La recente sentenza del T.A.R. Campania e la prossima visita (non richiesta) di Renzi ci spingono a tentare una saldatura più organica tra la nostra capacità di mobilitazione e quella di approfondimento e riflessione, due aspetti che non sempre nella nostra pratica politica viaggiano di pari passo come, invece, dovrebbero. Fatta la brevissima premessa, veniamo al merito.
Tutta l’architettura del famigerato art. 33 del d-l n. 133/2014 poggia sulle disposizioni dei primi due commi che pongono le premesse giuridico-costituzionali per l’ allargamento della materia di competenza statale relativo alla “tutela dell’ ambiente” (art. 117, co.2, lett. s) della Costituzione) e per l’ assorbimento al suo interno della materia di competenza concorrente tra Stato e Regione del “governo del territorio” (art. 117,co.3, Costituzione).
Il disegno di legge costituzionale Renzi/Boschi, oramai in dirittura d’ arrivo, prevede proprio un ampliamento della competenza statale in materia ambientale perché essa non si dovrebbe limitare soltanto alla “tutela” ma anche alla “valorizzazione” oggi, invece, di competenza concorrente e, inoltre, sul generale ampliamento delle materie di competenza statale, prevede anche che il “governo del territorio” non sarebbe più di competenza concorrente (nel disegno centralistico della controriforma quest’ ultimo tipo di competenza viene del tutto abolita col pretesto di meglio ripartire materie e funzioni tra Stato e Regione). – Da questi cenni “tecnici” nasce una prima conseguenza politica: LA BATTAGLIA CONTRO IL COMMISSARIAMENTO DI BAGNOLI SI COLLEGA ANCHE AL NO ALLA PROSSIMA CONTRORIFORMA CHE FORMALIZZEREBBE CIO’ CHE GIA’ HANNO ATTUATO PER LEGISLAZIONE ORDINARIA FORZANDO L’ ATTUALE QUADRO COSTITUZIONALE.
Tuttavia la controriforma in questione non è ancora vigente e, quindi, le possibilità di opporsi al disegno centralistico-autoritario restano intatte nonostante che la recente sentenza del TAR Campania abbia sposato in pieno la “filosofia” dell’ art. 33 giustificando sia l’ intervento con decreto-legge del Governo, sia la preminenza assoluta della “tutela dell’ ambiente” sul “governo del territorio”, sia il “ruolo consultivo” del Comune per il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana. – Le argomentazioni dei giudici amministrativi sul rapporto squilibrato tra la materia di competenza statale e quella di competenza concorrente sono oggettivamente deboli e si ricorre, per giustificarne lo squilibrio, ad analogie con la legislazione ordinaria (art. 252 del codice dell’ ambiente) riferimento del tutto incongruo considerato che la distinzione tra le materie di competenza concorrente e quelle di esclusiva competenza statale è di rango costituzionale, ossia di una fonte sovraordinata a quella ordinaria.
Del resto, la Corte Costituzionale pronunciandosi su un ricorso della Puglia proprio per violazione di competenze della Regione in materie di legislazione concorrente sulle disposizioni dello “Sblocca-Italia” relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari con la sentenza n. 7/2016 ha dato ragione alla ricorrente. – Pertanto, si comprenderà che il vero punto di forza della sentenza TAR è nell’ affermazione che “Il Comune non è legittimato a dolersi dell’ eventuale lesione della sfera di competenza regionale”. – In altri termini, se il ricorso del Comune di Napoli avesse fatto seguito ad un’ impugnativa regionale per questioni di legittimità costituzionale la valutazione della violazione delle prerogative comunali in materia urbanistica si sarebbe posta ben diversamente.
Purtroppo dalla Regione Campania sin dal primo momento s’è avuto un comportamento simile a quello di una sorta di tappetino del Governo centrale per le disposizioni dello “Sblocca-Italia” su Bagnoli e proprio su questo punto si registra la maggior continuità tra Caldoro e De Luca presente anche lui senza colpo ferire nella Cabina di Regia.
Da queste affermazioni nasce una seconda conseguenza politica: LA BATTAGLIA CONTRO IL COMMISSARIAMENTO DI BAGNOLI NON PUO’ ESSERE SOLTANTO CONTRO NASTASI E RENZI MA DEVE SMASCHERARE IL RUOLO DI ATTIVA COMPLICITA’ DELLA REGIONE CAMPANIA che, nei fatti, rinuncia a parte delle proprie competenze pur di non disturbare il manovratore.
Infatti anche le motivazioni del TAR relative ad alcune modifiche apportate al citato art. 33 sono un sorta di “foglia di fico” perché si tratta di modifiche che non vanno certamente incontro al ricorrente Comune di Napoli e si appigliano alla mancanza di eventuali “motivi aggiunti” da parte degli avvocati comunali.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO
Ultima modifica: stampa
Nicola Vetrano
Ma questo consegue al fatto di avere un Presidente della Regione Campania ricattabilissimo, perchè plurindagato ed inquisito, anche dopo l’assoluzione dall’abuso d’ ufficio.
Come può un presidente così garantire la tutela delle prerogative regionali verso le ingerenze governative?