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Cota in ginocchio da Thyssenkrupp

La Regione Piemonte ha accettato l’offerta di risarcimento presentata dalla Thyssenkrupp nell’ambito del processo – in cui l’ente si è costituito parte civile – per le sette morti provocate dall’incendio del 2007. La delibera relativa, proposta dal vicepresidente Ugo Cavallera, è stata approvata questa mattina.


Alla Regione verrà riconosciuta la somma di 937mila euro, di cui 137mila come danno patrimoniale e 800mila come danno morale, oltre alle spese legali. Il risarcimento permetterà di integrare immediatamente il Fondo Vittime degli infortuni sul lavoro.


Fin qui la motivazione ufficiale. In realta’ questa delibera spiana la strada a un verdetto d’appello meno duro per la multinazionale dell’acciaio tedesca, che con questo gesto micragnoso ha «dimostrato» collaborazione processuale e «concreto dispiacere» per le vittime. Un puro gioco di formalismi giuridici, visto che dal processo eraemerso conchiarezza che l’azienda aveva smesso in piena coscienza di aggiornare i sistemi di sicurezza, avendo deciso di chiudere quanto primalo stabilimento.


Anche il leghista Cota, presidente della Regione, ha cosi’ potuto dimistrare concretamente quanto gli stiano a cuore vite e interessi della cittadinanza che fingono di difendere nei discorsi pubblici.



★★★★★dal sito Professione sicurezza del 15 aprile 2011


Epocale sentenza al processo ThyssenKrupp


Confermata la richiesta di condanna al processo THYSSENKRUPP. Le condanne hanno riguardato tutti gli imputati. Dai sedici anni e sei mesi per l’Amministratore Delegato ai dieci anni e dieci mesi per tutti gli altri. Accolta, quindi, pienamente la richiesta di condanna avanzata dal P.M.


E’ inutile dire che la sentenza, mai come in questo caso è opportuno l’utilizzo del termine, è davvero epocale. Per la prima volta viene accolta la tesi dell’omicidio volontario con dolo eventuale nel campo della sicurezza sul lavoro. Quanto stabilito, in primo grado, dalla Corte di Assise di Torino rappresenta una pietra miliare del diritto della sicurezza del lavoro e del diritto del lavoro in generale. Tutti gli operatori del mondo del diritto, della sicurezza sul lavoro e delle altre discipline correlate dovranno tener conto del monito celato dietro la sentenza. La centralità degli interventi a tutela del lavoratore deve essere piena, assoluta e totale. La mancata applicazione non si estende, a livello di responabilità, al solo datore di lavoro ma indiscutibilmente a tutti coloro che hanno l’obbligo di attivarsi per la realizzazione di quanto normativamente e tecnicamente necessario, primo tra tutti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in qualità di garanti assoluti del bene preminente alla tutela del lavoratore.

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