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La grande onda. Come la AI ha ridefinito lo scontro tra magistratura ed esecutivo in materia di “terrorismo”

Leggere con strumenti tradizionali eventi chiave, come il referendum sulla riforma della giustizia del 22-23 marzo o la sentenza del GIP sul caso Siher, rischia di portare fuori strada nella comprensione di  quanto sta accadendo.

Stiamo parlando della ridefinizione di un piano di conflitto – tra magistratura ed esecutivo – trasformato dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale che lo ha esasperato nella sua intensità. Inoltre, proprio la recente legislazione sull’ordine pubblico e sul terrorismo, grazie alla presenza pervasiva dell’IA, si rivela un terreno di scontro particolarmente acuto proprio tra l’esecutivo e componenti significative della magistratura.

1. Le cause

Per comprendere perché lo scontro tra esecutivo e magistratura abbia assunto i tratti di una crisi di regime, bisogna esaminare le trasformazioni dell’economia contemporanea. Già all’inizio del Novecento, nella riflessione processualistica di Franz Klein, la controversia giudiziaria veniva inquadrata come una frizione patologica e un ostacolo al fluido funzionamento degli scambi economici, esigendo una risoluzione rapida da parte dello Stato.

Nel capitalismo digitale e finanziarizzato del XXI secolo, questa esigenza ha subito una mutazione qualitativa: l’economia neoliberista trasforma la natura del potere esigendo velocità decisionale assoluta, standardizzazione regolatoria e, soprattutto, calcolabilità preventiva degli esiti giuridici.

In questo scenario macroeconomico, il potere esecutivo ha assunto il ruolo di cabina di regia  incaricata di garantire la competitività sistemica e il rispetto dei vincoli sovranazionali. Il PNRR  implementato nel nostro paese, in questo senso, è un fenomeno paradigmatico perché eleva l’efficienza dell’amministrazione della giustizia a valore autonomo, persino rispetto allo stesso ordinamento giuridico.

In questo modo, tentando di rendere autonoma l’amministrazione dall’ordinamento, si intende realizzare la condizione strutturale per il funzionamento del mercato e lo sviluppo economico neoliberali, oltretutto vincolando l’erogazione delle risorse per i magistrati al raggiungimento di rigorosi target quantitativi .

Quando il paradigma economico-politico dominante identifica la certezza del diritto non più nella tutela effettiva dei diritti fondamentali dei soggetti , ma nella prevedibilità statistica e nella rapidità di smaltimento dei flussi, la giurisdizione — strutturalmente concepita dalla Costituzione italiana come un “potere diffuso”, orizzontale e orientato al caso concreto — viene percepita dall’esecutivo come un “potere scomodo”, un fattore di rallentamento e un intralcio all’indirizzo politico-economico di maggioranza.

Il processo di autonomizzazione dell’amministrazione della giustizia dal suo ordinamento ha quindi effetti molto seri all’interno delle istituzioni italiane che si danno su più piani, in termini di lotta per il potere, e sono immancabilmente accelerati dall’emergere dell’Intelligenza Artificiale.

Si manifesta qui tuttavia un paradosso politico-economico di primo piano: mentre l’esecutivo legittima la compressione dell’autonomia giudiziaria in nome della modernizzazione, gli stessi promotori della riforma costituzionale del 2026 hanno ammesso esplicitamente che la separazione delle carriere e la tripartizione del CSM non avrebbero inciso minimamente sulla durata dei processi o sull’efficienza degli uffici.

La causa profonda della frattura tra esecutivo e magistratura non risiede dunque nella ricerca di un servizio giustizia più efficiente, bensì nella volontà dell’esecutivo di neutralizzare l’imprevedibilità del controllo di legalità, che poggia sull’ordinamento,  sulle scelte allocative e regolatorie,  del governo che fa proprio il primato dell’amministrazione declinato performativamente.

2. Antropologia di una lotta di potere

Sul piano antropologico-politico, il conflitto riflette una profonda mutazione nella conformazione dei gruppi di potere e nella lotta per il controllo delle risorse simboliche, istituzionali e materiali.

Il blocco di potere riunito attorno all’esecutivo opera secondo il paradigma della democrazia maggioritaria verticale e personalizzata, che interpreta l’investitura elettorale come conferimento di un primato incondizionato della politica istituzionale su ogni potere neutro o di garanzia.

Le dichiarazioni rese durante la campagna referendaria illuminano sul profilo antropologico dell’esecutivo: dalla rivendicazione del ministro Carlo Nordio circa la necessità di restituire alla politica il suo “primato costituzionale” (accompagnata dall’affermazione del 18 novembre 2025 secondo cui anche Licio Gelli, nell’includere la separazione delle carriere nel Piano di rinascita democratica della P2, “aveva idee giuste”), alla tesi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni secondo cui governo, forze di polizia e magistratura dovrebbero “lavorare tutti nella stessa direzione” per superare un’”intollerabile invadenza” delle toghe, fino alla sortita televisiva dell’allora capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, che ha definito i magistrati “plotoni di esecuzione” esortando a votare Sì per “togliersi di mezzo la magistratura”.

A questa concezione verticale e monistica del comando si contrappone l’antropologia del corpo giudiziario: un gruppo di potere selezionato per cooptazione tecnico-concorsuale, depositario di un sapere specialistico e storicamente strutturato, dal congresso dell’ANM di Gardone del 1965 in poi, attorno al pluralismo culturale delle correnti e alla difesa dell’indipendenza esterna e interna ex artt. 101, 104 e 107 Cost..

I tagli di bilancio hanno accentuato la lotta per le risorse tra questi due blocchi, e al loro interno, che investe innanzitutto il monopolio della selettività penale e il controllo della polizia giudiziaria.

Attraverso la separazione delle carriere e la creazione di un CSM esclusivamente requirente, il disegno governativo puntava infatti a recidere il legame del pubblico ministero con la “cultura della giurisdizione”, trasformandolo in un “super-poliziotto” o in un corpo accusatorio ipertrofico e autoreferenziale.

Per una calcolata eterogenesi dei fini, l’ipertrofia di un’accusa slegata dalla giurisdizione avrebbe reso inevitabile, in un secondo momento, l’assoggettamento del PM al controllo politico dell’esecutivo, la riscrittura dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale (art. 112 Cost.) e l’alterazione della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.).

Parallelamente, lo scontro si dispiega sul terreno delle risorse organizzative, finanziarie e reputazionali. Mentre il governo sottrae risorse al funzionamento ordinario degli uffici e alimenta campagne di delegittimazione mediatica (come le polemiche dell’ottobre 2026 sui presunti rimborsi da 100.000 euro a magistrato), la magistratura vive una crisi di legittimazione interna, segnata dalle degenerazioni correntizie che hanno spinto una quota non marginale dell’elettorato a votare “Sì” al referendum per esasperazione verso una giustizia percepita come lenta, burocratica e irraggiungibile.

Proprio a causa di questo quadro di logoramento reputazionale trova legittimazione la pressione del governo:  l’ipotesi, presente nella riforma referendaria, di istituzione di un’Alta Corte disciplinare riservata ai soli magistrati ordinari — lasciando intatte l’unitarietà e l’elettività delle magistrature amministrativa, contabile, tributaria e militare, pur essendo la giustizia contabile contestualmente ridimensionata nella responsabilità  — mirava a innescare quella che la dottrina definisce una “servitù volontaria” dei magistrati, ossia un ripiegamento difensivo e conformista del giudice per timore della sanzione disciplinare.

3. Arriva la grande onda dell’intelligenza artificiale

In questa ridefinizione economica e antropologica dei rapporti di forza tra esecutivo e magistratura, l’Intelligenza Artificiale (IA) non rappresenta uno strumento tecnico ausiliario, ma costituisce il fattore primario della mutazione istituzionale e il nuovo terreno strategico nella lotta tra i gruppi che si scontrano.

Con l’approvazione definitiva della Legge 17 settembre 2025, n. 132, il legislatore italiano ha disciplinato agli articoli 14 e 15 l’impiego dell’IA nella pubblica amministrazione e nell’attività giudiziaria, in parallelo all’entrata in vigore del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

Dal punto di vista dell’economia del potere, l’introduzione di sistemi di IA generativa e di “giustizia predittiva” incarna la visione della calcolabilità integrale: trasforma l’interpretazione giurisprudenziale da atto ermeneutico singolare a calcolo probabilistico standardizzato, alimentato da database operazionali e documentali sviluppati per “evitare decisioni contrastanti nelle singole sezioni dei Tribunali”.

In questo modo, il controllo dell’architettura algoritmica sposta silenziosamente il baricentro del potere dall’ordine giudiziario al potere esecutivo e ai fornitori tecnologici privati. Inoltre, come rilevato dalla dottrina magistratuale, mentre la Legge n. 132/2025 stanzia appena un miliardo di euro per l’intero ecosistema nazionale, singole multinazionali tecnologiche come Microsoft investono somme ottanta volte superiori, rendendo lo Stato dipendente da infrastrutture computazionali proprietarie.

All’interno dell’ordinamento, la lotta per la risorsa algoritmica oppone il ministero della Giustizia al Consiglio Superiore della Magistratura. Attraverso l’art. 15 della Legge n. 132/2025, il Ministero rivendica il governo dell’implementazione tecnologica e dell’organizzazione dei servizi, oltre a mantenere il controllo indiretto sulla formazione tramite la Scuola Superiore della Magistratura.

Di contro, il CSM — con il fondamentale Parere sul DDL 1146/24 adottato il 24-25 settembre 2025 (Delibera n. 5/PP/2025) e le successive Linee guida sull’uso dell’IA emanate l’8 e il 15 ottobre 2025 — ha alzato una barricata costituzionale a difesa dell’autonomia della giurisdizione, denunciando i rischi strutturali legati all’integrazione dell’IA nelle banche dati giudiziarie ministeriali.

Qui un serio pericolo individuato dall’organo di autogoverno riguarda la profilazione dei magistrati e la sorveglianza produttiva: l’uso di algoritmi ministeriali consente infatti di monitorare gli orientamenti, i tempi di decisione e la conformità statistica di ciascun giudice, trasformando il supporto organizzativo in uno strumento di valutazione gerarchica e di condizionamento dell’indipendenza interna.

A ciò si salda il rischio dell’opacità della “scatola nera” (black box) e l’erosione del potere di selezione: poiché i modelli di IA generativa operano su base probabilistica e non deterministica, fornendo la risposta statisticamente più verosimile anziché quella giuridicamente fondata, un sistema privo di trasparenza algoritmica sottrae al giudice quello che, riprendendo Roberto Calasso, la dottrina definisce il “potere reale della selezione” .

Sullo sfondo emerge infine la trappola dell’automation bias e il conseguente corto circuito disciplinare. Sebbene l’art. 15 della Legge n. 132/2025 (in linea con il Considerando 40 dell’AI Act) stabilisca formalmente che l’IA funge solo da “ausilio cognitivo” lasciando al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge e sulla valutazione delle prove, la pressione ministeriale, ad esempio per lo smaltimento dei carichi PNRR, genera il fenomeno psicologico e organizzativo dell’automation bias, ossia l’adeguamento acritico del giudice al suggerimento della macchina.

Tale dinamica innesca un paradosso letale: una sentenza redatta affidandosi alla sintesi opaca di un algoritmo configura una “motivazione apparente” o mancante, passibile di integrare l’illecito disciplinare tipico dell’emissione di provvedimenti privi di motivazione.

L’esecutivo spinge dunque il giudice verso l’automazione per ragioni di efficienza economica, ma al contempo predispone gli strumenti disciplinari per colpirlo. Nel contesto della contraddizione tra amministrazione e ordinamento, radicalizzata dalla IA, il “normale” funzionamento dell’Intelligenza Artificiale pone il magistrato in condizioni di lavoro fatte di regolare incertezza rendendo permanenti le condizioni di scontro tra magistratura ed esecutivo.

4. La decretazione di urgenza come terreno di scontro tra magistratura ed esecutivo

Se la riforma costituzionale ha rappresentato il tentativo — respinto dal corpo elettorale — di ridisegnare dall’alto l’architettura dei poteri, la prassi quotidiana di governo ha perseguito il medesimo obiettivo di marginalizzazione del potere legislativo e di compressione del sindacato giurisdizionale attraverso l’uso sistematico della decretazione d’urgenza in materia di ordine pubblico, sicurezza e terrorismo.

L’abuso dell’art. 77 della Costituzione non costituisce più una deviazione episodica dettata da contingenze straordinarie, ma una precisa tecnica di governo che trasforma la produzione normativa penale in un flusso continuo di provvedimenti governativi immediatamente esecutivi, convertiti dal Parlamento in tempi contingentati mediante il ricorso alla questione di fiducia.

L’esempio paradigmatico di questa torsione istituzionale è offerto dalla genesi del cosiddetto “Pacchetto Sicurezza”. Presentato originariamente come disegno di legge ordinario di iniziativa dei Ministri Piantedosi, Nordio e Crosetto, il testo è stato improvvisamente sottratto al fisiologico esame parlamentare — ove pure aveva suscitato rilievi critici da parte dell’ANM, del CSM e dell’accademia — e trasfuso integralmente nel Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48, poi convertito senza modificazioni nella Legge 9 giugno 2025.

L’accelerazione governativa, giustificata sul piano mediatico con la necessità di reagire a disordini di piazza (come gli scontri di Torino di quel periodo), si è poi saldata con i decreti-legge in materia migratoria (D.L. n. 145/2024 e D.L. n. 158/2024, convertiti nella L. 9 dicembre 2024, n. 187) e con l’ulteriore decreto sicurezza varato il 20 ottobre 2026, delineando una spirale panpenalistica permanente.

La decretazione d’urgenza securitaria non si limita a moltiplicare le fattispecie incriminatrici — gonfiando i carichi pendenti e persino contraddicendo frontalmente gli obiettivi di riduzione dell’arretrato fissati dal PNRR per il 2026 — ma opera una radicale mutazione antropologica del patto costituzionale.

Si assiste al definitivo slittamento semantico  dalla “sicurezza dei diritti” (intesa, nella tradizione garantista, come garanzia delle libertà individuali contro l’arbitrio del potere pubblico) al “diritto alla sicurezza”, eretto a valore tirannico e a vera e propria “religione di massa” del tempo presente.

Come teorizzato dalla sociologia politico-criminale di Loïc Wacquant, lo Stato contemporaneo, incapace di governare le insicurezze economico-sociali generate dai mercati globali, sposta la paura collettiva verso bersagli visibili, allestendo spettacoli pubblici di severità punitiva in grado di colpire questi bersagli almeno dal punto di vista simbolico.

Sul piano antropologico, questo “nuovo populismo penale” —  che sacrifica le garanzie dell’imputato sull’altare della sicurezza collettiva e della vittima — opera una frattura dicotomica dello spazio sociale tra il “dentro” (la comunità dei cittadini conformi e dei tutori dell’ordine) e il “fuori” (una massa eterogenea di soggetti qualificati come ostili).

Riprendendo le categorie della filosofia politico-giuridica sulla genealogia dell’ostilità, il discorso normativo governativo seleziona il “nemico” e ne definisce il trattamento differenziato, escludendolo di fatto dalle garanzie della Rechtsgemeinschaft (la comunità giuridica contrattualistica ed egualitaria) a favore di una concezione organica della comunità maggioritaria.

Questa operazione antropologica radicalizza lo scontro tra esecutivo e magistratura perché impone al giudice un’applicazione selettiva e asimmetrica della legge penale. Applicazione che, oltretutto, non ha niente a che vedere con il principio di uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.).

Da un lato, si assiste alla tutela degli apparati e all’indulgenza verso l’illegalità dei “colletti bianchi”: mentre il governo abolisce il reato di abuso d’ufficio (scelta censurata dalla Corte di cassazione il 5 marzo 2025 per violazione degli obblighi internazionali di prevenzione del crimine nella pubblica amministrazione) e introduce con decreto-legge la “tregua fiscale” corredata da cause di non punibilità per i reati tributari attivabili fino al giudizio d’appello, esso innalza contestualmente uno scudo d’immunità simbolica e materiale attorno alle forze di polizia, coprendone le spese legali e inasprendo le pene per i reati di violenza o resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336, 337 e 583-quater c.p.), arrivando persino a escludere per tali fattispecie la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (esclusione poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta il 10 novembre 2025).

Dall’altro lato, il culmine dello scontro tra esecutivo e magistratura si registra laddove il decreto sicurezza (D.L. n. 48/2025) mira ad annichilire la discrezionalità giudiziale, espropriando il magistrato del potere di valutare l’offensività concreta della condotta (come già tentato in passato con la riforma della legittima difesa) per arrivare a punire la mera inerzia corporea.

Con l’introduzione dei nuovi delitti di rivolta negli istituti penitenziari (art. 415-bis c.p.) e nei Centri di permanenza per i rimpatri (art. 14, co. 7.1 T.U. Imm.), il legislatore d’urgenza ha espressamente stabilito che “costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva” agli ordini impartiti, inserendo inoltre tali reati nel circuito ostativo dell’art. 4-bis, co. 1-ter, ord. penit..

In questo modo, una condotta di mera disobbedienza non violenta — che la giurisprudenza consolidata della Cassazione aveva sempre ritenuto penalmente irrilevante e passibile al più di sanzione disciplinare interna ex art. 77 reg. es. ord. penit. — viene equiparata per decreto alla rivolta violenta, costringendo il magistrato a punire col carcere duro la semplice immobilità dei corpi dei detenuti o dei migranti trattenuti, così come di chi attua un blocco stradale o ferroviario con il proprio corpo o delle madri di neonati private del rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena.

5. Gli algoritmi predittivi e la mutazione autoritaria dello Stato

La radicalizzazione dello scontro antropologico tra componenti dello stato sul terreno dell’ordine pubblico e del “terrorismo” compie un salto di qualità decisivo attraverso l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei dispositivi di prevenzione e repressione. Con il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160 (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 ed entrato in vigore il 30 settembre 2026, seguito dal conclusivo D.Lgs. n. 179/2026), il Governo ha esercitato la delega conferita dagli articoli 16 e 24 della Legge n. 132/2025 per adeguare l’ordinamento nazionale all’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) esattamente negli spazi di discrezionalità lasciati agli Stati membri: l’impiego di sistemi di IA per le attività di polizia e la sicurezza pubblica.

Sul piano antropologico-giuridico, l’innesto di algoritmi predittivi e di sistemi biometrici (Capo III, artt. 7-10 del D.Lgs. n. 160/2026) trasforma l’essenza stessa del diritto penale e dell’attività di pubblica sicurezza.

La funzione dei software di polizia predittiva e di profilazione del rischio non è quella di accertare un fatto storico-fenomenico già commesso, bensì quella di calcolare una previsione probabilistica sul comportamento futuro di un individuo o di una categoria sociale (ad esempio il rischio di recidiva o di devianza urbana).

Poiché tali algoritmi vengono addestrati su serie storiche di dati giudiziari e di polizia che riflettono l’azione selettiva pregressa del controllo sociale, essi incorporano e occultano inevitabilmente bias discriminatori su base etnica, geografica o socio-economica.

Ne deriva quella che la dottrina penalistica definisce “stigmatizzazione algoritmica” e cristallizzazione di un “sospetto di gruppo”. L’Intelligenza Artificiale fornisce un abito di neutralità matematico-scientifica all’antropologia securitaria del governo: la pressione investigativa, il filtraggio biometrico (art. 7 D.Lgs. n. 160/2026), l’acquisizione forzosa dei dati delle schede SIM dei migranti ordinata dal Questore (art. 12 D.Lgs. n. 145/2024) e l’identificazione biometrica remota “in tempo reale” in luoghi pubblici per prevenire minacce terroristiche “reali e prevedibili” (artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 160/2026, integrati dal nuovo art. 359-ter c.p.p.) convergono nel creare un diritto penale della prevenzione totale.

Mentre l’esecutivo esalta l’efficacia tecnologica del controllo preventivo, la cultura giurisdizionale denuncia il pericolo di una mutazione autoritaria dello Stato di diritto, in cui l’individuo cessa di essere giudicato per ciò che fa e viene neutralizzato preventivamente per ciò che l’algoritmo calcola egli possa essere.

6. Lo stato di eccezione strisciante

L’interazione tra il tentativo di revisione costituzionale della magistratura e la proliferazione di decreti-legge securitari delinea una vera e propria lotta per il potere sovrano all’interno dell’ordinamento italiano. Per definire quale potere sia in palio e con quali modalità si svolga il conflitto, è necessario ricorrere alle categorie della dottrina dello Stato di Carl Schmitt o di Santi Romano contrapponendole al paradigma del costituzionalismo garantista contemporaneo.

Secondo la celebre formulazione schmittiana (“Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”), nello stato normale il momento autonomo della decisione politica è ridotto al minimo dall’imperio della norma giuridica; nello stato di eccezione, invece, il sovrano spezza questo equilibrio, sospendendo la norma per affermare il primato della decisione pura dettata dalla necessità.

Nel sistema costituzionale italiano vigente, che non contempla una clausola generale di sospensione dei diritti analoga all’art. 48 della Costituzione di Weimar o all’art. 16 della Costituzione francese, non si assiste a un colpo di Stato formale, bensì a una normalizzazione strisciante dello stato di eccezione attraverso l’uso politico della decretazione d’urgenza.

Come chiarito dalla teoria giuspubblicistica, mediante la decretazione d’urgenza l’esecutivo si appropria della “forza di legge”: atti che non sono formalmente leggi parlamentari ne acquisiscono il vigore vincolante, realizzando una scissione tra il presidio garantista della legge e la sua forza coattiva. Il potere per cui si combatte è dunque il monopolio dell’ultima parola sulla validità e sull’applicazione effettiva del comando politico.

Da una parte si afferma la pretesa sovrana dell’Esecutivo: forte dell’investitura maggioritaria, il Governo rivendica il potere di qualificare unilateralmente le emergenze (migratorie, securitarie, economiche) e di adottare misure extra ordinem o derogatorie che non devono subire “intralci” o svuotamenti da parte del sindacato giurisdizionale.

Nella visione governativa, la legge positiva e il decreto-legge sono strumenti immediati dell’indirizzo politico di maggioranza, e il giudice deve limitarsi a un’applicazione meccanica e servente, lavorando nella medesima direzione dell’autorità politica.

Dall’altra parte si delinea il contropotere diffuso della Giurisdizione, che oppone alla legittimazione democratica maggioritaria la legittimità costituzionale. Poiché nello Stato costituzionale di diritto nemmeno il legislatore d’urgenza è onnipotente, il giudice esercita un potere di freno e di invalidazione o disapplicazione ogni volta che la “forza di legge” del decreto governativo collide con i diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), con i requisiti di temporaneità e proporzionalità dell’emergenza o con il primato del diritto dell’Unione Europea (artt. 11 e 117 Cost., art. 47 CDFUE).

7. La sovranità algoritmica contesa

La contesa sul potere computazionale si articola così su tre fronti giurisdizionali permanenti, sintetizzati nella matrice seguente e analizzati nel dettaglio delle loro implicazioni processuali.

Il primo fronte: la demolizione giurisdizionale della “scatola nera” amministrativa

Nel tentativo di accelerare l’azione di governo e ridurre i margini di contestazione, l’amministrazione pubblica ricorre sempre più massicciamente a decisioni algoritmiche, spaziando dalle assegnazioni del personale pubblico agli appalti ex art. 30 D.Lgs. n. 36/2023, fino ai controlli sulle imprese e alla gestione dei flussi amministrativi ex art. 14 L. n. 132/2025.

Quando l’esecutivo utilizza algoritmi proprietari o ad apprendimento profondo il cui funzionamento interno resta oscuro (black box), esso tenta di creare una zona franca sottratta al sindacato di legittimità, ponendo il cittadino disarmato di fronte a un potere computazionale incomprensibile.

La giurisprudenza amministrativa — a partire dalle storiche sentenze del Consiglio di Stato (nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019 e 881/2020) fino alle pronunce del TAR Lazio – Roma (sent. n. 1895/2026) e del TAR Catania (giugno 2026) — ha eretto una barriera contro questa pretesa tecnocratica.

Qualificando l’algoritmo come un “atto amministrativo informatico” soggetto in toto alla Legge n. 241/1990, i giudici amministrativi hanno imposto sei principi inderogabili, imperniati sulla trasparenza algoritmica (l’obbligo per l’amministrazione di tradurre la “formula tecnica” nella “regola giuridica” sottesa, rendendola intelligibile anche ai non esperti, pena la qualificazione del dispositivo come “difettoso” e illegittimo) e sulla “riserva di umanità” (human in the loop).

Impedendo che la macchina agisca come decisore unico e insindacabile, il giudice riafferma che ogni arretramento dell’umano rispetto al dovere di motivazione viola l’art. 24 Cost. e determina l’invalidazione del provvedimento governativo.

Il secondo fronte: il controllo del GIP e del PM sulla biometria di polizia nel D.Lgs. n. 160/2026

Sul terreno dell’ordine pubblico e dell’antiterrorismo, il D.Lgs. n. 160/2026 (entrato in vigore il 30 settembre 2026) ha codificato una delicatissima linea di demarcazione tra l’autonomia operativa delle Forze di polizia (dipendenti dal Ministero dell’Interno) e il controllo dell’Autorità Giudiziaria.

Sebbene l’art. 3 del decreto consenta alla polizia di ricorrere all’IA per incrementare l’efficienza delle proprie attività — imponendo una “revisione umana qualificata” prima di adottare atti incidenti sulla sfera giuridica dei cittadini — e l’art. 4 autorizzi collaborazioni sperimentali con enti di ricerca e soggetti privati, il terreno di scontro esplode nella disciplina dei trattamenti biometrici (artt. 7-10).

Da un lato, il legislatore delegato ha dovuto recepire il divieto europeo di scraping non mirato (estrazione automatizzata e indiscriminata di immagini facciali da internet o da telecamere a circuito chiuso per popolare database di riconoscimento facciale, vietata dagli artt. 2, 8 e 13 del D.Lgs. n. 160/2026) e il divieto di trarre dalla categorizzazione biometrica inferenze su razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale o convinzioni religiose (art. 7).

Dall’altro lato, l’art. 8 del D.Lgs. n. 160/2026 e il nuovo art. 359-ter c.p.p. abilitano l’identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi pubblici per prevenire minacce terroristiche “reali e prevedibili” o minacce imminenti alla vita e all’incolumità fisica, mentre l’art. 10 disciplina il riconoscimento facciale a posteriori per le indagini di polizia giudiziaria.

Si consuma esattamente nell’art. 10 del D.Lgs. n. 160/2026 la lotta per il potere tra apparati di sicurezza e giurisdizione: mentre nella prima ipotesi contemplata dalla norma (art. 10, secondo comma) la polizia non può attivare il riconoscimento facciale a posteriori senza una preventiva autorizzazione motivata del Giudice per le indagini preliminari (GIP) su richiesta del Pubblico Ministero, nella seconda ipotesi l’autorizzazione giudiziale preventiva non è richiesta.

La magistratura conserva tuttavia l’arma processuale definitiva: come stabilito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 160/2026 e ribadito dalla dottrina processual-penalistica, qualsiasi sconfinamento della polizia dai termini e dalle condizioni legali, o l’assenza dell’autorizzazione del GIP ove prescritta, fa scattare la sanzione dell’inutilizzabilità probatoria degli elementi raccolti con modalità lesive dei diritti fondamentali.

Il giudice penale si conferma così l’unico arbitro capace di espungere dal processo i frutti della sorveglianza tecnologica governativa.

Il terzo fronte: la “riserva di sospetto” contro la giustizia predittiva e l’inversione dell’onere della prova

L’ultimo e più profondo punto di scontro riguarda l’ingresso degli output algoritmici di polizia predittiva e di profilazione del rischio all’interno del ragionamento probatorio e cautelare del giudice penale.

Nell’ambito della decretazione d’urgenza securitaria, la spinta degli apparati investigativi è quella di utilizzare i punteggi probabilistici generati dall’IA per avviare indagini esplorative su intere fasce marginalizzate o per chiedere al giudice l’applicazione della custodia cautelare in carcere sulla base di un report algoritmico di pericolosità sociale.

Di fronte a questa torsione tecnocratica del processo penale, la giurisprudenza e la dottrina costituzionalistica italiana hanno elaborato il principio cardine della “riserva di sospetto” e la cosiddetta “clausola di sbarramento”, sancendo in primo luogo l’illegalità radicale della pesca a strascico computazionale.

La probabilità statistica elaborata da una macchina non può infatti mai sostituire il “sospetto ragionevole” fondato su fatti specifici, oggettivi e verificabili: l’input algoritmico può al più costituire il punto di partenza per un’attività investigativa umana, ma ogni atto d’indagine deve essere preceduto da un quid di concretezza fenomenica che l’IA non può né creare né surrogare.

Al divieto di indagini esplorative basate sulla mera profilazione si affianca il rifiuto categorico della cautela probabilistica e la difesa dell’onere costituzionale della prova.

Nel nostro ordinamento, il pericolo che giustifica la restrizione della libertà personale deve essere “concreto”, ossia ancorato a fatti specifici della vita dell’imputato, e mai desunto da una proiezione matematica basata su serie storiche e dati aggregati riguardanti soggetti terzi, incapace per sua natura di cogliere la discontinuità o l’eccezionalità della condotta umana individuale.

Un’ordinanza di custodia cautelare che si limiti a recepire esclusivamente un report di rischio algoritmico viene pertanto censurata in quanto viziata da “motivazione apparente” e priva di vaglio critico individualizzato.

Se si ammettesse il valore probatorio o cautelare dell’output predittivo, si consumerebbe infatti una sovversione radicale del giusto processo attraverso l’inversione dell’onere della prova: non sarebbe più la pubblica accusa a dover dimostrare la responsabilità dell’individuo “oltre ogni ragionevole dubbio”, bensì l’imputato a dover “smentire” una probabilità matematica generata da un algoritmo opaco.

8. Radiografia di uno scontro istituzionale in atto

Risulta evidente che il conflitto tra potere esecutivo e potere giudiziario in Italia non è riducibile a una disputa corporativa sulle carriere dei magistrati, ma rappresenta l’epicentro di una transizione epocale della forma Stato.

In primo luogo, emerge, nonostante i colpi inferti dal neoliberismo tecnologico, la resilienza dell’architettura del 1948 accompagnata, nello stesso tempo dal persistere di un conflitto istituzionale.

La vittoria del “No” con il 53% dei voti al referendum costituzionale ha impedito che il principio del primato della politica maggioritaria scardinasse formalmente l’unicità del CSM e l’indipendenza del pubblico ministero. Tuttavia, il fatto che una parte non marginale dell’elettorato abbia sostenuto la riforma segnala una crisi di fiducia profonda tra società civile e amministrazione della giustizia.

Finché la magistratura non saprà riformare dall’interno i propri meccanismi di governo autonomo per superare le degenerazioni correntizie e finché lo Stato non investirà risorse strutturali sugli organici anziché su riforme ordinamentali punitive, l’esecutivo continuerà a perseguire per via legislativa ordinaria ciò che gli è stato precluso per via costituzionale: il condizionamento dei criteri di priorità dell’azione penale e l’attrazione della polizia giudiziaria nella propria sfera d’influenza.  

In secondo luogo, viene alla luce l’insanabile cortocircuito tra emergenza securitaria ed efficienza economica che mina dall’interno la strategia governativa.

Da un lato, in linea con le esigenze di calcolabilità dell’economia moderna e ai vincoli del PNRR, l’esecutivo esige dai tribunali una drastica riduzione dei tempi processuali e una standardizzazione efficientista delle decisioni.

Dall’altro lato, utilizzando la decretazione d’urgenza come strumento di consenso simbolico e di costruzione antropologica del “nemico” — criminalizzando il dissenso, la resistenza passiva e la marginalità sociale — lo stesso esecutivo inonda gli uffici giudiziari di nuove fattispecie penali, arresti in flagranza e procedimenti di convalida, rallentando i tempi complessivi del processo penale e scaricando poi sulla magistratura la responsabilità politica delle scarcerazioni e delle disapplicazioni imposte dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione Europea.  

Infine, nel XXI secolo la linea di difesa della democrazia costituzionale si è spostata sul codice sorgente degli algoritmi pubblici, elevando la doppia riserva — “di umanità” e “di sospetto” — a nuovo baluardo della separazione dei poteri.

L’Intelligenza Artificiale è un’onda divenuta infrastruttura attraverso la quale il potere esecutivo tenta tanto di controllare e profilare dall’interno il lavoro del giudice tramite le banche dati ministeriali e la giustizia predittiva, quanto di espandere dall’esterno il controllo preventivo sui corpi e sugli spazi pubblici mediante la polizia predittiva e la biometria remota disciplinate dal D.Lgs. n. 160/2026. In questo scenario, la difesa anche corporativa e di potere, dell’indipendenza della magistratura coincide  con la difesa dell’umanesimo giuridico: solo il presidio congiunto della riserva di umanità (che vieta la delega del giudizio e dell’atto amministrativo alla black box algoritmica) e della riserva di sospetto (che vieta di sostituire l’accertamento del fatto storico con il calcolo probabilistico di pericolosità sociale) consente oggi alla giurisdizione di adempiere al mandato affidatole dalla Carta del 1948, fungendo da limite contro ogni tentativo di trasformare l’Intelligenza Artificiale in strumenti di sovranità assoluta.

9. L’orizzonte del conflitto: tra sovranità computazionale ed emergenza permanente

Alla luce di questo percorso, il vero baricentro della crisi istituzionale italiana non va cercato nelle pur aspre battaglie da aula parlamentare o nelle polemiche post-referendarie del marzo 2026, ma nella convergenza strutturale tra tre vettori finora analizzati separatamente: l’imperativo liberista della calcolabilità assoluta, la torsione antropologica del comando maggioritario e l’innesto dell’Intelligenza Artificiale nella decretazione d’urgenza su ordine pubblico e terrorismo.

È esattamente in questa saldatura che lo scontro tra esecutivo e magistratura compie un salto di specie, abbandonando il terreno novecentesco dei conflitti di attribuzione per trasformarsi in una contesa radicale sul paradigma stesso del potere contemporaneo.

Se sul piano economico il capitalismo finanziarizzato e i vincoli tecnocratici (dal PNRR in poi) esigono la neutralizzazione, per via amministrativa,  della giurisdizione, dettata dall’ordinamento, come “potere diffuso” perché imprevedibile e non standardizzabile, e se sul piano antropologico-politico il blocco governativo rivendica il primato incondizionato della decisione verticale per “togliersi di mezzo” ogni contropotere di garanzia, è nell’intersezione tra legislazione securitaria d’emergenza e infrastrutture algoritmiche che questo disegno trova il suo dispositivo operativo più formidabile.

La decretazione d’urgenza permanente (dal “Pacchetto Sicurezza” del D.L. n. 48/2025 fino al decreto sicurezza dell’ottobre 2026) e l’architettura della sorveglianza computazionale (D.Lgs. n. 160/2026 e art. 359-ter c.p.p.) non operano su binari paralleli, ma si alimentano reciprocamente in un circolo chiuso.

L’emergenza su ordine pubblico e terrorismo fornisce la giustificazione politica e simbolica per sospendere le garanzie ordinarie e tipizzare la figura del “nemico” interno ed esterno (il dissidente, il marginale, il migrante); l’Intelligenza Artificiale, a sua volta, fornisce a questa eccezione permanente l’infrastruttura materiale per farsi sistema, rivestendo la selettività punitiva e il “sospetto di gruppo” con l’abito dell’oggettività matematico-statistica.

Quando la prevenzione del terrorismo o il controllo della piazza vengono affidati all’identificazione biometrica remota in tempo reale e ad algoritmi predittivi di pericolosità sociale, e quando contemporaneamente si tenta di piegare il giudice all’automation bias delle banche dati ministeriali sotto la minaccia del rigore disciplinare, la posta in gioco cessa di essere la semplice architettura del processo.

La posta in palio diventa la sostituzione dello Stato costituzionale di diritto con uno Stato della prevenzione algoritmica integrale, in cui l’esecutivo — alleato con i grandi oligopoli tecnologici privati detentori della potenza di calcolo — aspira a riassorbire dentro la propria catena di comando tanto l’input securitario di polizia quanto l’output applicativo del giudice.

In questo scenario, vicende emblematiche come il referendum del 22-23 marzo o le pronunce giurisdizionali di sbarramento come la sentenza del GIP sul caso Siher non rappresentano solo episodi di resistenza, ma linee del fronte di una battaglia costituente non dichiarata.

Ogni volta che un giudice disapplica una norma d’urgenza lesiva dei diritti fondamentali, dichiara inutilizzabile un dato biometrico raccolto fuori dal perimetro del controllo giurisdizionale, o rifiuta di convalidare una misura cautelare fondata sul calcolo probabilistico di una black box,  interrompe il corto circuito tra decisione sovrana d’eccezione e automatismo computazionale.

È su questo crinale estremo — dove l’emergenza securitaria si fa algoritmo e l’algoritmo pretende di farsi legge — che si deciderà nei prossimi anni se la Costituzione del 1948 resterà uno strumento utilizzabile a garanzia del pluralismo,  a prescindere dalle logiche autoreferenziali di potere tipiche della magistratura, o se verrà silenziosamente riscritta dal codice sorgente di una nuova sovranità tecnocratica e autoritaria.

* da Codice Rosso

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