Il governo ha pagato la cambiale promessa ad albergatori e imprenditori del turismo e dell’agricoltura.
Dal 1° gennaio infatti possono fare ricorso alle “prestazioni occasionali” anche i datori di lavoro che occupano da 6 a 10 dipendenti, condizione che era vietata fino al 31 dicembre (il limite era 5 dipendenti). Non solo. E’ raddoppiata anche la possibilità di utilizzo: fino a 10mila euro con quattro o più prestatori (5mila fino all’anno scorso con due o più prestatori); è abrogata la deroga per le aziende alberghiere. Infine le strutture ricettive del turismo e le discoteche, sale da ballo e night-club possono farvi ricorso per tutti i lavoratori.
Sono queste le modifiche introdotte – su pressione delle imprese del settore – dalla legge 297/2022 (legge Bilancio 2023) varata dal governo Meloni. L’Inps ha recepito queste amare novità per migliaia di lavoratrici e lavoratori con la circolare 6/2023.
La disciplina delle attività occasionali, ossia dei piccoli lavoretti un tempo gestiti con i voucher e oggi rientranti nella definizione di «prestazioni occasionali», fino al 2021 era articolata su due direttrici: il contratto di prestazione occasionale – “Prest.O” – per i datori di lavoro, cioè soggetti con partita Iva; oppure con il “Libretto Famiglia” per le persone fisiche, cioè per quei soggetti estranei ad attività professionali e d’impresa.
La nuova legge introdotta dal governo riforma la materia ma solo sul primo versante, quello relativo ai datori di lavoro, con due novità: l’estensione del campo di applicazione e la separazione della disciplina nel settore agricolo, per il quale introduce un contratto specifico.
Dal 1° gennaio, dunque le “prestazioni occasionali” sul lavoro sono soggette a tre scenari normativi:
– il contratto di prestazione occasionale (“Prest.O”);
– il “Libretto Famiglia”;
– le “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” (max 45 giornate).
Adesso con la nuova legge, possono farvi ricorso anche i datori di lavoro con hanno alle dipendenze fino a 10 dipendenti, mentre fino all’anno scorso il limite si fermava a 5 addetti. Altra novità è l’abrogazione della norma che accordava un limite più alto (8 dipendenti, per le prestazioni rese da specifici lavoratori: pensionati; giovani con meno di 25 anni; disoccupati; percettori prestazioni sostegno del reddito) alle aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore turismo le quali, pertanto, rientrano ora nel limite alto (10 dipendenti). Per espressa previsione, inoltre, rientrano nel contratto “Prest.O” anche le attività occasionali svolte per discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 93.29.1) con riferimento a tutti i prestatori (fino al 31 dicembre, come detto, era possibile solo per alcune categorie).
Infine è previsto anche il raddoppio del limite di utilizzo delle prestazioni occasionali da parte dei datori di lavoro. Fino al 31 dicembre 2022 i limiti erano:
– prestatori = massimo 5mila euro annui di compensi in relazione a tutti gli utilizzatori;
– prestatori = massimo 2.500 euro annui di compensi in relazione a ciascun utilizzatore;
– utilizzatore = massimo 5mila euro di compensi in relazione alla totalità dei prestatori.
Dal 1° gennaio sono diventati:
– prestatori = massimo 5mila euro annui di compensi in relazione a tutti gli utilizzatori;
– prestatori = massimo 2.500 euro annui di compensi in relazione a ciascun utilizzatore;
– utilizzatore = massimo 10mila euro di compensi in relazione alla totalità dei prestatori.
In pratica il blocco elettorale di consenso del governo (albergatori, balneari, proprietari di locali e imprese della recezione, proprietari agricoli etc.) hanno ottenuto mano libera nel ricorso legalizzato a questo tipo di “lavoretti” vedendosi estendere le possibilità di utilizzo sia per numero di dipendenti che per tetto economico. Un incentivo alla precarietà e allo sfruttamento in settori come turismo e agricoltura.
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