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Roma. L’appello degli inquilini contro il possibile sgombero del PdZ di Ponte Galeria

Nel Piano di Zona B39 “Ponte Galeria” è di nuovo previsto per il 6 marzo l’accesso per la liberazione dell’immobile, con l’uso della forza pubblica, ordinato dal Tribunale che cura le esecuzioni fallimentari.

L’accesso è stato fissato nonostante l’avvio da parte della Regione Lazio della revoca del finanziamento pubblico, che comporta a cascata la revoca della Convenzione e il rientro in possesso del bene pubblico da parte di Roma Capitale, riportando quindi il bene sotto il pieno controllo pubblico.

Inoltre, la procedura fallimentare sta andando avanti nonostante la legge nazionale, ribadita da una norma approvata dalla Legge Finanziaria del 2021, vieti espressamente che gli immobili costruiti con finanziamenti pubblici, anche parziali, siano interessati dalle esecuzioni immobiliari.

È palese che lo sgombero degli immobili sia funzionale alla seguente messa all’asta, come già avvenuto negli alloggi precedentemente liberati.

La cooperativa che ha realizzato questo intervento pubblico (messa recentemente in liquidazione) ha usufruito di finanziamenti regionali a fondo perduto e la concessione di aree pubbliche (L. 167/62) ed era vincolata al rispetto del prezzo massimo di cessione previsto dalla legge, invece ha proposto la vendita degli alloggi ai prezzi di mercato (al doppio di quello stabilito per legge).

Le famiglie coinvolte venivano già da una precedente truffa, la più famosa truffa della Coop. Casa Lazio che ha coinvolto centinaia di famiglie romane. Gli inquilini che non si sono prestati a sopportare questa nuovo raggiro negli anni sono stati esclusi “con la forza” da soci dalla cooperativa stessa.

Una gestione arbitraria e truffaldina che ha violato il diritto alla casa di molti cittadini ed ha impedito che le finalità pubbliche dell’intervento stesso fossero raggiunte.

In questo contesto i curatori fallimentari si stanno comportando come se si trattasse di un normale caso di fallimento, non tenendo conto né della legge che tutela l’edilizia pubblica dai procedimenti fallimentari né della posizione degli abitanti che hanno subito questa truffa e sono dunque parte lesa.

Si invitano tutti i cittadini a solidarizzare partecipando al presidio per impedire che venga consumata una colossale ingiustizia nell’indifferenza di chi dovrebbe applicare la legge.

Per questi motivi, invitiamo tutti a partecipare al presidio di solidarietà: l’appuntamento è per lunedì 6 marzo dalle ore 08:00 in via Aldo Bibolini 27.

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

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3 Commenti


  • Massimo Migliorati

    Gentile redazione di Contropiano riportate notizie false e tendenziose, per ora c’è una sentenza che da ragione all’operato della Cooperativa e torto agli abusivi che vi riporto in calce:

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
    SEZIONE XVI CIVILE
    SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
    SENTENZA
    nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 74210/2015 assunta in decisione all’udienza del 6/5/2019

    promossa da:
    P.V.
    G.D.
    DC.A
    R.D.
    B.M.
    A.R.
    A.H.
    B.T.
    P.R.
    ATTORI

    CONTRO

    SAGITTARIO CASA FELICE SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.
    CONVENUTA

    OGGETTO: impugnazione di deliberazione assembleare di società ex art. 2378 c.c.

    Gli odierni attori hanno impugnato la delibera del C.d.A. di esclusione in quanto ritenuta annullabile per essere stata assunta in “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, in quanto erano stati richiesti dalla cooperativa importi superiori al prezzo massimo di cessione delle unità immobiliari, senza detrarre il contributo pubblico e senza detrarre gli importi già versati a titolo di acconto costruzione.
    Gli attori pongono, dunque, una questione legata all’importo per l’acquisto degli appartamenti e sul mancato rispetto del prezzo massimo da parte della cooperativa, oltre alla mancata detrazione del contributo pubblico e delle somme versate in acconto da ciascun socio.

    Il motivo di esclusione, però, non attiene al prezzo di acquisto degli immobili quanto all’adempimento degli obblighi assunti come soci della cooperativa convenuta.
    Va, infatti, ricordato che nei rapporti fra soci e cooperativa vi è il rapporto associativo, attinente alla partecipazione del socio all’organizzazione della vita sociale ed il rapporto di scambio fra la società ed il socio, avente ad oggetto il conseguimento dei beni prodotti dalla società e caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quella prestazione (attribuzione di un bene) e corrispettivo da pagare.

    Nello Statuto della cooperativa è previsto, per quanto qui di interesse, all’art. 10 che “oltre che nei casi previsti dalla legge, può con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio: (…) b) che, senza giustificati motivi, non adempia i doveri derivanti dalla qualità di socio o agli impegni a qualunque tutolo assunti verso la società. L’esclusione potrà aver luogo però se trascorsi 30 (trenta) giorni dall’intimazione a rimuovere la inadempienza fattagli a mezzo di lettera raccomandata, il socio si manterrà inadempiente.”

    Lo statuto prevede che gli obblighi del socio, tra l’altro, sono quelli di versare la quota sociale minima ed il sovrapprezzo annuale (art. 6 e 14), il pagamento di una quota mensile o annua per le spese di amministrazione determinata dall’assemblea (art. 7) e l’obbligo di versare le quote di anticipo sul prezzo dell’appartamento richiesto nella misura e nei termini fissati dal C.d.A. (art. 7).

    La cooperativa resistente ha prodotto per ciascun socio escluso che ha impugnato la delibera la sua scheda socio e lo stato dei pagamenti per ciascuno, oltre alla documentazione relativa al frazionamento del mutuo, dando così prova delle somme richieste.

    I soci odierni attori nulla hanno prodotto a dimostrazione di somme versate alla società superiori a quelle alla stessa risultanti e di cui alle fatture prodotte dalla cooperativa, non hanno in alcun modo considerato le spese del mutuo stipulato, che, ove non corrisposte, comportano ulteriori oneri per la cooperativa,
    ma hanno, anzi, ricompreso nel novero delle somme versate anche la quota sociale, gli oneri annuali, le migliorie richieste e le somme versate non alla cooperativa, ma direttamente alle ditte che hanno eseguito i lavori, tutte somme che esulano da quanto richiesto dalla cooperativa.

    in acconto prezzo per far fronte al mutuo.

    Non va dimenticato che i soci, all’unanimità dei soci presenti, con delibera assembleare del 25 luglio 2006 avevano dato atto che l’interesse prevalente era la realizzazione del programma sociale, si erano impegnati a contribuire anche con fondi propri laddove i mutui e le risorse sociali non fossero risultate sufficienti, mentre in concreto non hanno versato neanche il preammortamento del mutuo ricevuto dalla cooperativa.

    Detta delibera è stata assunta dopo le vicende che avevano coinvolto esponenti della Cooperativa Casa Lazio in data anteriore o prossima al 2004 e, in conseguenza di tali eventi, la Sagittario risulta aver sia perso il finanziamento in precedenza in essere con Imi Sanpaolo, rimanendo esposta “per circa 600.000,00 in linea capitale”, come dedotto dalla convenuta e non contestato, ma altresì priva degli anticipi in precedenza corrisposti e sottratti dal Consorzio coop. Casa Lazio.

    Nel caso di specie, a prescindere da ogni considerazione sull’ammontare di ciascun prezzo di cessione o dell’ammontare di ciascuna quota di frazionamento del mutuo – questioni che esulano dalla legittimità della delibera impugnata – i soci odierni attori, a seguito del frazionamento del mutuo Unicredit, come ridotto ad
    € 3.300.000,00, non hanno versato alcuna somma oppure hanno versato alcune quote di preammortamento, lasciando inevasi i pagamenti delle somme residue di preammortamento e le quote di mutuo dovute fino alla diffida.
    Gli odierni attori non hanno in alcun modo dimostrato di aver adempiuto ai loro obblighi sociali, non avendo dimostrato neanche di aver corrisposto quello che loro stessi indicano come prezzo massimo di cessione, ma si sono resi totalmente inadempienti verso la cooperativa, diffidata da Unicredit al pagamento delle somme ricevute a titolo di mutuo.

    Non vi è dubbio che la cooperativa dovrà scomputare le somme di eventuali finanziamenti pubblici, una volta ricevuti, al pari delle somme spettanti a titolo di risarcimento, una volta incassate, ma, nel frattempo, era onere dei soci tenere una condotta conforme al raggiungimento dello scopo sociale ed agli oneri della cooperativa di cui facevano parte e da cui hanno ricevuto la disponibilità di alloggi di cui non hanno sostenuto i relativi oneri….
    …ma nel caso di specie i soci non hanno contribuito neanche a far fronte alle spese di preammortamento di un mutuo di certo incassato dalla cooperativa e che era risultato indispensabile per poter completare i lavori.

    Le difese degli attori non possono essere condivise, in quanto è di tutta evidenza, proprio alla luce della su richiamata disciplina statutaria, che i soci non possono decidere se e quando e come adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti della cooperativa ed alle richieste di pagamento avanzate dagli organi della cooperativa stessa, disinteressandosi per le sorti della cooperativa di cui fanno parte e degli altri soci nonché delle deliberazioni del C.d.A. e rimanendo inerti a fronte del sollecito e, poi, alla diffida di pagamento.

    Emerge in tutta evidenza l’inadempimento colpevole degli attori, non superabile alla luce delle deduzioni attoree, e la gravità dello stesso, atteso che in una società cooperativa il raggiungimento dell’oggetto sociale si fonda proprio sul regolare adempimento degli obblighi da parte di tutti i soci.
    In conclusione, alla luce della condotta degli attori che ha reso meno agevole il perseguimento dello scopo sociale, il provvedimento di esclusione appare pienamente giustificato e proporzionato nonché coerente con le risultanze di causa, di cui si è dato conto (cfr. Cass. 14665/02).
    P.Q.M.

    Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio N. R.G. 74210/2015 tra P.V., G.D., D.C.A, R.D., B.M., A.R.,
    A.H., B.T., P.R avverso la Coop Sagittario Casa Felice s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

    1) rigetta l’impugnazione della delibera di esclusione del 7/7/2015;
    2) Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi

    Cordiali Saluti
    Massimo Migliorati


    • Redazione Contropiano

      Esiste un comitato di inquilini in lotta da anni. Provi a dire a loro che “diffondono notizie false e tendenziose”… Probabilmente non le piacerebbe la loro risposta.


    • Redazione Roma

      Da Asia Usb fanno sapere che la sentenza riguarda l’esclusione dalla cooperativa dei soci che si sono opposti alla truffa.
      La coop ora è in liquidazione e la Regione ha avviato la revoca del finanziamento

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