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Art.81. Nuove insidie dopo la manomissione

C’è un grande dibattito, in questi giorni, intorno al tema dell’antipolitica e di chi, più di altri, ne faccia uso ed abuso. Nessuno, però, che provi a guardare dentro casa propria.
Ed è abbastanza curioso, peraltro, che ad essere preso di mira sia prevalentemente il Movimento di Grillo, visto che non è certo per colpa di quest’ultimo se si proviene da oltre un ventennio di becero populismo all’insegna della semplificazione del quadro politico, con tanto di nomi sui simboli di partito a rappresentare un’idea che ha trasformato la partecipazione e la rappresentanza in un modello “governante” per lo più fatto di uomini della provvidenza ai quali affidarsi.

Da qualunque lato la si possa quindi guardare, non si tratta di una discussione edificante, vista, anche, la coincidenza dell’imminente tornata elettorale che induce a pensare male.
Tutti sparano contro tutto e tutti e, si sa, in campagna elettorale vale la regola del messaggio semplice e diretto.
Non è quindi un caso se a fare le spese di questo clima acceso non siano i responsabili del marciume politico che da anni sta soffocando il paese, o i movimenti “né destra e né sinistra”di nuova generazione, bensì la Costituzione.
È di pochi giorni fa l’approvazione definitiva della modifica costituzionale che ha introdotto il vincolo del pareggio di bilancio nella Carta fondamentale. Una grave manipolazione compiuta nel silenzio e nel disinteresse generale.
Tolte, infatti, pochissime voci contrarie, la gran parte dei paladini che lotta contro il Parlamento dei nominati ha avuto altro da fare.
E visto che se tocchi la Costituzione non s’arrabbia nessuno, dalle parti del trio ABC debbono aver pensato che i tempi sono maturi per altri colpi di mano, tanto più se ci si potrà vantare di ridurre le spese per quella che viene definita, nell’insieme, la casta.

Il prossimo passaggio parlamentare è previsto per metà maggio, con l’arrivo in aula al Senato del progetto unificato che prevede quattro importanti modifiche della Costituzione: riduzione di circa il 20% del numero dei parlamentari; riforma del bicameralismo perfetto; corsie legislative privilegiate per il Governo; prevalenza della figura del Presidente del Consiglio e sfiducia costruttiva.

Per quanto riguarda la riforma del bicameralismo perfetto, con lo stesso spirito con il quale è stato a suo tempo scritto il nuovo Titolo V, alla già complicata gestione delle  competenze legislative di Stato e Regioni, si aggiunge ora un’ulteriore complicazione per quanto riguarda la distinzione di competenze tra le due Camere:
“I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 (determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente) sono assegnati al Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono assegnati alla Camera dei deputati.”

Il meccanismo attraverso il quale procedere all’individuazione del contenuto del disegno di legge e, quindi, l’assegnazione ad una Camera piuttosto che all’altra il compito di legiferare, risulta però di dubbia efficacia.
Il nuovo art. 72 della Costituzione prosegue con un terzo comma che prevede l’istituzione di una sorta di terza Camera:
“la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari”.
A questa commissione il compito di esprimere “
entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117.”

Di che tipo di obbligatorietà si tratta?  E in ogni caso, cosa potrebbe succedere nell’ipotesi che questo parere faccia fatica ad arrivare, tenendo presente che per il modo di lavorare di questa commissione si rinvia ad un Regolamento definito dalla commissione stessa?
Si tratta di un’ipotesi estrema, ma in Italia i casi estremi sono soliti divenire norma, per cui l’istituzione di questa Terza Camera meriterebbe, forse, un po’ più di ponderazione.
Non va affatto meglio con il comma successivo:
I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d’intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.”

Se siamo ancora capaci di interpretare la lingua italiana, qui si sta affermando che l’esame dei criteri oggettivi, per i quali una legge va affidata ad una Camera piuttosto che all’altra, non spetta ad un Giudice terzo, bensì ai due soli Presidenti delle Camere, cioè due soggetti che sono diretta espressione degli equilibri politici del momento. Quando si dice la certezza del diritto!

Ma il nuovo art. 72 non si limita a definire compiti diversificati per le due Camere, ma interviene anche per risolvere i problemi derivanti dall’uso improprio della decretazione di urgenza.
Come si sa la Corte Costituzionale è già intervenuta per i casi di evidente abuso di questo strumento legislativo, di tipo eccezionale, che costringe il Parlamento a concludere l’iter di approvazione in tutta fretta, entro 60 giorni, pena la decadenza del decreto.
Ma anziché rafforzare le forme di controllo affinché il Parlamento non sia costretto a legiferare secondo l’agenda dettata dall’Esecutivo, attraverso, appunto, l’uso non corretto dei decreti legge, il trio ABC ha pensato bene di superare il problema dotando il Governo di una corsia privilegiata per l’approvazione, in tempi rapidi e definiti, dei disegni di legge da lui indicati:
Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.”

Non contento di aver affidato al Governo il potere di decidere l’ordine dei lavori delle aule parlamentari, il progetto del trio ABC chiude il cerchio con la creazione delle  condizioni per il passaggio dal sistema parlamentare al premierato.
Le Camere non votano più la fiducia al Governo, bensì al solo Presidente del Consiglio, che può nominare e revocare i ministri.
Una piccola modifica che, nel rendere centrale la figura del Primo Ministro, completa l’attuale legge elettorale che, appunto, prevede l’indicazione del candidato Premier. Una sorta di elezione diretta del Capo dell’Esecutivo, soltanto mediata dalla finzione del voto alle forze politiche.

Si spiegano bene, a questo punto, le ragioni che sottendono alla riduzione del numero dei parlamentari.
Ciò che a prima vista sembrerebbe un rafforzamento molto soft dei poteri del Governo e del Presidente del Consiglio su tutti, è qualcosa di molto più incisivo se si pensa all’effetto congiunto del bicameralismo differenziato e un Parlamento che sarà meno rappresentativo della sovranità popolare più di quanto già non lo sia.
A legge elettorale invariata, ad esempio, la riduzione del numero dei Senatori sarebbe sufficiente, da sola, per ridurre o cancellare del tutto i partiti intorno al 5-8%, anche se in coalizione, in conseguenza delle già le alte soglie di sbarramento implicite, destinate a crescere ulteriormente con la riduzione dei seggi a disposizione regione per regione.
Meno problemi per la Camera dei deputati, ma c’è da non dimenticare che, per il bicameralismo differenziato, parte dell’attività legislativa rimarrebbe di esclusiva pertinenza del Senato.
Da non trascurare, infine, che la riduzione del numero dei parlamentari potrebbe essere affiancata dalla modifica elettorale di tipo ispano-tedesco di cui si sta discutendo in questi giorni.
In tal caso, la riduzione ai minimi termini dei partiti minori, dove per minori si debbono intendere anche le forze politiche intorno al 5-8%, avverrebbe in maniera automatica: vuoi per la reintroduzione di un 50% di collegi uninominali, con poche speranze per i candidati minori; vuoi per le divenute elevate soglie di sbarramento implicite nel restante 50% di proporzionale, tanto più se l’assegnazione dei seggi verrà calcolata con il metodo D’Hondt e in circoscrizioni con non più di 14 seggi a disposizioni.

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