Da qualche giorno è tornato alla ribalta il tema della patrimoniale e molti, a destra ma anche a sinistra, insistono sulla presunta irrealizzabilità tecnica di tale misura.
Nello specifico sostengono che sarebbe impossibile tassare i patrimoni a causa della libera circolazione dei capitali garantita dai trattati europei.
Si tratta però di un’ informazione errata che viene propagandata ad arte da chi approfitta della scarsa conoscenza della materia fiscale, bancaria e delle normative comunitarie e internazionali.
Di seguito provo a spiegare velocemente e spero in modo comprensibile il perché.
1) Residenza fiscale.
Non è vero che l’imposta patrimoniale sarebbe facilmente aggirabile portando i capitali in un altro paese dell’Unione Europea (e non solo). Per sottrarsi al fisco non basta esportare i capitali ma si deve spostare anche la residenza fiscale che per i privati è una cosa abbastanza lunga e complessa e che tra l’altro attiva in automatico la “lente di ingrandimento del fisco”.
Su questo la normativa è molto stringente. Per cambiare la residenza fiscale non basta risiedere all’estero per la maggior parte dell’anno e neanche lavorare fuori dai confini nazionali ma bisogna dimostrare di non aver mantenuto il “centro dei propri interessi familiari e sociali in Italia”.
Tutto questo va documentato in maniera dettagliata e non valgono giuramento e prova testimoniale.
Insomma se qualche ricco volesse fuggire per paura della patrimoniale non potrebbe farlo dall’oggi al domani ma ci vogliono mesi e mesi, deve smobilitare il grosso di tutte le sue attività, del suo patrimonio immobiliare, rinunciare a redditi e rendite e trasferire addirittura la famiglia. Inoltre liquidare in fretta e furia significa svendere e quindi conseguire perdite ingenti.
E tutto questo lo si deve fare anche “bene” per evitare di incorrere nelle maglie del fisco.
È evidente che nella stragrande maggioranza dei casi non c’è convenienza a fuggire ma è preferibile restare e pagare.
D’altronde l’imposta patrimoniale graverebbe non solo sui miliardari, che hanno più strumenti e una relativa facilità a spostare la residenza fiscale, ma sopratutto su soggetti che detengono patrimoni di qualche milione, che sono radicati nel territorio e da cui non si possono distaccare (piccoli e medi imprenditori, professionisti, commercianti etc…).
2) Occultamento di capitali.
Appurato quindi che spostare la residenza fiscale in maniera sostanziale e men che meno fittizia non è facilmente praticabile passiamo ad esaminare il mero occultamento di capitali.
Cominciamo con il dire che in dichiarazione dei redditi già oggi i contribuenti sono obbligati a compilare il quadro Rw.
Di seguito le istruzioni dell’Agenzia Delle Entrate:
” il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE)”
Sopratutto però già dal 2014 esistono norme internazionali elaborate ed approvate in ambito OCSE per lo scambio di informazioni che sono state recepite da circa 100 paesi e che sono già operative in circa 50 stati. Sono tanti gli accordi bilaterali sulla doppia imposizione per evitare problemi al contribuente ma anche per tutelare gli stati che ovviamente hanno interesse a non veder intaccato il proprio gettito. Esiste anche una direttiva comunitaria, la 2017/1852, in tal senso.
Ormai non basta neanche portare i soldi in Svizzera che già da un po’ è stata costretta ad adeguarsi alle norme OCSE e a rinunciare al segreto bancario.
Anche portare fuori i soldi in contanti è molto complesso perché quando prelevi oltre certe soglie scatta una segnalazione in automatico.
Inoltre è sempre bene ricordare che il 60% circa della ricchezza privata è in immobili che di certo non possono essere trasferiti all’estero.
3) Limiti alla libera circolazione di capitali.
Infine è interessante il testo dell’art. 65 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che definisce i casi in cui si possono applicare limiti alla libera circolazione dei capitali.
Di seguito il testo:
Articolo 65 (ex articolo 58 del TCE)
1. Le disposizioni dell’articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:
a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Il senso dell’articolo penso sia fin troppo chiaro e non ci sia bisogno di spiegazioni.
Sembra un ovvietà dirlo ma al momento della stipula dei trattati gli stati previdentemente si sono ben attrezzati per fronteggiare situazioni di crisi e contrastare fenomeni di infedeltà fiscale.
Insomma anche nel quadro dell’UE la patrimoniale è fattibilissima e non a caso è sistematicamente osteggiata dai soggetti su cui graverebbe.
Scusate se vi ho tediato ma spero di aver fornito informazioni utili ad un corretto dibattito su un’ ipotesi di tassa patrimoniale praticabile nelle attuali condizioni.
*Ex Opg, Potere al Popolo
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