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Napoli. In diretta dalla Prefettura, la protesta contro le revoche dell’asilo

Basta revoche! Non è possibile che 150 persone finiscano in mezzo alla strada da un giorno all’altro! Oggi siamo insieme, italiani e stranieri, contro chi ci vuole mettere gli uni contro gli altri: solo uniti possiamo cambiare le cose. Siamo qui sotto la Prefettura da stamattina e ora stiamo portando gazebi e tende perché non abbiamo intenzione di andare via fino a quando non verranno date risposte e soluzioni dignitose a queste persone!

Nei giorni scorsi l’ASGI ha ricevuto numerose segnalazioni sull’avvio del procedimento di revoca dell’accoglienza nei confronti di oltre cento ospiti di alcuni Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) a Napoli.

Le revoche derivano dalla violazione del regolamento interno dei CAS adottato dalla medesima Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli con provvedimento prot. n. 0120693 del 16 giugno 2017 (di seguito: Regolamento), contenente la cd. regola del rientro (ore 20 nel periodo invernale e ore 21 in quello estivo).

Sino ad oggi la Prefettura di Napoli aveva rappresentato il carattere esclusivamente temporaneo della limitazione, nonché la mancata applicazione effettiva dell’art. 4 del Regolamento. Quanto su segnalato, invece, dimostra che la situazione è ampiamente cambiata e si è voluto dare seguito alle dubbie norme del regolamento le quali, tuttavia, non trovano riscontro in alcuna previsione legale.

Inoltre l’ applicazione di una stringente regola mortifica la dignità stessa dei soggetti accolti, senza che ne sia motivata la ragione e con conseguenze molto gravi. La “regola del rientro” appare sproporzionata e immotivata ed impedisce il raggiungimento degli obiettivi posti dall’Unione europea e dallo stesso Legislatore interno in materia di accoglienza.

L’ASGI ha dunque inviato una lettera alla Prefettura di Napoli rilevando che sia l’ art. 4 – che pone la regola del rientro – che l’ art. 6 – nella parte in cui, in applicazione analogica ed impropria dell’art. 23 del D.lgs. n. 142/2015, stabilisce la sanzione della revoca in caso di violazione – siano lesivi del principio di libera circolazione delle persone, della direttiva accoglienza, dell’art. 117 della Costituzione italiana, del d.lgs. n. 142/2015, nonché della legge 689/81 sulle sanzioni amministrative.

 

Di seguito il testo della nota inviata alla locale Prefettura dalla sezione ASGI – Campania.

 


Napoli, 23 agosto 2018

La scrivente associazione ASGI – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione – che opera nell’ambito dell’assistenza e della tutela dei diritti dei migranti, ha ricevuto, negli ultimi due giorni, numerose segnalazioni circa la notifica di diversi provvedimenti di avvio del procedimento di revoca dell’accoglienza nei confronti di oltre 100 ospiti di alcuni CAS siti nella zona di Garibaldi/Vasto di Napoli (in particolare, Hotel San Giorgio, Fisiomedical, la struttura di accoglienza sita in via Taddeo da Sessa Napoli gestita dall’RTI San Giuseppe Gestioni/Samira e il CAS gestito dalla Coop Virtus), a seguito di azioni condotte dalle forze dell’ordine nella giornata del 13 agosto u.s..

Il controllo presso le strutture di accoglienza straordinaria è stato effettuato alle ore 22 del suddetto giorno e, alcuni giorni dopo, la Prefettura ha provveduto a notificare i provvedimenti di avvio del procedimento di revoca, contestando la violazione dell’art. 4 del Regolamento del centro di accoglienza, adottato dalla medesima Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli con provvedimento prot. n. 0120693 del 16 giugno 2017 (di seguito: Regolamento), contenente la cd. regola del rientro (ore 20 nel periodo invernale e ore 21 in quello estivo).

L’ASGI ritiene che l’ art. 4 – che pone la regola del rientro – e l’ art. 6 – nella parte in cui, in applicazione analogica ed impropria dell’art. 23 del D.lgs. n. 142/2015, stabilisce la sanzione della revoca in caso di violazione – siano lesivi del principio di libera circolazione delle persone, della direttiva accoglienza, dell’art. 117 della Costituzione italiana, del d.lgs. n. 142/2015, nonché della legge 689/81 sulle sanzioni amministrative.

Sino ad oggi, tuttavia, la Prefettura di Napoli aveva rappresentato il carattere esclusivamente temporaneo della limitazione, nonché la mancata applicazione effettiva dell’art. 4 del Regolamento. Quanto su segnalato, invece, dimostra che la situazione è ampiamente cambiata e si è voluto dare seguito alle dubbie norme del regolamento le quali, tuttavia, non trovano riscontro in alcuna previsione legale.

A quanto pare, inoltre, le stesse modalità operative con cui le azioni amministrative sono state condotte sembrano segnalare una precisa volontà politica di “sgombero” nella zona Garibaldi/Vasto di Napoli.

E’ evidente, dunque, che portare ad esecuzione tali provvedimenti rischierebbe di creare problematiche di ordine sociale e di ordine pubblico che, invece, vanno sicuramente scongiurate, specie alla luce di alcuni recenti eventi cittadini che hanno destato forte allarme sociale.

Auspichiamo che questo Ufficio, anche quale garante istituzionale dell’ordine pubblico cittadino, voglia tenere in debita considerazione anche tali rischi.

Dal punto di vista giuridico, inoltre, siamo tenuti a rappresentare i rischi di violazione della normativa nazionale ed europea in materia.

La principale normativa europea disciplinante le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo è contenuta nella Direttiva 2013/33/UE, recepita in Italia con il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

L’art. 23 del citato decreto legislativo (impropriamente applicato all’art. 6 del Regolamento) si applica solo ai centri del circuito SPRAR, mentre l’art. 13 del d.lgs. 142/2015 prevede le ipotesi di revoca delle misure di accoglienza per coloro che siano ospitati nei centri di cui agli artt. 9 ed 11, ovvero quelli di cui in fattispecie.

Ne deriva, per quel che qui occorre, che le misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ospitati all’interno di un centro di accoglienza straordinaria (art. 11 D.lgs. n. 142/15), a norma di legge, non possano essere revocate dal Prefetto sulla base dei presupposti individuati dall’art. 23, come invece prevede il Regolamento.

In tal senso, le regole poste dal Regolamento si pongono in violazione dell’art. 1 della legge n. 689/81, che sancisce il divieto di applicazione analogica della sanzione (art. 23 applicabile esclusivamente agli SPRAR), nonché il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ma prima ancora in violazione della Direttiva accoglienza che prevede un sistema articolato ed una serie di presupposti in base ai quali è possibile addivenire alla riduzione o alla revoca della accoglienza, stabilendo, all’art. 20, un sistema graduale di limitazione delle misure assistenziali o, quale extrema ratio, la completa revoca delle stesse.

Le azioni contestate dalla Prefettura, in buona sostanza, sono state condotte in violazione delle succitate norme e in applicazione di una stringente regola che mortifica la dignità stessa dei soggetti accolti, senza che ne sia motivata la ragione e con conseguenze molto gravi. La “regola del rientro” evidentemente appare sproporzionata e immotivata ed impedisce il raggiungimento degli obiettivi posti dall’Unione europea e dallo stesso Legislatore interno in materia di accoglienza.

Ad ogni buon conto, pur volendo considerare i problemi che caratterizzano le strutture interessate dalle azioni de quibus, sarebbe auspicabile che gli stessi venissero eventualmente affrontati con trasferimenti presso altre strutture e non già attraverso un uso strumentale e illegittimo del provvedimento di revoca. Ricordiamo, infatti, che il principio di proporzionalità che deve accompagnare ogni misura limitativa della accoglienza dei richiedenti asilo impone una adeguata verifica delle situazioni individuali dei singoli e l’adozione di misure che non possono essere automaticamente quelle della revoca della accoglienza, ciò che deve risultare quale misura di extrema ratio e solo allorquando non sussistano soluzioni alternative di minore impatto individuale e sociale.

Quanto fin qui rappresentato, non può che condurre alla richiesta di archiviazione dei procedimenti già avviati, nonché all’annullamento degli artt. 4 e 6 del Regolamento, anche e soprattutto per evitare che le azioni condotte abbiano forti ripercussioni in termini di ordine sociale e di ordine pubblico, considerato che oltre 100 persone, con ogni probabilità ed a stretto giro, si riverseranno per strada, fuori dal circuito di un’accoglienza già di per sé straordinaria e precaria.

Ferma la richiesta di cui sopra chiediamo che questo Ufficio voglia fissare, nel più breve tempo possibile, un incontro con i nostri rappresentanti al fine di discutere le problematiche alla base delle iniziative sino ad ora assunte.

Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione

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