A e B della procedura di mobilità, i ricorrenti sono stati ulteriormente danneggiati. Non solo perché a loro sono stati anteposti docenti del piano straordinario assunti sui posti di potenziamento provenienti dalle Gae (fase C), ma anche perché il contratto integrativo per la mobilità del personale docente firmato l’8 aprile 2016 li ha ulteriormente pregiudicati, in quanto ha loro consentito il trasferimento interprovinciale, dopo le indicate due categorie, solo unitamente ai docenti provenienti dalle graduatorie del concorso, anch’essi beneficiari del piano straordinario delle assunzioni sui posti di potenziamento. Il che dimostra quali pregiudizievoli conseguenze ha condotto il regime discriminatorio dettato dalla legge”.
Tutto ciò avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento e un’irragionevole compromissione della posizione giuridica dei ricorrenti. Una prima volta sarebbero stati pregiudicati dall’aver dovuto scegliere la sede sull’organico di diritto e dunque su posti limitati, distribuendosi di conseguenza lungo l’intero territorio nazionale. Una seconda volta nel non aver visto riconosciuta la priorità della propria situazione giuridica dato che alla pari dei docenti assunti entro il 2014/15 e protetti dalla legge, come detto, sono stati immessi in ruolo senza beneficiare del piano straordinario di assunzione. Una terza volta, per il fatto che i ricorrenti sono stati posposti dalla norma anche ai docenti provenienti dalle Gae e beneficianti del piano straordinario di assunzioni.
La strategia difensiva punta anche sull’illegittimità costituzionale dell’Ordinanza mobilità, per lamentata violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, insomma per disparità di trattamento e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
“Il legislatore – si legge nel ricorso – ha ritenuto correttamente di distinguere coloro i quali hanno ottenuto l’assunzione secondo ordinarie procedure e coloro che invece hanno goduto del beneficio introdotto dalla 107 dell’assunzione straordinaria su posti dell’organico di potenziamento, vale a dire posti creati proprio per risolvere la situazione del precariato scolastico”.
Sennonché , “la disposizione, introducendo un’irrazionale diversificazione nel regime giuridico di situazioni uguali, ha limitato la tutela nei trasferimenti in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato sull’organico di diritto con le ordinarie procedure ex articolo 399 decreto legislativo 297/94, unicamente per coloro i quali detta situazione avessero integrato entro l’anno scolastico 2014/2015. E ha tenuto fuori, pertanto, tra i docenti assunti a tempo indeterminato sull’organico di diritto con le ordinarie procedure ex articolo 399 del Decreto 297/1994 unicamente coloro che, come i ricorrenti, questa assunzione abbiano conseguito nell’anno scolastico 2015/2016”.
E si tratterebbe, secondo l’istanza, di un’autentica discriminazione perché priva di base legittimante: “Per di più essa si pone in palese violazione dei principi di autorganizzazione fissati dal decreto legislativo 165 del 2001. Invero, ciò che distingue agli occhi della legge le categorie in esame, non è la circostanza dell’assunzione a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015 ovvero l’anno 2015/2016. Quel che conta e giustifica la riserva procedimentale costituita in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato con le ordinarie procedure non è l’anno scolastico d’assunzione (2014 oppure 2015) bensì la categoria di appartenenza data dal differenziato status rivestito rispetto ai docenti beneficianti del piano straordinario assunzionale”.
In sostanza, mentre costoro hanno ottenuto l’assunzione in virtù di una legge speciale non finalizzata a risolvere un problema sociale, i ricorrenti, al pari dei colleghi assunti entro l’anno scolastico 2014-2015, di tale beneficio non hanno goduto e sono stati assunti sull’organico di diritto con le ordinarie procedure dell’articolo 399 .
Ed è la categoria di appartenenza a contare, perché la categoria rispecchia appunto fatti di valore per l’ordinamento giuridico, cioè a dire di essere stati assunti secondo procedimento ordinario, e quindi secondo regole ordinarie che rispecchiano la normalità delle cose, e il fatto di precedere in graduatoria i beneficati dalla sanatoria”.
Insomma, che differenza giuridica ci può mai essere tra i ricorrenti e i docenti assunti entro l’anno 2014/2015? “Entrambi si muovono all’interno della medesima situazione giuridica, costituita dall’assunzione con procedure ordinarie. E per entrambi la situazione differenziante giustifica in pari misura il regime differenziato di trasferimento. L’anno scolastico precedente o successivo non costituisce elemento distintivo, quanto allo speciale regime dei trasferimenti riservato ai docenti 2014, giàcchè la ratio legittimante del distinto regime non è l’anno di assunzione ma la modalità di assunzione e comunque l’anno di assunzione non reca in sé elementi di differenziazione significativi rispetto alla ragione giustificatrice della priorità stabilita in favore degli assunti entro il 2014.
Senza contare poi che i ricorrenti rimarrebbero gli unici assunti con procedura ordinaria a non fruire del beneficio procedimentale di trasferirsi prima dei beneficati dalla procedura straordinaria. E questo costituisce un ulteriore elemento di arbitraria disparità all’interno dell’omogenea categoria degli assunti secondo procedimenti ordinari”.
I docenti assunti nell’ambito del piano straordinario, è questa la sostanza delle lagnanze vincenti, sia pure in via cautelare, avrebbero già beneficiato di un vantaggio non banale giàcchè hanno conseguito il contratto a tempo indeterminato al di fuori delle ordinarie procedure in base alle quali mai sarebbero stati assunti tanto che si son dovuti creare posti senza cattedra, il cosiddetto organico dell’autonomia.
“Ora non si vede proprio come sia possibile immaginare senza violare elementari principi di parità di trattamento e ragionevolezza che i detti docenti provenienti dalle Gae e collocati in posizione nelle rispettive graduatorie dietro i ricorrenti possano ottenere l’ulteriore vantaggio, sempre disposto dall’articolo 1 comma 108, di precederli nell’ordine dei trasferimenti. La Legge ha in altri termini dapprima costretto i ricorrenti a collocarsi nell’ambito dei posti costituenti l’organico di diritto, dunque molto meno numerosi, destinandoli a scelte particolarmente onerose per loro e per le loro famiglie.
Poi ha costituito posti di potenziamento, circa 100.000, ben più numerosi, riservandoli nell’anno scolastico 2015/2016 ai docenti che li seguivano nella Gm nelle Gae e dunque consentendo a costoro, già beneficati dal piano straordinario, di scegliere tra un novero assai più ampio di collocazioni, e restando quindi nell’ambito provinciale di residenza”. Infine ha ritenuto ulteriormente di beneficare gli assunti del piano straordinario provenienti dalle Gae consentendo loro di scegliere la sede definitiva prima dei ricorrenti provenienti da Gae e GM che hanno conseguito la nomina su posti dell’organico di diritto e che sono collocati avanti a essi nelle rispettive graduatorie.
“E’ evidente – sono le conclusioni – che il regime introdotto produce nel suo complesso un’arbitraria discriminazione nei confronti dei ricorrenti, sia con riguardo ai docenti assunti come loro a tempo indeterminato sull’organico di diritto entro l’anno 2014/2015 sia con riguardo ai docenti delle Gae assunti dopo di loro grazie al piano straordinario su posti di potenziamento”.
Da qui l’accolta richiesta urgente di sospendere l’esecuzione dell’ordinanza mobilità per evitare che gli attesi trasferimenti, se eseguiti in applicazione dell’ordinanza contestata, possano compromettere le pretese dei ricoerrenti.
Il Tar ha fissato la discussione per il merito nell’udienza del 20 ottobre prossimo. Ma intanto ci si chiede: e ora?
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