Il Consiglio dei Ministri ha via libera al decreto per il salvataggio delle banche venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, nell’ambito della cornice normativa della liquidazione coatta amministrativa, che crea le condizioni per il passaggio della parte sana delle due banche a Intesa San Paolo. Quest’ultima verserà per l’acquisizione delle due banche 1 solo euro.
“Il governo ha approvato il dl che consente il salvataggio delle due banche venete e consentirà di rassicurare e stabilizzare la situazione”, ha spiegato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in conferenza stampa al termine della riunione del governo. La crisi, ha aggiunto, è frutto di “comportamenti e distorsioni del sistema ben note”, e ha “raggiunto livelli per i quali si è reso necessario l’intervento di salvataggio, per evitare i rischi evidenti a tutti di un fallimento disordinato”. “Ora confido che in Parlamento avrà il sostegno più ampio possibile” ha detto Gentiloni. E in Parlamento sarà fondamentale guardare in faccia chi voterà a favore di questa ennesima misura a tutto vantaggio delle banche che sottrae però risorse economiche alla spesa sociale. Il “salvataggio” di Veneto Banca e Popolare Vicenza verrà infatti a costare in tutto fra i 12 e i 13 miliardi di euro. Di questi, Intesa Sanpaolo, che due giorni fa ha dato la sua disponibilità all’acquisto della good bank delle due banche venete, ne chiede quattro ( di cui la metà per pagare la fuoriuscita di centinaia di dipendenti delle due banche). Allo Stato spetterebbe un onere diretto fra gli otto e i nove miliardi più gli ammortizzatori sociali richiesti da Banca Intesa. Fatevi due conti.
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Paolo
Volevo far notare che tutti i giornali parlano di rimborso a 100 per i risparmiatori che hanno subordinate.
Non è così leggendo il decreto! Viene rimborsato solo la vecchietta che le ha sottoscritte direttamente in banca prima del giugno 2014! TUTTI GLI ALTRI COMPLETAMENTE AZZERATI! CI SONO FAMIGLIE DISPERATE!
Ecco il testo del decreto pubblicato sulla gazzetta:
Art. 6
Misure di ristoro
1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori
individuali, nonche’ imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i
loro successori mortis causa che, al momento dell’avvio della
liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto,
detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle
Banche e acquistati nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con
le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del
Fondo di solidarieta’ previsto dall’articolo 1, comma 855, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito
dall’articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive
modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo
precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il
convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso
dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto
tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti
finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati
entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo
gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento e’ stato
acquistato dal dante causa.
2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
in materia di accesso al Fondo di solidarieta’ con erogazione diretta
di cui all’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario di cui al comma 6
del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro il 30 settembre 2017.