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Per non morire di lavoro e di terremoto

Qui di seguito il facsimile della lettera sui diritti dei lavoratori in caso di terremoto da inviare ai datori di lavoro da parte dei delegati Rsu di ogni azienda

 

RACCOMANDATA R.R.

A: Datore di lavoro

cc: Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

 

OGGETTO: MISURE DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO E STABILITA’ DEI FABBRICATI

 

Premesso che:

  • la zona geografica in cui è collocata la nostra azienda è stata interessata recentemente da tragici avvenimenti legati a fenomeni sismici che hanno causato decine di morti tra i lavoratori;

  • il terremoto è una situazione di emergenza e come tale deve essere affrontata secondo quanto stabilito dalla vigente normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

  • in attesa degli accertamenti in corso da parte dell’ Autorità competente, gli ultimi tragici avvenimento hanno messo in ragionevole dubbio in molti casi l’ adeguatezza delle strutture portanti o di copertura dei fabbricati sedi di attività lavorative;

con riferimento ai diritti di ogni lavoratore di essere informato e formato sulla tutela della propria salute e sicurezza, come sancito dagli obblighi per datore di lavoro e dirigenti definiti dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (nel seguito Decreto), come RSU e facendoci portavoce dei timori espressi dai lavoratori in merito alla attuale situazione di pericolo, siamo con la presente a richiedere formalmente quanto segue.

 

LAVORATORI INCARICATI DI GESTIONE DELL’ EMERGENZA

Chiediamo la verifica del rispetto della nomina e della formazione degli addetti alla gestione dell’ emergenza, competenti anche in merito a emergenze sismiche.

In particolare, con riferimento agli obblighi di cui al Decreto citato sotto riportati, chiediamo:

  • l’ attestazione dell’ avvenuta nomina dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (articoli 18, comma 1, lettera b; 43 comma 1, lettera b);

  • l’ attestazione della loro formazione e addestramento (articoli 37, comma 9; 43, comma 3);

  • la valutazione dell’ adeguatezza del loro numero e delle attrezzature a loro fornite in funzione delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda (articolo 43, commi 2 e 3);

  • la diffusione a tutti i lavoratori in maniera formale dei nominativi dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenza (articolo 36, comma 1, lettera c).

 

PROCEDURE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Chiediamo la verifica dell’ avvenuta e corretta compilazione delle procedure di emergenza aziendale (Piano di Emergenza Aziendale), con particolare riferimento a emergenza di natura sismica e della loro diffusione a tutti i lavoratori presenti in azienda, compresi dipendenti di ditte o lavoratori autonomi appaltati.

In particolare, con riferimento agli obblighi di cui al Decreto citato sotto riportati, chiediamo:

  • di visionare tutte le procedure di gestione per ogni tipo di emergenza, compreso quella di natura sismica, (Piano di Emergenza Aziendale) (articolo 18, comma 1, lettere h e t);

  • di verificare se e come sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di gestione dell’emergenza (articolo 43, comma 1, lettera a);

  • di verificare se sono stati definiti in maniera formale i ruoli dell’organizzazione aziendale che devono provvedere alle procedure di emergenza (articolo 28, comma 2, lettera d);

  • di verificare se ai ruoli sopra indicati sono stati assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (articolo 28, comma 2, lettera d);

  • la valutazione dell’ adeguatezza delle procedure di gestione di ogni tipo di emergenza in funzione della natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda e del numero delle persone presenti (articolo 18, comma 1, lettere h e t);

  • la diffusione a tutti i lavoratori, in maniera formale, delle procedure da adottare, in funzione del ruolo aziendale, con particolare riferimento all’ evacuazione dei luoghi di lavoro (articoli 18, comma 1, lettera i; 36, comma 1, lettera b; 43, comma 1, lettera c);

  • la diffusione ai datori di lavoro delle ditte appaltate o ai lavoratori autonomi appaltati, in maniera formale, delle procedure da adottare in caso di emergenza (articolo 26, comma 1, lettera b).

 

DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI EMERGENZA

Chiediamo che tutti i lavoratori siano edotti, nell’ ambito dell’ obbligo di informazione sancito dal Decreto, relativamente ai propri diritti in caso di emergenza, in particolare di natura sismica.

In particolare, con riferimento agli obblighi di cui al Decreto citato sotto riportati, chiediamo che l’ azienda diffonda in maniera formale a tutti i lavoratori le seguenti informazioni:

  • il datore di lavoro e i dirigenti devono prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (articolo 18, comma 1, lettera e);

  • il datore di lavoro e i dirigenti devono dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (articolo 18, comma 1, lettera h);

  • il datore di lavoro e i dirigenti devono informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (articolo 18, comma 1, lettera i);

  • il datore di lavoro e i dirigenti devono astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato (articoli 18, comma 1, lettera m; 43, comma 4);

  • il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa (articolo 44, comma 1);

  • il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza (articolo 44, comma 2).

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori. Se l’ informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nelle informazioni (articolo 36, comma 4).

 

STABILITA’ DEI FABBRICATI

Chiediamo ogni utile informazione in merito alla stabilità dei fabbricati, sia di natura statica che antisismica, anche a seguito di eventuali lesioni (evidenti od occulte) subite dai precedenti eventi sismici.

In particolare, con riferimento agli obblighi di cui al Decreto citato sotto riportati, chiediamo che:

  • venga dichiarato all’ interno del Documento di Valutazione dei Rischi e quindi sotto la responsabilità del datore di lavoro, mediante perizia di tecnico abilitato, che gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro siano stabili e possiedano una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali, comprese quindi eventuali eventi sismici (articoli 17, comma 1, lettera a; 28, comma 1, 63, comma 1; 64 comma 1, lettera a e punto 1.1.1 dell’ Allegato IV)

  • non venga richiesto ai lavoratori di rientrare nei luoghi di lavoro, se non dopo aver accertato tramite tecnico abilitato di cui sopra la stabilità e la solidità dei fabbricati e delle altre opere e strutture, anche in vista di ulteriori scosse (articolo 18, comma 1, lettera m).

 

Gli RSU

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RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI

Articolo 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’ articolo 28;

(…)

 

Articolo 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

 

Articolo 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

 

Articolo 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (…).

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione (…) deve contenere:

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

 

Articolo 36. Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

 

Articolo 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

 

Articolo 43. Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. (…)

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

 

Articolo 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

 

Articolo 63. Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ allegato IV.

 

Articolo 64. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;

 

Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro

1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali.

 

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